L'AVVOCATURA DELLO STATO RIAPRE LA DISCUSSIONE
Con una nota indirizzata al Miur e al Ministero dell'Interno e per conoscenza anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato, ha espresso un parere su due tematiche sempre calde nel rapporto tra scuola ed Enti Locali: l'uso di Internet e le spese per il materiale di pulizia.
L'Anci aveva approfondito al questione delle spese per il materiale di pulizia, giungendo alla conclusione, sulla base di alcune sentenze e alcuni autorevoli pareri, che non spettassero più ai Comuni dopo il trasferimento del personale ATA allo Stato per lo svolgimento di tutti i compiti ad essi affidati, se compatibili con il nuovo profilo professionale statale.
Tale convinzione permane anche dopo la lettura della
nota della Avvocatura dello Stato, cui si rimanda, stanti le motivazioni in esso espresse, tanto che il Segretario Generale Angelo Rughetti ha richiesto all'Avvocato Generale, Oscar Fiumara, con una
lettera ed il
promemoria allegato, di voler riesaminare il parere alla luce delle considerazioni in essi contenute.
Detto quanto sopra, va precisato che l'Anci ritiene comunque di dover invece apprezzare la nota dell'Avvocatura dello Stato nella parte in cui esamina approfonditamente la questione dell'uso di Internet da parte delle Istituzioni scolastiche.
Il parere infatti, esplicita due questioni che da tempo l'Anci ha ribadito, ma che le Istituzioni scolastiche non sempre accettano.
La prima questione riguarda l'uso di Internet per le attività didattiche per le quali l'Avvocatura Generale dello Stato scrive:
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E' appena il caso di precisare che l'utenza telefonica con il conseguente accesso in internet non ha a che vedere con lo svolgimento dell'attività didattica o scolastica, né con "le iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti" di cui parla il DPR 10.10.1996, n. 597: anche lo strumento informatico o la navigazione in internet possono essere oggetto di iniziative complementari e integrative, legittimamente svolte nella scuola, ma il costo è a carico dall'Amministrazione della pubblica istruzione, come peraltro dispone l'art. 4, c. 3, DPR n. 597/96, e per le quali l'utilizzo dei "beni e comunque subordinato al consenso dei relativi "enti proprietari" (art. 2, c. 4, DPR n. 567 cit.). E' appena il caso di chiarire, da ultimo, che l'acquisto della strumentazione occorrente per l'accesso in rete tramite linea telefonica e l'eventuale abbonamento con il gestore del "portale" non sono a carico dei comuni: l'impianto per internet non è "impianto telefonico".
Che dire di più? Il testo è chiarissimo e si dà atto all'Avvocatura dello Stato di aver espresso un parere utile per le precisazioni che i Comuni fossero costretti a fare rispetto alle richieste delle scuole e che evidentemente le scuole non potranno più ignorare o respingere al mittente.
La seconda questione riguarda l'uso del telefono, anche su questo l'Anci è intervenuta su richiesta dei Comuni approfondendo alcuni aspetti, quale l'uso erroneo del telefono come servizio telegrafico per la chiamata del personale statale, ormai diffuso, operazione che fa aumentare la bolletta telefonica, nonostante non si tratti di competenza dei comuni.
Anche su questo la nota dell'Avvocatura chiaramente spiega che le scuole debbono evitare aggravi di spese per l'ente locale e dopo aver ricordato le spese obbligatorie, scrive:
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Ciò tuttavia non significa che l'onere per le spese di impianto e di esercizio del telefono siano a carico dei comuni a prescindere dall'utilizzo che del telefono si faccia.
E' ovvio ed indiscutibile che le spese poste a carico dei comuni devono riferirsi alle conversazioni effettuate per esigenze di servizio: ed è questo il limite dei costi per i collegamenti in internet: i quali collegamenti non possono essere altri che quelli realizzati per contattare i medesimi centri che sarebbero raggiungibili con la telefonia tradizionale e con i quali per ragioni di servizio è necessario colloquiare; il sistema internet semplicemente facilita e rende più rapido l'accesso alla comunicazione di servizio.
Dunque, i siti istituzionali non a pagamento ben possono essere consultati essendo, allora, il telefono lo strumento tecnico di raggiungimento dello scopo (colloquiare per esigenze di servizio) in relazione al quale la spesa è posta a carico del comune; tale modalità operativa è più agile ed efficiente e non è affatto più costosa dell'uso tradizionale dell'apparecchio di telefonia.
In una parola, la comunicazione a distanza mediante rete telefonica per ragioni di servizio, a carico dei comuni, non può non comprendere il costo degli ''scatti per il servizio accessorio, ormai del tutto ordinario per la sua normale diffusione, della "navigazione" in internet, purchè questa si indirizzi ai siti istituzionali (raggiungibili, cioè, dall'utente per ragioni di servizio) non "a pagamento".
Come si vede sia Internet è a carico dei Comuni solo per il lavoro d'Ufficio, ma anche il lavoro di ufficio deve essere limitato alla consultazione dei siti istituzionali non a pagamento, escludendo pertanto tutte le altre utilizzazioni che non rientrano in queste fattispecie.