da Tuttoscuola focus - 07-02-2006 |
Ma cosa dice l’art. 11 sul progetto di innovazione su cui si fonda la sperimentazione? A parte tutte le considerazioni politiche che si possono esprimere sulla proposta ministeriale di attivare la sperimentazione del 2° ciclo; a parte le valutazioni di opportunità o meno di avviare questo progetto, cosa prevede quell’art._11 del Regolamento dell’autonomia scolastica su cui si fonda la legittimazione (giuridica più che politica) dell’iniziativa ministeriale Il 1° comma dell’art. 11, che individua soggetti e ragioni per avviare i progetti nazionali, recita testualmente: " Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del ConsiglioNazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento ". Il ministro può, dunque, agire in proprio oppure su proposta di uno di questi soggetti: CNPI, IRRE, Regioni, Enti Locali o Istituzioni scolastiche. Letizia Moratti ha affermato, in modo generico, che è stata sollecitata da molte istituzioni scolastiche a dar vita al progetto di innovazione. Non ha tuttavia precisato formalmente quali, assumendo, quindi, su di sé tutta la responsabilità, giuridica e politica, della decisione. Ancora una volta sara' un giudice a decidere sulla scuola La reazione degli assessori regionali non si limitera' alle dichiarazioni politiche. Sono state preannunciate iniziative giurisdizionali per bloccare il provvedimento sulla sperimentazione. Le violazioni secondo l'assessore del Lazio Silvia Costa aprirebbero la strada "a due possibili rimedi giurisdizionali. Al Tar per violazione di legge in quanto il DM 31 gennaio 2006 contrasta con il comma 4 dell'articolo 27 del d.lgs 226/2005, perche' non sono state rispettate tutte le procedure di preventiva intesa con la Conferenza Unificata, compresa la ridefinizione della corrispondenza tra vecchie e nuove classi di abilitazione.Alla Corte Costituzionale sollevando il conflitto di attribuzione perche' la decisione del Governo modifica l'allocazione dell'offerta formativa sul territorio di competenza esclusiva delle Regioni, in quanto i nuovi percorsi liceali non realizzano una puntuale sovrapposizione con i percorsi di istruzione secondaria superiore del previgente ordinamento. L'assessore ha ribadito inoltre che a suo avviso si tratta di una innovazione solo formale, se stante il limite delle risorse professionali a disposizione si deve prioritariamente realizzare l'approfondimento delle discipline obbligatorie per tutti gli studenti. Se compatibili con le risorse disponibili si possono attivare attivita' e insegnamenti diversi dei vari percorsi. La verifica delle condizioni di fattibilita' del progetto di sperimentazione da parte del direttore regionale e il principio di autorizzazione contrastano con l'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche. Inoltre, ha concluso la Costa, sono del tutto rituali le indicazioni riferite alla formazione del personale e al sistema di supporto e monitoraggio. |