Ancora sull'articolo 142 CCNL
Fuoriregistro - 18-03-2005
Ne avevamo parlato l'otto marzo scorso. Ora la Direzione scolastica regionale della Campania - con un atto formale - ne ha recepito il senso.


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Prot. n.5444 Napoli, 10 marzo 2005

Ufficio VII - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.


AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA CAMPANIA

e p.c. AI DIRIGENTI DEI CENTRI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA CAMPANIA

e p.c. AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZIONI PROVINCIALI SERVIZI VARI DELLA CAMPANIA

e p.c. AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE

LORO SEDI

OGGETTO: trattamento economico durante i periodi di congedo per maternità del personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato. - Sequenza contrattuale prevista dall’art.142, comma 4, del CCNL 2002/2005 per personale del comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003..


Nella G.U. n.38 del 16.2.2005 è stata pubblicata la sequenza contrattuale di cui all’oggetto, sottoscritta dalle parti in data 2 febbraio, che comporta la sostituzione del preesistente testo dell’art.142 del CCNL con un nuovo testo e determina quindi la disapplicazione dell’art. 25, commi 16 e 17, del CCNL 4.8.1995 permettendo l’attuazione dell’articolo 12 del CCNL 24.7.2003, nella parte in cui riconosce l’applicabilità nei confronti della generalità del personale dipendente delle disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. 151/2001.

In conseguenza di quanto sopra occorrerà corrispondere il trattamento economico di maternità al personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato anche per le cosiddette “nomine giuridiche”, caratterizzate, com’è noto, dal divieto di assunzione del servizio durante i periodi di astensione obbligatoria e di interdizione anticipata dal lavoro previsti dalle norme sulla tutela della maternità.

Tale trattamento economico, corrispondente all’intera retribuzione per i periodi rientranti nell’arco di durata del rapporto di lavoro ed all’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione, per i periodi successivi di astensione o di interdizione anticipata dal lavoro, si ritiene che debba decorrere dalla data di sottoscrizione della sequenza (come disposto dall’art.1, comma 3 del CCNL in oggetto) e quindi dal 2 febbraio 2005.

A tale proposito la scrivente Direzione ha interpellato il MIUR in ordine alla eventualità di una diversa e più favorevole decorrenza. Pertanto le nomine giuridiche in corso alla suddetta data del 2 febbraio dovranno essere retribuite a partire da detta data; con la stessa decorrenza dovranno essere coperti dall’indennità di maternità all’80% gli eventuali periodi di astensione o di interdizione anticipata dal lavoro in corso alla medesima data e susseguenti ad una precedente nomina giuridica.

Tanto premesso, allo scopo di assicurare la corretta applicazione della nuova normativa si rende necessario modificare le procedure in atto, delineate quando le nomine giuridiche non producevano effetti economici, e definire un nuovo quadro delle competenze che permetta di individuare, sempre ed in modo univoco, l’istituzione scolastica tenuta alla corresponsione del trattamento economico di maternità.

In proposito occorre preliminarmente osservare che il nuovo rapporto di lavoro instaurato con l’accettazione di una nomina giuridica conseguita durante un periodo di astensione obbligatoria per maternità comporta la perdita dell’indennità di maternità in godimento, atteso che la sussistenza di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito non appare conciliabile con la posizione di temporanea disoccupazione che giustifica l’attribuzione dell’indennità di maternità ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151; ne consegue che ogni nomina giuridica comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di maternità per l’intera durata della nomina, cessata la quale si maturerà il diritto ad una nuova indennità, commisurata al trattamento economico della nomina giuridica, che sarà corrisposta per la residua durata dell’astensione obbligatoria dal lavoro, salvo, ovviamente, ulteriori nomine giuridiche.

Tale essendo il quadro giuridico di riferimento, risulta subito evidente che possono verificarsi casi nei quali il trattamento economico relativo alla nomina giuridica sia di entità inferiore all’indennità di maternità già in godimento; in merito a tali casi ed alla possibilità di conservare alla supplente il trattamento economico più favorevole, questo Ufficio ha ritenuto necessario anche per questo interpellare il MIUR, sottolineando la circostanza che la perdita dell’indennità può costituire motivo di contenzioso.

Nelle more delle determinazioni che il MIUR vorrà assumere al riguardo, si ritiene dunque che, in costanza di nomina giuridica debba venir meno l’indennità di maternità già in godimento, con conseguente esclusione della scuola che ne curava la corresponsione da ogni ulteriore adempimento.

Merita particolare attenzione il caso riguardante una nuova nomina giuridica per orario di insegnamento parziale che vada ad aggiungersi, entro il limite dell’orario settimanale di cattedra, ad altra supplenza, ancora in corso, anch’essa per orario parziale: in tale fattispecie ciascuna istituzione scolastica provvederà al pagamento del trattamento economico per l’intera durata del rapporto di lavoro, mentre l’indennità di maternità sarà corrisposta soltanto dalla scuola presso la quale perdura il rapporto di lavoro di maggior durata, nella misura risultante dall’applicazione dall’art.23 del D.L.gs 151/2001, comma 1, concernente la base di calcolo da considerare.

Tanto chiarito, si ritiene utile sottolineare che la nuova normativa può interessare in concreto anche le supplenze retribuite dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari: si cita, in particolare, il caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non potuta perfezionare con l’assunzione del servizio perché perdurava, alla data del 2 febbraio 2005, lo stato di astensione obbligatoria o di interdizione anticipata dal lavoro della dipendente.

In tali casi sarà cura dell’istituzione scolastica che amministra la dipendente assumere le iniziative volte ad attivare il pagamento del trattamento economico decorrente da detta data.

Data la rilevanza delle presenti istruzioni le SS.LL. sono pregate di assicurarne la massima diffusione tra il personale interessato.


IL DIRETTORE GENERALE
Alberto Bottino



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 Sgrò Nicola    - 11-05-2005
Oggetto: lavoro straordinario per il personale docente e non docente della scuola.


Il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE al pari del Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n.213 regolamentano le attività lavorative, in particolare fissano i limiti massimi annuali ai fini del lavoro straordinario.
Gli stessi decreti escludono tassativamente il personale della scuola che, invece, è regolamentato dal D.P.R. 14-09-1978, n. 567- Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola. (G.U. 26-09-1978, n. 269, Serie Generale, così come modificato dalla Legge 11 luglio 1980, n. 312 art 54.
Atteso che il CCNL 24-7-2003 del comparto scuola ha trattato in parte tale disciplina.
Si chiede se tali disposizioni siano inapplicabili a seguito della stipulazione del CCNL per l’art. 142, (come da Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 69 Norme transitorie) od in relazione al fatto che trattandosi di soggetti e materie non contemplate dal CCNL le norme in parola possano considerarsi vigenti in attesa di integrazioni al CCNL o di modifiche al testo dell’art 142 suindicato.
L’istante ritiene che la loro applicazione sia necessaria per quanto prefissato dall’art 1 dello stesso Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
Pregasi sollecito chiarimento per definire competenze in seno al consiglio d’istituto causa Contratto integrativo d’istituto ancora pendente per mancanza limite massimo di lavoro straordinario attribuibile al singolo lavoratore. Il Dirigente scolastico per almeno quattro lavoratori ha assegnato 400 ore aggiuntive.