Anna Pizzuti - 17-09-2004 |
Estraggo dall’articolo dell’avvocato Pennisi, le parti che, non a mio avviso, ma sulla base di testi contrattuali ancora in vigore, se non mi sbaglio, fanno ravvisare quel tipo di condizione che, normalmente, viene definita del “darsi la zappa sui piedi”. Primo estratto: “ la mancata formulazione dei criteri non configura la responsabilità disciplinare dei componenti il collegio. Non può essere oggetto di rilievo disciplinare il mancato esercizio della facoltà, riconosciuta dalla legge, di indicare gli elementi da tener presenti nella scelta”. E’ facile notare il contrasto con l’incipit della nota disciplinare inviata il 30 giugno ai direttori scolastici regionali: “Questo Ministero, è a conoscenza, di iniziative – spesso promosse e gestite nelle stesse istituzioni scolastiche – nel corso delle quali viene rivolto invito alle componenti scolastiche a non applicare i contenuti della riforma degli ordinamento scolastici o a contrastare profili significativi della stessa.” Nota emanata a giugno, quando i collegi si erano espressi con delibere e documenti ed ancora la riforma non era, ufficialmente, entrata in azione. Si è accorto l’avvocato Pennini che lui stesso si sta mettendo contro l’autorità che non mi sembra abbia sconfessato questa nota? Ma questo è un particolare. Lo riporto solo per far rilevare, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto le prese di posizione del Miur siano sciabolate tirate al vento. Ma veniamo ad oggi. Se ci fate caso, molto furbescamente l’avvocato fa scivolare il discorso dal dirigente ai singoli docenti. Dimostrato che non è indispensabile che i collegi esprimano i criteri – anche perché le direttive promesse dal Miur non sono mai arrivate - e che il dirigente può scegliere autonomamente il tutor è come se l’avvocato volesse dire (cioè lo dice proprio) : Attenti, qui si fa la riforma o si muore. Ai docenti. Che vengono individuati come anello debole, maggiormente ricattabile. Ma l’avvocato non conosce le lettere piene di dolcissime parole con le quali donna Letizia accarezzava gli insegnanti? Siete voi il vero motore della scuola, ci diceva. Ma, a quanto pare, sottintendeva: basta che facciate quello che dico io. Ma, al di là dell’ironia facile, qui la questione è seria: la scuola cambia a colpi di bastone. E si dà per scontato che così debba e possa essere. “Più delicato e anche di difficile approccio è il problema del rifiuto del designato all'assolvimento del compito affidatogli. Si tratta di un incarico che comporta lo svolgimento di compiti che rientrano nella funzione docente (coordinamento di attività, rapporti con le famiglie, compilazione di documenti relativi all'alunno). La novità e la particolarità della situazione inducono, comunque, a cautela.” Eccolo qui, il passaggio in cui lo slittamento avviene. I compiti del tutor rientrano nella funzione docente, quindi il docente non si può rifiutare. Ora io non capisco perché non si veda come è proprio qui il nodo. Mettiamo a confronto quali sono i compiti che caratterizzano la funzione docente e quali quelli che deve svolgere il tutor. Contratto di lavoro ultimo: “ART. 24 – FUNZIONE DOCENTE (art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999) 1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. 2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento. Funzioni del tutor: Circolare ministeriale n. 29/2004 2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7) Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di: • assistenza tutoriale a ciascun alunno; • rapporto con le famiglie; • orientamento per le scelte delle attività opzionali; • coordinamento delle attività didattiche ed educative; • cura della documentazione del percorso formativo. Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6). Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente”. E’ la circolare stessa che esclude l’istituzione di una nuova figura professionale . Anche se, a pensarci bene, non è molto chiaro quello che voglia intendere. Nuova figura professionale esterna? (tutor “esperto” extrascolastico?) o nuova figura professionale interna e sovrapponibile alla funzione docente? Vai a capirlo. In ogni caso, il ruolo del tutor sembra non essere una nuova attribuzione da sovrapporre a quelle previste dalal funzione docente, che ha già attribuzione chiara e definita dalle leggi precedenti. E coincidenti con quelle del tutor. Per cui non regge più nemmeno l’idea del “tutti tutor” che circola oggi, semplicemente perché “tutti tutor” lo eravamo già. In quanto docenti. E vi faccio notare come nella scuola media, dove esiste la figura del coordinatore del consiglio di classe, il problema del tutor non si stia quasi ponendo e che anche la stessa circolare lo tratta con maggiore ambiguità. Comunque, se mi rifiuto di fare il tutor, vuol dire che mi rifiuto di adempiere alla mia funzione docente? Decisamente no. Semplicemente mi rifiuto di piegarla ad un fine diverso. Attenzione, ho scritto fine, non contenuto o natura. Fine che consiste nella visione politica ed ideologica che sta dietro alla riforma, che, con la funzione docente che conosciamo ha poco a che vedere. “Il docente destinatario di un provvedimento disciplinare può esperire il ricorso amministrativo e il ricorso al giudice del lavoro, che deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione.” Ci ricorda l’avvocato Pennisi. Mi piacerebbe molto vedere come andrebbe a finire una causa di lavoro, in caso che, come è invitato specificamente a fare, un dirigente denunciasse un docente. O tutto il collegio, situazione che sarebbe decisamente più auspicabile. Un’ultima notazione. Fin qui il discorso dell’avvocato sembrava centrarsi tutto sul docente. Ed invece ecco che ritorna sul dirigente. Mi ha colpito molto questo passaggio: “Si deve anche considerare che l'affidamento della funzione dirigenziale deriva da una valutazione fiduciaria circa l'attuazione delle finalità delineate dall'amministrazione in relazione alle attitudini e alla competenza del dirigente.” Eccolo qui, lo spoil system, brandito contro l’autonomia del dirigente. Con questa particolarità: quali attitudini e competenze del dirigente sono in gioco, se applica regole e principi , come quello dell’autonomia, previsti nella legge che gli attribuisce la funzione dirigenziale (la n. 165) e mai aboliti, anzi valorizzati dagli attuali cosiddetti riformatori? Anche qui una causa di lavoro sarebbe veramente interessante. |
Redazione - 18-09-2004 |
Sempre il sito di Retescuole riporta le considerazioni del Coordinamento Unitario dei Dirigenti Scolastici Emilia Romagna, "in relazione alle note del dott. Pasquale Capo e della dott.ssa Lucrezia Stellacci". Ci pare molto utile per l'analisi lucida e grandangolare che offre. Lo proponiamo per intero "Occorre distinguere gli ambiti di responsabilità dei Collegi dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici: il Collegio dei Docenti può autonomamente assumere delibere che rappresentino la volontà della maggioranza dei docenti; diversa è la responsabilità del Dirigente-Scolastico che non ha la libertà interpretativa di un “regista” ma deve rispettare la normativa vigente. I Dirigenti Scolastici non hanno bisogno di sollecitazioni, pressioni o intimidazioni per applicare tutte le normativa dello stato: la legge 53/2003,il D.L.vo 59/2004, il D.P.R. 275/99, il CCNL e la Costituzione dello Stato. In particolare il Coordinamento Unitario ritiene che le Funzioni Tutoriali (parte integrante della funzione docente) possano essere attivate, demandando all’autonomia delle Istituzioni scolastiche l’individuazione delle modalità organizzative e di svolgimento, come previsto dal D.P.R. 275/99. Il Coordinamento Unitario ribadisce che l’assegnazione ad un solo docente delle Funzioni Tutoriali, allo stato attuale, non possa essere disposta in quanto mancano le seguenti condizioni: - conclusione della contrattazione specifica prevista dall’art. 43 del CCNL; - definizione e avvio della “formazione specifica” prevista dall’art. 7 comma 5 e dall’art. 10 comma 5; - l’emanazione delle “ulteriori indicazioni e precisazioni” annunciate dal Ministro al punto 2/4 della C.M. 29 /2004. Si sottolinea infine che la stessa C.M. 29/2004 prevede “ per l’anno scolastico 2004-05, in attesa della compiuta definizione degli ambiti della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione (che si avvierà a novembre 2004) le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia, provvederanno al conferimento dell’incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi e in particolare il Collegio dei Docenti, competenti a fornire al Dirigente Scolastico i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi.” Il Coordinamento Unitario dei Dirigenti Scolastici ritiene che, in questa concitata fase di inizio dell’anno scolastico, determinata da una tempistica non dipendente dalle Istituzioni Scolastiche né dai loro Dirigenti, altre siano le priorità sostanziali per garantire comunque l’avvio delle lezioni. L’attuale situazione è caratterizzata infatti da inaffidabilità delle graduatorie, numero elevatissimo di ricorsi, nomine a ridosso dell’inizio delle lezioni con conseguente impossibilità di procedere alle fasi preparatorie di programmazione delle attività, mancanza delle graduatorie definitive d’istituto che determineranno nomine provvisorie, con successivi avvicendamenti di insegnanti sulle classi. Tale situazione quantomeno stride con i proclami mediatici di regolare avvio dell’anno scolastico. Ancora una volta i Dirigenti Scolastici, pur in assenza di contratto, scaduto nel 2001, stanno garantendo massimo impegno e correttezza procedurale per assicurare una Offerta Formativa, da parte della Scuola Pubblica, rispondente alle effettive esigenze espresse dall’utenza, evitando inutili e dannose contrapposizioni tra gli operatori della scuola. Coordinamento Unitario dei Dirigenti Scolastici Emilia Romagna " |
ilaria ricciotti - 20-09-2004 |
E così stanno facendo tacere anche quei Dirigenti che sanno ascoltare i loro collegi docenti! Ma bravi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |