gp - 20-03-2005 |
Poiché mi è stata richiesta da parecchi colleghi inoltro il testo integrale della sentenza del TAR in oggetto nella quale – in particolare – si rileva: • che il d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59: “non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni di esse iscritti”; • che resta in vigore l’art. 128, commi 3 e 4, del Tu 297/94 che: “in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio giuridico secondo il quale - nell’ambito dello stesso modulo organizzativo - i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce”; • “che tale principio, dunque, è da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (cd tutor)..”; • che il collegio ha agito illegittimamente con le proprie delibere pensando di: “poter anticipare la integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato art. 128 Testo Unico ’94 in materia di programmazione e organizzazione didattica”. Un’ultima considerazione. La sentenza in esame pur importante da un punto di vista giuridico costituisce una pericolosa involuzione dialettica nella dinamica sociale perché – per la prima volta – incrina profondamente lo schieramento antiriforma e pone in conflitto i due soggetti che – per lunghi mesi – hanno marciato insieme: docenti e genitori. E’ appena il caso di rimarcare che - per essere vincente – il movimento ha bisogno del concorso di tutti i soggetti realmente interessati al benessere della scuola statale. Tra questi è, ovviamente, escluso il MIUR che – avendo formulato indicazioni ambigue – sta portando la scuola (ex) elementare allo sfascio. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis: 252/05 Registro generale 2029/2004 SENTENZA Visto il ricorso 2029/2004……………….per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, - delle delibere adottate dal Collegio dei Docenti della Scuola Elementare- II Circolo Didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute dell’1-2-3- 13.9.2004 e risultanti dalle copie dei verbali distinti rispettivamente con i numeri 77, 78, 79, 80 nonché della nota di riscontro datata 15.10.2004 prot. n.2311/B 18 a firma del Dirigente Scolastico del predetto circolo, atti tutti conosciuti dopo la data del 18 settembre e 15.10.2004, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esenzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio di: CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI COLL.DOC. II CIRCOLO DIDATT. DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA • Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Cons. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Filomeno e Colangelo; • Considerato che nel ricorso son dedotti i seguenti motivi: • Violazione ed erronea applicazione art. 117 Cost Eccesso di potere per omessa valutazione di principi fondamentali. Erroneo esercizio di poteri costituzionalmente riconosciuti Violazione art.76 Cost. Violazione CCNL 2002-2005 Violazione principi di collegialità-corresponsabilità e contitolarità educativa e didattica. Violazione diritto genitori all’informazione e partecipazione; • Violazione D.Lgs 23.1.2004 n.59 Falsa ed erronea interpretazione. Mancanza di presupposti. Eccesso di potere per carente valutazione dei presupposti di legge. Travisamento. Illogicità. Manifesta contrattazione. Violazione diritto all’informazione ed alla partecipazione. Violazione D.Lgs 297/94. Violazione DPR 275/99. Violazione CCNL 2002-2005. Manifesta contraddizione. Violazione principi di collegialità, corresponsabilità e contitolarità. • Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità. Mancanza di motivazione. Disparità trattamento; • Violazione di legge. Omessa predisposizione di atti e procedure fondamentali ai fini dell’applicazione della riforma. Illegittimità derivata. Genericità ed indeterminatezza. Criteri generali per conferimento incarichi; • Violazione di legge. Violazione diritto di scelta delle materie facoltative opzionali. Violazione norme in tema di partecipazione procedimentale e diritto all’informazione. Carenza dei presupposti; • Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento della causa e dell’interesse pubblico; Considerato che il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi dell’art.21 comma 9 L.1034/71 (come novellato dall’art.3.1 L.205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art.26 L.1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e cio’ anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n.650); sentiti sul punto i difensori delle parti; rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato nei sensi di cui appresso; che, per vero, non appare dubitabile che la riforma scolastica (scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio 2004 n.59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni di esse iscritti; che a far velo ad una tale applicazione estensiva è la stessa lettera della citata fonte normativa, che all’art.19 espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle