La violazione della Libertà d'insegnamento
Bartolo Danzi - 04-03-2006
La c.d. libertà d'insegnamento costituisce un valore fondamentale del nostro ordinamento, tutelato a livello costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.), nonchè a livello di legge ordinaria(art. 1 D.lgs 297/94) e di norme pattizie (art. 26 comma II, CCNL scuola 2003). Al riconoscimento di tale libertà corrisponde l'attribuzione di un diritto soggettivo al singolo docente, il quale, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perchè libero, deve poter decidere - entro i limiti fissati dalla legge- sia le modalità tecnico didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi che intende trasmettere ai propri allievi.
La problematica che si vuole affrontare è se la violazione datoriale di tale diritto del lavoratore docente può costituire una condotta antisindacale tutelabile con il rimedio di repressione dell'antisindacalità ex art. 28 L.300/70.
Va subito detto che la consolidata giurisprudenza ha ritenuto antisindacali i comportamenti lesivi non solo degli interessi collettivi di libertà sindacale ma anche delle posizioni giuridiche individuali dei lavoratori (ex multis Corte Cost. - ord. 21.7.1988 , n.860, in Foro it, 1989, I, 623; Cass. 17.10.1998 n. 10324; Cass. 8.5.1992 m. 5454 in Mass. Giur. Lav. 1992,455).
Per altri versi è noto come nel nostro ordinamento il diritto di libera manifestazione del pensiero rientri indubbiamente nella fattispecie della libertà sindacale e sia pertanto nella disponibilità di ogni lavoratore docente che esercita liberamente la propria attività didattica. In particolare esso è garantito dall'art. 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero) e più specificatamente dall'art.1della L. 300/70 secondo cui "I lavoratori , senza distinzione di opinione politiche, sindacali e di fede religiosa hanno diritto, nei luoghi di lavoro dove prestano la loro opera , di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge"(In giur. Trib. Palermo 24 maggio 1995, in Orient. Giur. Lav. 1995, I, 316; Pret. Palermo, 18 1992, in Orient. Giu It. , 1992,310; Trib. Frosinone 8 Ottobre 1986, in Foro IT. 1987, I, 948; Pret. Gallarate, 14 Novembre 1986, IN Foro Ita, 1987I, 948). Tale ultima norma, tutelando indirettamente qualunque attività umana implicante una manifestazione del pensiero (tra cui quella del docente)dal punto di vista individuale, trova la propria esplicazione nell'art.14 ST. Lav. che ne prevede la dimensione collettiva(cfr. Pret. Gallarate, 14 Novembre 1986).
Da quando sopra detto discende che anche la c.d. libertà d'insegnamento è espressione di libertà sindacale intesa in senso più ampio, e cioè comprensivo anche di quei comportamenti didattici del docente diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, anche a sostegno di tutti i lavoratori ed in contrapposizione al datore di lavoro, senza la necessità che esse siano assunte in sede sindacale o su mandato del sindacato medesimo, e quindi come tale tutelabile ex art. 28 S.L. da condotte antisindacali datoriali (in termini Cass. 5.11.1998 n. 11147, in Dir Lav. 20000, pag.81 , con nota di De Paola).
Del resto è oramai assodato che le condotte datoriali che confliggano direttamente od indirettamente con norme imperative e pattizie siano del tutto antisindacali , senza peraltro la necessità di valutazione alcuna da parte del giudice della liceità di tale condotta se tali (anche potenzialmente) a ledere la libertà sindacale.

A cura del prof. Bartolo Danzi - Segretario provinciale e Regionale Unams-scuola Federazione nazionale Gilda Unams

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