Legge di iniziativa popolare
Francesco Mele - 17-07-2005
BOZZA DI LAVORO
PER LA SCRITTURA CONDIVISA DI UNA
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PER UNA BUONA SCUOLA


luglio 2005

NORME GENERALI SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE STATALE
NELLA SCUOLA DI BASE E NELLA SCUOLA SUPERIORE.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
IN MATERIA DI NIDI D'INFANZIA.


Premessa

Questa bozza di Legge di iniziativa Popolare è stata scritta da un gruppo di persone composto da docenti dei diversi ordini di scuola, genitori, studenti e cittadini/e provenienti da diverse parti d'Italia, membri di quel movimento trasversale che da 2 anni si sta opponendo allo smantellamento della scuola pubblica portato avanti dalla controriforma Moratti.

È il tentativo cosciente e generoso di passare dalla fase della critica e dell'opposizione alla fase di costruzione della "Scuola che vogliamo". Sui principi fondanti è estremamente chiaro e deciso. Nell'articolazione dei diversi ordini di scuola non punta solo alla restaurazione di un'inesistente età dell'oro, ma, partendo da tutto quello che di buono si è sviluppato negli ultimi 20 anni come pratiche, relazioni e riflessioni, punta a stabilire dei paletti, di cui dovrà necessariamente tenere conto il legislatore nell'elaborazione di un articolato di legge. Siamo assolutamente consapevoli che non è una legge, per quanto buona, che può cambiare la scuola (e tantomeno la società), ma siamo altrettanto sicuri che invece una cattiva legge la può distruggere Per questo chiediamo l'abrogazione immediata della legge Moratti e di tutti i suoi decreti applicativi con procedura d'urgenza.

Il metodo. Nell'identificare i capitoli da discutere, abbiamo accolto il contributo di coloro che hanno voluto partecipare al percorso. Lo sviluppo dei punti è frutto di un dibattito serrato e onesto, senza reticenze, che ha visto affrontarsi con passione e trasparenza posizioni che non sempre erano comuni. Questa stesura riflette la sintesi condivisa che è stata operata, non frutto di compromessi e tatticismi, ma dello sforzo di tutti di ascoltare e comprendere profondamente le ragioni dell'altro. Noi crediamo che la costruzione dal basso di una riforma della scuola debba essere una palestra di cittadinanza condivisa. È per questo che offriamo questa bozza al dibattito di tutto il mondo della scuola. Ognuno leggendola troverà qualcosa di sé e del comune sentire; probabilmente troverà anche qualcosa che non è di immediata comprensione; forse troverà che manca qualcosa. Ci piacerebbe che ognuno/a si sentisse in diritto nei prossimi mesi di portare il suo contributo in positivo a questa costruzione collettiva, un contributo di idee, esperienze e riflessione e non solo di critica. Vorremmo che questo fosse un percorso aperto, in cui nessuno, singolo o organizzazione, si senta in dovere di piantare bandierine o mettere "cappelli". Ci sarà anche chi obietterà che abbiamo fatto un elenco di utopie, che la situazione economica del paese non è in grado di sostenere. Secondo noi è sempre meglio mirare alto, almeno in fase di dichiarazione d'intenti; ci sarà sempre il tempo poi per articolare la gradualità e la progressività di un percorso, una volta deciso dove si vuole arrivare. Inoltre, è ampiamente noto che i costi sociali ed economici dell'ignoranza e dell'emarginazione sono infinitamente più alti degli investimenti in educazione e cultura. Tra qualche mese il comitato promotore (e chi si vorrà ad esso unire) in un'assemblea nazionale porterà a sintesi unitaria il contributo di questo vasto dibattito, per poi avviare la raccolta delle firme e portare poi la legge di iniziativa popolare all'attenzione del Parlamento. Non vogliamo nascondere che la nostra ambizione è quella di influire sulla stesura del programma delle forze politiche per le prossime elezioni. Non ci interessano le passerelle dei politici per farsi pubblicità, ci interessa che le idee per il futuro che stiamo raccogliendo possano diventare realtà in un percorso condiviso.

Il linguaggio. Con uno sforzo lessicale abbiamo voluto rispettare il linguaggio di genere, non perché di moda o "politicamente corretto", ma perché siamo convinti che anche attraverso le parole passino i concetti. Per lo stesso motivo abbiamo voluto eliminare ogni riferimento a linguaggi aziendalisti o economicisti, che non ci appartengono e riteniamo debbano rimanere estranei al mondo della scuola. Ad indicare una volontà di miglioramento, ci siamo sforzati sempre di evitare i termini negativi, utilizzando i corrispondenti positivi, tranne ovviamente nel capitolo sulle abrogazioni.