sezioni e delle classi; che tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l’obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto- come dedotto dai ricorrenti- l’art.128 commi 3 e 4 del citato Tu 297/94 il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell’ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; che tale principio, dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (ed.tutor) di cui all’art.7 comma 5 del d.Lgs 19 febbraio 2004 n.59, deve rimanere fermo per quelle classi (cui appartengono tutti gli alunni in nome dei quali agiscono i ricorrenti genitori) funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente ordinamento; che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, illegittimamente il Collegio dei docenti ha ritenuto , a mezzo delle gravate delibere, di poter anticipare la integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato art. 28 in materia di programmazione e organizzazione didattica; che, pertanto, per quanto si è detto in ordine alla prevista abrogazione ad effetto parzialmente differito di significative disposizioni della. vecchia disciplina dell'ordinamento scolastico ed al connesso gradualismo attuativo della riforma, il gravame merita di essere accolto, con assorbimento dei restanti profili di censura articolati nell'ambito dei medesimo motivo di ricorso inerente la immediata introduzione della figura del tutor con funzioni di primazia sul restante corpo dei docenti; considerato, per altro verso, che non potrebbe allo stesso modo accogliersi l'ulteriore profilo di lagnanza in ordine alla strutturazione delle attività facoltative (art. 7 comma 2 D.gs. 19.2.2004, n. 59), se solo si considera: 1) il coinvolgimento delle famiglie nella indicazione delle preferenze per ciò che attiene le attività facoltative e opzionali pur se nella. specie non attuato ex ante, come prescritto dalla. legge, e cioè all’atto della iscrizione degli alunni, è comunque intervenuto successivamente, come risulta dalle schede allegate dalla autorità scolastica, la quale ha altresì rappresentato la oggettiva difficoltà di altra soluzione, alla luce dell'insuperabile rilievo dell'essere stata l'entrata in vigore della riforma successiva alla chiusura delle iscrizioni scolastiche; 2) in ogni caso, si tratta di attività aggiuntive rispetto al monte?ore annuale (art. 7 cit. 1° comma), la cui frequenza per gli allievi assume carattere gratuito, onde non appare, ravvisabile sotto tale profilo neppure un interesse apprezzabile, attuale e concreto, da parte dei genitori ricorrenti, ad ottenere. la rimozione di tali previsioni programmatiche inerenti l'attività didattica già in corso degli allievi, in carenza peraltro di neppur prospettate soluzioni alternative; considerato quindi che in definitiva il ricorso, va accolto in parte qua nei sensi dianzi indicati, e va respinto per il resto; considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione, P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce. Definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe(r.g.2029/04), in parte lo accoglie ed in parte lo respinge nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005 |
Pasquale D'Avolio - 20-03-2005 |
Ho già avuto modo di commentare in altri siti, definendo "discutibile" la sentenza (vedi Pavonerisorse.to.it oppure Edscuola, bacheca, o il Forum dell'ANDIS). In sostanza trovo la sentenza un po' capziosa in quanto si appoggia a imprecisioni e confusioni presenti nel testo del D.Leg. 59, anche per i tempi dilatati tra la sua prima scrittura (maggio 2003) e l'approvazione (gennaio 2004); ma devo dire che trovo la stessa sentenza in parte anche "pericolosa" e .. favorevole al Ministro e spiego dopo il pèrché. Comunque al di là del giudizio e delle riserve sulla figura del Tutor (da me condivise), a parte le espressioni equivoche del Decreto riportate dalla Perrone (esse vanno chiaramente riferite all'anno scolastico 2002/2003) nessuno aveva interpretato il Decreto nel senso che le classi successive alla prima elementare facessero parte del "vecchio ordinamento", tanto è vero che, a parte il ricorso di Francavilla, nessuno si era sognto di impugnare la validità del Decreto per le classi successive alla prima; prova ne è ancora che tutti siamo convinti che nell'anno scolastico in corso non ci sarà più l'esame di V elementare. Ma la "pericolosità" della sentenza risiede nel fatto che un giudice si permette di cassare una delibera del Collegio Docenti, autonomo e sovrano in questo campo, su ricorso dei genitori (!), inserendo nelle motivazioni ragioni di ordine pedagogico-didattico. La Scuola passa dagli ordini del MIUR a quella dei Tribunali? E l'autonomia? Veramente c'è da essere contenti? Infine: se si legge la motivazione attentamente, il Giudice in sostanza riconosce la legittimità del tutor PURCHE' VENGA INDICATO NELLE CLASSI DI NUOVO ORDINAMENTO! Nulla da eccepire? Saluti Pasquale D'Avolio, DS Ist. Comp. Arta-Paularo (UD) |