breve di cronaca
Atto di indirizzo
flc-cgilscuola - 25-06-2004
Finalmente pronto l'atto di indirizzo sull'art. 43 del CCNL

Dopo una preparazione durata oltre un mese finalmente, probabilmente complice il risultato elettorale, è pronto l’Atto di indirizzo all’Aran sull’art.43.

Al proposito val la pena di ricordare che, di fronte ad una nostra precisa posizione volta a respingere ogni intervento unilaterale su materie oggetto di contrattazione, nel corso dell’incontro con il Ministro Moratti del 6 maggio, il Ministro stesso aveva assunto l’impegno a predisporre il relativo Atto di indirizzo.

Il testo, il cui contenuto non ci è ancora noto, è già stato inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Aran.

Per quanto riguarda una prima valutazione è indubbio che il riconoscimento che la contrattazione ha un ruolo non comprimibile rappresenti un risultato di grande rilievo, frutto della determinazione delle organizzazioni sindacali e frutto della forte pressione esercitata dal movimento di lotta di questi mesi.

Il contesto nel quale si colloca l’Atto di indirizzo è il seguente.

Al momento della chiusura della trattativa contrattuale all’Aran per la definizione del Contratto 2002 – 2005, essendo già stata approvata la Legge 53 e per evitare che in assenza di norme contrattuali il Governo intervenisse unilateralmente su materie che riguardano il rapporto di lavoro, vennero acquisiti dalle Organizzazioni sindacali i seguenti obiettivi:

un ruolo più puntuale della contrattazione di scuola su tutte le materie che riguardano organizzazione del lavoro, orario e retribuzione (art.6, lett. h) e i));
l’esplicita esclusione di ogni intervento unilaterale in relazione all’attuazione della Legge 53 durante la vigenza del quadriennio contrattuale.

E’ l’ormai stracitato art.43 che riportiamo:

ART. 43 – NORMA DI RINVIO

1.
La disciplina di cui al presente (n.d.r: Capo IV – docenti) e ai precedenti Capi (n.d.r: Capo II - relazioni sindacali; Capo III – norme comuni) è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.

E’ noto che, in sede di attuazione della Legge 53, il Miur si guardò bene dal dare mandato all’Aran, tramite il Governo, per l’apertura di una trattativa e che con il Decreto legislativo 59 ha voluto disciplinare aspetti che riguardano competenze contrattuali, in primis il tutor. Infatti, con il predetto decreto, sono stati individuati orario e profilo.

Val la pena di ricordare, però, che la Legge 53 è intervenuta anche su altre materie contrattuali, ad esempio la durata della mobilità che si vorrebbe portare a cadenza biennale.

Dopo reiterate richieste, in assenza di risposte effettive, i sindacati confederali hanno impugnato al Tar del Lazio le norme attuative e hanno diffidato il Ministro a procedere.

Fra i vari motivi veniva evidenziata nel ricorso e nella diffida l’invasione di prerogative contrattuali ed il mancato rispetto delle previsioni contrattuali (per altro sottoscritte per conto del Governo dall’Aran!).

Le nostre ragioni e la protesta in migliaia di scuole sono state così forti e di merito che il Ministro si è visto costretto a ritornare sui suoi passi.

Siamo di fronte ad un risultato netto ed inequivoco in relazione alla nostra richiesta e all’affermazione del principio del rispetto delle competenze della contrattazione.

Dall’emanazione dell’Atto di Indirizzo deriva che nelle poche scuole nelle quali i Dirigenti scolastici avevano proceduto all’individuazione del tutor si deve fermare ogni attuazione.

Infatti, l’apertura della trattativa contrattuale blocca scelte su materie non disponibili perché contrattuali.

Per la Cgil Scuola non ci possono essere questioni che riguardano l’organizzazione del lavoro sulle quali interviene con atti unilaterali la Legge.

E’ evidente che ciò che abbiamo detto come Cgil Scuola in questi mesi sul tutor non cambia di un millimetro di fronte all’apertura di un tavolo contrattuale.

In previsione dell’apertura delle trattative siamo impegnati ad articolare le nostre posizioni unitariamente con Cisl e Uil e a produrre tutta l’informazione e tutte le sedi di confronto con i lavoratori possibili anche in questa fase.

Roma, 16 giugno 2004

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 Flc Cgil scuola    - 25-06-2004

Incontro all’Aran: partita sospesa, manca il pallone

Per la seconda volta il Ministro chiede all’ Aran di aprire le trattative con le organizzazioni sindacalisull’articolo 43 del CCNLsenza aver predisposto l’atto di indirizzo.

L’incontro odierno, infatti, si è aperto su una lettera, sicuramente autorevole perché firmata dal Ministro, priva dei presupposti tecnici e formali necessari all’apertura della trattativa.