Art. 1 - Il Sistema Educativo di Istruzione

1. Riferimenti generali. Il Sistema Educativo di Istruzione Statale si ispira a principi di pluralismo e di laicità. è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all'acquisizione di competenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno/a, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. Concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei/lle cittadini/e. Garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale non docente, genitori, studenti.

2. Articolazione. Il Sistema Educativo di Istruzione si articola nei Nidi d'Infanzia, nella Scuola di Base (Scuola dell'Infanzia della durata di 3 anni, Scuola Elementare della durata di 5 anni e Scuola Media della durata di 3 anni) e nella Scuola Superiore che si articola in un biennio unitario e in un triennio d'indirizzo.

3. Diritto all'istruzione. Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione, garantendo a questo scopo l'accesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori. Per quanto riguarda l'Educazione degli Adulti, lo Stato promuove e sostiene l'attivazione di corsi pomeridiani e serali. Tali corsi, fatta salva l'equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle Scuole ed ai Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del prodotto interno lordo.

4. Finalità. Il Sistema Educativo di Istruzione promuove l'acquisizione consapevole di saperi (conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente. A tal fine la pratica scolastica si organizza in un'alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico-educativi, lavoro individuale e cooperativo, interventi educativi progettati con le ASL, partecipazione alla vita sociale e culturale del proprio territorio, organizzazione di scambi culturali tra Istituti e con scuole di altri paesi, calibrati sui bisogni peculiari delle differenti realtà e fasce di età.

5. Obbligo scolastico. L'obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d'infanzia e termina con il diciottesimo anno d'età. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell'ambito del Consiglio di Interclasse/Classe. Può essere proposta la non ammissione dell'alunno alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le difficoltà dell'alunno/a non abbia avuto efficacia comprovata. La non ammissione non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali atte a garantire all'alunno/a il raggiungimento nell'anno successivo degli obiettivi prefissati. La valutazione periodica dell'alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

6. Organici. Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, in base al numero di classi costituite ed ai modelli didattico-organizzativi richiesti. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione. Gli Istituti Scolastici definiscono il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli/lle alunni/e non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dal successivo comma 8. L'organico di ciascun Istituto Scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui ai commi 7, 8, e 9 del presente articolo, secondo norme e regolamenti emanati successivamente. Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell'assegnazione dei/lle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l'effettiva applicazione, anche con il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti.

7. Lotta alla dispersione scolastica. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, la Scuola progetta interventi rivolti agli/lle alunni/e in situazioni di disagio socio-ambientale e/o in difficoltà di apprendimento. Lo Stato assicura a ciascun Istituto Scolastico una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e, che concorra, insieme ai/lle docenti della classe, alla progettazione e realizzazione di tali interventi.

8. Valorizzazione delle diversità. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza a norma della legge 5/2/1992 n. 104, garantendo l'assegnazione delle deroghe richieste prima dell'inizio dell'anno scolastico. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono alunni/e diversamente abili sono costituite con 3 alunne/i in meno rispetto a quanto disposto dal precedente comma 6. In caso fossero presenti nella classe 2 alunni diversamente abili, si costituisce una classe anche con un numero inferiore di alunni/e. Nella determinazione dell'organico va garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario di permanenza a scuola dell'alunno/a.

9. Educazione interculturale. Al fine di promuovere l'interazione e l'educazione interculturale, lo Stato assicura a ciascun Istituto Scolastico una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e. Tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di un/una docente ogni 5 alunne/i con necessità di prima alfabetizzazione e di un/una docente ogni 25 alunne/i di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia). Lo Stato, inoltre, assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua madre, anche in rete con altre scuole, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e e per erogare servizi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi del percorso formativo dei propri figli e favorirne l'interazione sociale.

10. Governo delle discontinuità. Ogni Scuola del Sistema Educativo di Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva, statale e non, per governare le discontinuità del processo di apprendimento. A partire dalla verifica dell'esperienza degli Istituti Comprensivi, il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene, con appositi progetti, percorsi di raccordo da attuare tra docenti, con gli/le alunni/e e con il coinvolgimento delle famiglie.

11. Programmi. Allo scopo di garantire un'omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero della Pubblica Istruzione adotta "Programmi didattici orientativi" e definisce le abilità, le conoscenze e le competenze di base che devono essere tendenzialmente raggiunte dagli alunni/e di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale. I "Programmi didattici orientativi" della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Superiore, di cui all'art. 4 comma 4, saranno progettati per favorire un'evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un'ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione. I Programmi sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo di Istruzione ed esperti/e di riconosciuto livello scientifico, nominati con procedura pubblica dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti e cittadini. Fino all'adozione di tali "Programmi didattici orientativi", rimangono in vigore gli Orientamenti Didattici per la Scuola dell'Infanzia del 1991, i Programmi Didattici per la Scuola Elementare del 1985, i Programmi e gli orari di insegnamento della Scuola Media del 1979. Il gruppo di lavoro della Scuola Superiore dovrà prioritariamente occuparsi del biennio unitario, di cui all'art. 4 comma 4, definendo i relativi programmi entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.

12. Edilizia scolastica. Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi per gli Istituti Scolastici, in merito ai parametri fisico-ambientali e alla sicurezza delle strutture. Il Ministero della Pubblica Istruzione è impegnato a varare, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, un piano per l'edilizia scolastica che provveda alla costruzione di nuove strutture e all'adeguamento delle strutture esistenti, secondo criteri di vivibilità, accoglienza e piacevolezza, dotazione di laboratori, apertura al territorio

13. Funzione docente. Nel Sistema Educativo di Istruzione viene sancita l'unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari. La qualificazione delle/i docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le Istituzioni Scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi ritenuti collegialmente necessari.

14. Partecipazione. Lo Stato garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione della Scuola, attraverso gli Organi Collegiali esistenti, a cui andranno aggiunti il Consiglio dei Genitori, il Consiglio degli/le Studenti, il Collegio del Personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo. Gli Organi Collegiali, la cui ispirazione democratica sarà garantita innanzitutto dall'elettività dei loro presidenti, opereranno in conformità con i principi esposti nel comma 1 del presente articolo. Lo Stato, inoltre, promuove la partecipazione di genitori e studenti alla vita della Scuola, con l'obiettivo di far diventare la Scuola una palestra di cittadinanza fondata sulla costruzione concordata e condivisa delle decisioni. La progettazione partecipata troverà nella Scuola, a partire dalla Scuola dell'Infanzia, occasioni diffuse e differenziate per costruire, sin da bambini, l'abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio futuro. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche. La valorizzazione del rapporto tra genitori e Scuola rientra tra i doveri di ogni Istituzione Scolastica e verrà da esse tradotta in azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali. A tal fine i permessi lavorativi eventualmente necessari per garantire la presenza dei genitori alle sedute degli organismi collegiali vengono equiparati ai permessi per le cariche pubbliche elettive. Lo Stato garantisce con opportune risorse tali interventi di valorizzazione.

15. Autovalutazione. Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del sistema educativo, ogni Istituzione Scolastica realizza annualmente al suo interno un percorso di auto-valutazione. Questo è mirato al superamento delle disuguaglianze, ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico. L'auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di team, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, a partire dall'ascolto degli/lle alunni/e e dei loro genitori, aiuta la Scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli/lle alunni/e, sui/sulle docenti e sui genitori. A questo scopo la Scuola si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti universitari, psicologi/e di gruppo, sociologi/e, pedagogisti/e, operatori dell'ASL), che avranno il compito di facilitare l'azione autovalutativa, aiutare la gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro, supervisionare i percorsi di valutazione, aiutare a fare emergere le soluzioni ai problemi. Lo Stato supporta tali percorsi con opportuni finanziamenti.


Art. 2 - Nidi d'infanzia

1. Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale.

2. Il Nido d'Infanzia concorre alla crescita e allo sviluppo delle potenzialità individuali dei/lle bambini/e, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia. Lo Stato tutela e garantisce l'inserimento dei/lle bambini/e portatori/trici di svantaggio psico-fisico e sociale.

3. Il Nido d'Infanzia, date le sue finalità socio-educative, non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale, ma è un servizio rivolto alla collettività, garantito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni. I Comuni singoli o associati sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.

4. Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene e autorizza progetti sperimentali di continuità tra il Nido d'Infanzia e la Scuola dell'Infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.

5. Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi d'Infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. Il parametro con il quale viene definita la dotazione organica degli educatori/educatrici è la seguente: 1 educatore/ice ogni 5 lattanti iscritti, 1 educatore/ice ogni 6 piccoli iscritti, 1 educatore/ice ogni 8 grandi iscritti.

6. Ai Comuni compete l'apertura, la gestione dei Nidi d'Infanzia e il controllo di quelli non comunali nel rispetto degli standard fissati. La spesa per la gestione dei Nidi d'Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione, i Comuni e la famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l'edificio e i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.

7. Lo Stato è impegnato a varare, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d'Infanzia.


Art. 3 - Scuola di Base

1. Nell'ambito della Scuola di Base, costituita come al comma 2 dell'art. 1, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento.
La Scuola dell'Infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei/lle bambini/e, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze, negli ambiti cognitivo, affettivo e sociale, assicurando un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
La Scuola Elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base; potenzia le capacità relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé e dell'altro/a in un ambiente accogliente e stimolante.
La Scuola Media persegue l'educazione sociale ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; è finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e consapevole.


Scuola dell'Infanzia

2. La Scuola dell'Infanzia statale costituisce il livello di Istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio nazionale. L'iscrizione al primo e secondo anno della Scuola dell'Infanzia è possibile per chi compie i 3 o rispettivamente i 4 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. L'ultimo anno è obbligatorio per tutti/e i/le bambini/e che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

3. L'orario settimanale è di 40 ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con le famiglie, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del/la bambino/a.

4. Ad ogni classe sono assegnati due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno 10 ore di compresenza settimanale.

5. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 3 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.


Scuola Elementare

6. La Scuola Elementare accoglie tutti i/le bambini/e presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

7. Gli Istituti Scolastici propongono alle famiglie la scelta tra due modelli didattici: l'organizzazione modulare a 30 ore e il tempo pieno a 40 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimono la loro scelta. Si formano cosō nuove classi omogenee in base alla scelta del modello didattico, ove il numero degli/lle alunni/ interessate/i non sia inferiore a 15. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi, anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa e al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.

8. Sono assegnate/i tre docenti ogni due classi a modulo e due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, le diverse competenze disciplinari, le preferenze sul modello didattico esplicitate dai/lle docenti coinvolte/i. Nell'ambito dello stesso modello didattico, i/le docenti operano collegialmente e sono contitolari, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica, del percorso formativo della/e classe/i loro assegnata/e. Variazioni sull'attribuzione e/o organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all'interno del gruppo dei docenti contitolari che ne concordino la modifica.

9. Per favorire l'arricchimento del percorso formativo e il recupero delle situazioni di svantaggio sono garantite ai bambini/e ore di compresenza settimanali secondo la seguente scansione: almeno tre ore settimanali per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. L'eventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette l'aumento del monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal Collegio Docenti.

10. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I/Le docenti di classe possono proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse la non-ammissione dell'alunno/a alla classe successiva con le modalità descritte al comma 5 dell'art. 1.

11. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 2 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.


Scuola Media

12. La Scuola Media accoglie tutti i/le ragazzi/e presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lo scrutinio dell'ultimo anno della Scuola Elementare. I/le ragazzi/e di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto 11 anni e non hanno superato i 15 entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.

13. Gli Istituti Scolastici offrono la scelta tra un modello di scuola a tempo normale di 30 ore ed un modello di scuola a tempo prolungato di 36 ore, fatte salve le sperimentazioni di 40 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimono la loro scelta. Si formano cosō classi omogenee in base alla scelta del modello didattico, ove il numero degli alunni interessati non sia inferiore a 15, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni ed a situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte processo immigratorio o a rischio), nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.

14. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell'organico d'istituto. Viene incoraggiata e sostenuta l'attivazione e lo svolgimento di sperimentazioni interdisciplinari e curricolari che prevedano momenti di compresenza.

15. Il consiglio di classe, con la sola componente docenti, in sede di valutazione finale annuale, delibera l'ammissione alla classe successiva per gli alunni delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1. Al termine del terzo anno l'alunno/a sosterrà l'esame di Stato per l'accesso alla Scuola Superiore.


Art. 4 - Scuola Superiore

1. La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi/e nel presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l'esame di Stato alla fine della Scuola Media. I/le ragazzi/e di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi d'ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.

2. La Scuola Superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite precedentemente, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l'affermazione dell'autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabilità, offrire conoscenze e capacità adeguate per l'accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione o al mondo del lavoro.

3. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l'ampliamento dell'orario didattico con approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l'attivazione, attraverso apposite linee di finanziamento, di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l'attività artistica, culturale e sportiva.

4. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 30 ore e uno di orientamento di 6 ore. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti Superiori ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale. Il curricolo di orientamento propone agli/lle studenti un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell'Istituto prescelto. I singoli Istituti possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali. L'organico di Istituto è aumentato di conseguenza. Nel biennio il passaggio fra diversi Istituti è libero. La Scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione per il recupero delle materie di orientamento. Il biennio unitario entra in vigore dopo 12 mesi dall'approvazione della presente legge.

