Per le lavoratrici madri
Grazia Perrone - 09-03-2005
Nuovo art. 142 CCNL 2003: effetti giuridici

Con la sottoscrizione il 2.2.2005 della sequenza contrattuale, che ha riscritto l’art. 142 del CCNL 2003 del 24.7.2003, è stato soppressa la normativa prevista dall’art. 25 commi 16 e 17 del CCNL 4.8.1995. [1]

In pratica - mi conferma Libero Tassella coordinatore della Gilda di Napoli - dal 2.2.2005, cioè dall’entrata in vigore della citata sequenza e - a parer mio - con effetto retroattivo ovvero a partire dalla stipula del contratto (24 luglio 2003), sono state soppresse quelle norme che, in caso di impedimento ad assumere servizio, attribuivano alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata, la conservazione del posto (nomina giuridica) ma non gli effetti economici (nomina economica).
Finalmente il nuovo testo dell’art. 142 stabilisce - inequivocabilmente - il principio che alla supplente in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata spetta la nomina non solo ai fini giuridici ma anche economici.

Sancito questo principio - si legge in una nota inviata al Direttore Scolastico Regionale dott. Bottino - (...)"alla supplente impedita ad assumere servizio, spetta ora anche la proroga della supplenza, infatti se la supplenza è attribuita non solo ai fini giuridici ma anche economica, allora le si deve riconoscere anche la proroga della supplenza così come accade per tutti i supplenti il cui rapporto di lavoro si sia perfezionato con l’assunzione in servizio (...)". Per ottenere il riconoscimento di questo diritto, dunque, non è più necessario far ricorso al giudice del lavoro.

In allegato la nota in oggetto inviata - non a caso - l'otto marzo a tutela delle lavoratrici della scuola in astensione obbligatoria o in interdizione dal servizio.


Al Direttore Scolastico Regionale
Dott. Alberto Bottino
Via Ponte della Maddalena, 55
Napoli

Al Dirigente coordinatore
Del CSA di Napoli
Dott. Luigi De Filippis
Via Ponte della Maddalena, 55
Napoli

La Gilda degli insegnanti di Napoli sta ricevendo segnalazioni da parte di docenti in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata che sono convocate per la stipula di contratti a tempo determinato. In pratica le istituzioni scolastiche, nella stipula dei contratti a tempo determinato o nella proroga della durata degli stessi, ignorano la norma contrattuale recentemente introdotta in caso di legale impedimento ad assumere servizio.
Come è noto, il 2.2.2005 è stata sottoscritta una sequenza contrattuale che al punto 10 dell’art. 142 del CCNL 24.3.2003, cancella il riferimento all’art. 25 commi 16 e 17 del CCNL 4.8.1995.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del CCNL del 24.7.2003, dal 2.2.2003, alla lavoratrice madre, che stipuli un contratto a tempo determinato ma non può assumere servizio in quanto è in astensione obbligatoria o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, spetta la nomina non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici. Alle supplenti in astensione obbligatoria o in interdizione anticipata, che ora godono di un rapporto di lavoro a tempo determinato perfetto sotto ogni aspetto, spetta altresì la proroga della supplenza così come avviene con tutti il cui rapporto sia stato perfezionato con l’assunzione di servizio.
Si chiede alle SSLL di intervenire presso i dirigenti scolastici delle scuole di Napoli e provincia al fine di fornire ogni chiarimento necessario al fine di evitare ogni inutile contenzioso.

Napoli, 8.3.2005 Il Coordinatore Prov.le Gilda Napoli
Prof. Libero Tassella

[1] (…) Omissis
E’ stato soppresso il punto 10) che faceva erroneamente sopravvivere i commi 16 e 17 dell’articolo 25 del CCNL del 4 agosto 1995; detti commi prevedevano il conferimento delle nomine ai soli fini giuridici al personale che si trovava nell’impossibilità di assumere servizio (con particolare riferimento alle lavoratrici madri in congedo per maternità). A seguito di questa modifica i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con lavoratrici in maternità effettuate dopo il 24 luglio 2003 producono pieni effetti giuridici ed economici: le interessate, quindi, devono essere retribuite al 100%. Tutte le controversie sorte dopo la predetta data devono trovare, pertanto, soluzione positiva.

interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf