Avv. Salvatore Nocera, Vice Presidente della FISH nazionale - 30-03-2005 |
Mi permetto dissentire dal parere quii espresso circa l'impossibilità assoluta di utilizzare per supplenze l'insegnante per il sostegno in caso di assenza dell'alunno con disabilità. Infatti , quando l'alunno è assente, l'eventuale utilizzo del docente specializzato per supplenze non viola in nulla il suo diritto allo studio. Inoltre anche tutti gli altri docenti curricolari sono contitolari della classe eppure, quando non hanno lezione, possono essere utilizzati per supplenze, senza con ciò ledere la loro contitolarità. A mio sommesso avviso, le posizioni radicali ed estremiste rischiano di creare delle grosse crepe nella cultura dell'integrazione che stiamo faticosamente tentando di migliorare in tempi tanto difficili, a causa della perdita della carica propulsiva della fine degli Anni Sessanta e dei tagli alle spese per i servizi scolastici e sociosanitari che viene ad incidere proprio sulla qualità dell'integrazione. Ci siamo battuti per la piena parità dei docenti per il sostegno ed adesso, con atteggiamenti di principio astratto, degni di miglior causa, vogliamo fare del docente per il sostegno un intoccabile diverso dagli altri docenti curricolari! I docenti della prima ora non credo condividerebbero questi atteggiamenti, almeno secondo il convincimento che mi sono fatto vivendo e rifelttendo sulla storia pluridecennale dell'integrazione scolastica che ha puntato a rompere gli schemi dei privilegi e della separatezza, per rendere la scuola più a misura dei più deboli. Se ora ci si mettono, oltre al Governo, anche gli "aristocratici " del sostegno elitario , avremo da lottare molto a livello culturale... |
prof. Bartolo Danzi - 01-04-2005 |
Il principio di contitolarità non può essere violato. lo dice lei stesso che quando i docenti non hanno lezione vengono impegati in supplenze. Se fosse posssibile quanto afferma non si spiegherebbe la volontà del legislatore. E' vero che in caso di assenza del diversamente abile non subisce questi alcun danno al prorpio diritto allo studio se il docente di sostegno è impiegato nelle supplenze: ma è altrettanto vero che, pure in assenza del portatore di handicap, se fosse consentito utilizzarlo in supplenze si violerebbe il diritto allo studio della classe che sarebbe privata della presenza del docente di sostegno contitolare della classe (previsto dalla legge). Per cui gli assunti da Ella espressi appaiono inconferenti, in quanto non considerano questi aspetti sottesi alla legge. |
Giancarlo Onger, Vice Presidente Nazionale del CNIS - 02-04-2005 |
Mi permetto di intervenire precisando che la questione non ruota intorno alla contitolarità dell'insegnante di sostegno che nessuno può mettere in discussione. A mio parere va chiarito che l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere supplenze se sta svolgendo attività di docenza nella classe anche in assenza dell'alunno disabile. E' chiaro che se non sta svolgendo alcuna attività perchè non prevista dal piano di lavoro può essere coinvolto nelle supplenze. Inoltre, vorrei sottolineare che l'insegnante di sostegno fa parte dell'organico della scuola e come tale non gode di nessun privilegio particolare. E' un componente del gruppo docente assegnato alla classe o al gruppo classe e come tale può svolgere attività di docenza relativamente alle sue competenze. L'importante è che ci sia un quadro preciso di programmazione collegiale che riguarda tutti gli alunni e che vede coinvolti tutti i docenti. Solo così la contitolarità assume una dimensione di senso, non rimane un concetto astratto e impedisce di diventare a chiunque un tappabuchi. |
rosario ricciardi - 05-04-2005 |
Quando il docente di sostegno, pur essendo docente della classe, lavora solo con il proprio alunno e fuori dalla classe, non si capisce perchè non debba essere utilizzato per le supplenze in caso di assenza dell'alunno diversamente abile. In ogni caso in assenza dell'alunno diversamente abile è legittimo utilizzarlo in supplenze. |
Vittoria - 04-10-2011 |
Sono un insegnante di sostegno, nonchè collaboratrice del Dirigente Scolastico. Ogni mattina ho un enorme difficoltà nelle supplenze. Spesso mi capita di non poter sostituire delle colleghe in quanto nessuno ha ore a disposizione o di compresenza pertanto in assenza dell'insegnante curriculare, della classe in cui opera l'insegnante di sostegno, chiedo a quest'ultimi di sostituirli, anche in presenza dell'alunno disabile,essendo contitolari. Sistematicamente, però, si rifiutano pretendendo l'ordine di servizio scritto, pur essendo utilizzati nella sostituzione di docente assente nella classe di cui il docente di sostegno è contitolare. Cosa devo fare??? Nel nostro plesso non cè una segreteria nè tanto meno la Presidenza, percui mi è impossibile far fare dalla Dirigente un ordine scritto, essendo "casi eccezionali non altrimenti risolvibili" dal momento che l'insegnante di sostegno si rifiuta di tenere la classe in cui opera, la responsabilità della classe di chi è???? Si può rifiutare di rimanere in classe senza un ordine di servizio scritto (tengo a precisare che si parla di ore in cui è contitolare)???? Un altro quesito è il seguente: spesso un insegnante curriculare prende i famosi tre giorni della 104, l'insegnante di sostegno contitolare della classe si rifiuta di tenerla in quanto precisa che questo non rientra nei "casi eccezionali non altrimenti risolvibili" perchè il giorno della 104 si comunica anticipatamente e quindi si ha il tempo di nominare una supplente. Può la Dirigente nominare anche per un giorno, e puo l'ins. di sostegno contitolare, in presenza del disabile, rifiutarsi di tenere la classe???? Gentilmente, datemi delle risposte e normative chiare... Grazie ins. V. M. |