5. Il triennio della Scuola Superiore si articola in 5 macro-aree: umanistica, scientifica, tecnico-professionale, artistica, musicale. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore settimanale. Il passaggio tra indirizzi e aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento.

6. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, dopo la sperimentazione attuata in un congruo numero di Istituti per almeno un triennio. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi Istituti, dalle Regioni, dal Ministero.

7. Al termine della Scuola Superiore, gli/le studenti sostengono l'esame di Stato. Ogni commissione esaminatrice è presieduta da un/a docente di una regione diversa da quella dell'Istituto e composta da otto docenti, di cui quattro di altro Istituto. Superato l'esame, gli/le studenti conseguono un diploma che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo frequentati. Il diploma ha valore legale, dà accesso a tutti i livelli successivi di Istruzione e Formazione e al mondo del lavoro.


Art. 5 - Abrogazioni
(questo articolo deve essere ancora verificato dalla lettera f in poi)

1.
a) La Legge 28 marzo 2003, n. 53 (legge-quadro Moratti), è abrogata,
b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004 (decreto sulla scuola primaria), n. 59, è abrogato,
c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (decreto INVALSI), è abrogato,
d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (decreto sul diritto-dovere), è abrogato,
e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (alternanza scuola-lavoro), è abrogato,
f) l'articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Obbligo di frequenza di attività formative), è abrogato,
g) l'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (età per l'ammissione al lavoro), è abrogato,
h) il decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, (obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età) è abrogato,
i) l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (decreto applicativo della legge Biagi sull'apprendistato), è abrogato,
j) Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili - nido comunali con il concorso dello Stato) è abrogata,
k) l'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 - Disposizioni in materia di asili nido ą Istituzione fondo per l'asilo nido e dei micronidi nei luoghi di lavoro) è abrogato,
l) l'articolo 91 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003 - Fondo per i rimborsi ai datori di lavoro che aprono asili nido nei luoghi di lavoro) è abrogato,
m) il comma 7 dell'articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 per la composizione delle commissioni degli Esami di Stato) è abrogato,
n) il comma 3 dell'articolo 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno) è abrogato,
o) il comma 1 dell'articolo 37 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 è abrogato, (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno)

2. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.


1° EMENDAMENTO
Nella bozza di legge di iniziativa popolare abbiamo raccolto la sintesi condivisa di una grande dibattito. Su questo comma, relativo alla Scuola Superiore, non si è raggiunto un accordo nel gruppo promotore e lo sottoponiamo alla discussione oltre che nella sua formulazione sulla necessità stessa di inserimento nella legge.

Da inserire dopo il comma 5 dell'Art. 4 - Scuola Superiore

Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo e di agevolare le scelte professionali future degli/delle studenti, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, le Scuole Superiori di tutte le macro-aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento. Questi dovranno avere una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettueranno nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le Scuole ed i datori di lavoro pubblici o privati del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio ...). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l'Impiego. Questi percorsi potranno prevedere sia l'intervento di esperti in classe sia l'inserimento del/la singolo/a allievo/a nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Gli interventi di esperti verranno progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l'indirizzo di riferimento e si svolgeranno in orario curricolare e in compresenza con i/le docenti. Gli inserimenti dei/lle singoli/e allievi/e nelle realtà di lavoro verranno progettati in modo che essi possano essere funzionali al complessivo percorso di apprendimento. I soggetti promotori avranno l'obbligo di assicurare gli/le studenti, mediante specifica convenzione con l'INAIL e per la responsabilità civile, e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare le attività svolte dal/la studente in una relazione scritta da inviare all'Istituto Scolastico. La Scuola è tenuta a verificare con lo/a studente la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dell'esperienza dei percorsi, richiedendogli/le di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall'Istituto. La Scuola attesta la frequenza da parte dello/a studente dei percorsi studio-lavoro, nonché gli obiettivi raggiunti nelle attività di laboratorio con gli esperti realizzate nel percorso scolastico, che lo/la studente potrà inserire nel suo curriculum vitae. L'organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le Scuole, nel rispetto di tutte le condizioni descritte in questo comma, ma la frequenza, per quanto concerne l'inserimento nella realtà di lavoro, è a discrezione dello/a studente. I percorsi studio-lavoro, in entrambe le tipologie previste, potranno essere progettati in modo da costituire occasione formativa certificabile, anche per il personale docente coinvolto.


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