Di fronte alla reiterata irritualitàcon cui si pone il documento, la FLC Cgil ha richiamato l’esigenza imprescindibile del rispetto, in primo luogo da parte del Ministro, delle procedure contrattuali definite dal decreto 165/01 per i comparti pubblici. Non si poneinfatti una questione puramente formale, senza la legittimazione della Funzione Pubblica e la certificazione del Tesoro sulle risorse ci si prospetta, più che una trattativa, uno sterile scambio di opinioni. Anche se nella lettera il Ministro ha, a differenza della volta precedente, specificato le risorse disponibili, l’assenza della indicazione delle fonti da cui provengono i finanziamentiè allarmante. Con che cosa si finanzia l’introduzione del tutor? I finanziamenti hanno la stabilità necessaria ? Sono soldi di cui dispone il Ministero? E in questo caso a che cosa vengono sottratti? Alle supplenze? Agli organici che si continuano a tagliare?Solo un formale, preciso e sostanziato atto di indirizzo può precisare alle organizzazioni sindacali i “confini” in cui si muove una trattativa e permettere una serena valutazione.
La lettera, nel merito del Decreto 59/04, individua due aspetti contrattuali :

la definizione delle nuove professionalità e delle modalità organizzative necessarie a sperimentare gli anticipi nella scuola dell’infanzia
l’ individuazione della funzione di tutor nella scuola primaria e secondaria di primo grado per dare attuazione alla personalizzazione dei percorsi di studio.
Sul primo punto la lettera, dopo il richiamo del testo del decreto,avanza la proposta che le “ nuove professionalità” siano attribuite… al personale ATA, ed in particolare al profilo di collaboratore scolastico, per il quale si esercita su varie ipotesi che vanno dalle modalità organizzative interne alla scuolaalla istituzione di un profilo specifico.

Sul secondo, attenendosi a quanto già definito dal D.Lgsl. 59/04 e dalla C.M. 29, descrive la figura del tutor: docente incaricato di svolgere le funzioni relative al tutoraggio degli alunni, al coordinamento delle attività didattiche ed educative, alla cura delle relazioni con le famiglie, alla documentazione del percorso formativo, all’orientamento in ordine alle scelte delle attività educative ed opzionali; docente che ricopre funzioni che arricchiscono il profilo professionale e non nuova figura professionale; docente che, nei primi tre anni di scuola primaria vede una riduzione del suo orario di insegnamento a 18 ore settimanali.

La funzione tutoriale, dice la lettera, conferma la collegialità di tutti i docenti e “corresponsabilizza in diverso modo con pari dignità e sullo stesso piano tutti i docenti, ma richiede che un docente in particolare ne garantisca l’attuazione in modo razionale e unitario”

Non si capisce se ad offendersi debba essere il possibile tutor per essere trattato da sorvegliante o i non – tutor che vengono blanditi con un formale riconoscimento della pari dignità negata nei fatti.

Alla contrattazione sindacale si chiede, inoltre, in modo residuale, di adattare il vigente quadro normativo riguardante orari, organizzazione del lavoro, regime delle prestazioni, alle concrete modalità di svolgimento della nuova funzione tutoriale, in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico e per assegnare le risorse necessarie al fondo dell’istituzione scolastica.

La FLC CGIL ha ricordato che il nostro sindacato ha avviato un ricorso in cui si impugna la violazione della contitolarità, della collegialità, della pari dignità e unitarietà del profilo e delle funzioni docente. In particolare il ricorso sostiene: “Appare evidente, quindi, come con le norme relative al Tutor il Miur abbia inteso creare una nuova figura professionale assolutamente inconciliabile con la contitolarità dei docenti e la pari dignità professionale degli stessi, violando in modo palese l’unitarietà della funzione docente prevista dal contratto nazionale di lavoro (art. 24 e 25) e travalicando in materie riservate dalla legge alla contrattazione (profilo professionale, orario di servizio, mobilità, retribuzione etc).”
Enrico Panini ha anche registrato positivamente il riconoscimento esplicito del Ministro sulla necessità di restituire pienamente alla contrattazione le materieche le sono attribuite dalla legge, ma ha immediatamente sottolineato una lettura riduttiva dell’ articolo 43 del CCNL e, paradossalmente, persino dello stesso Decreto 59/04. Come si possono ignorare completamente esperienze e sperimentazioni positive, come le “sezioni Primavera”,e pensare che il problema degli anticipi si ponga solo per le esigenze fisiologiche dei bambini anteponendole alla loro crescita e formazione?Le bambine ed i bambini “under 3 anni”, ed i loro genitori, pongono alla scuola la richiesta di soluzioni ben più complesse sul terreno didattico e relazionale cui non si risponde trovando chi “badi” loro.
Infine è davvero straordinario che si pensi di aprire la trattativa in base all’articolo 43 del CCNL limitandola solo a due punti, quando l’impianto della Legge 53 e del Decreto 59 scardinano il profilo decente, l’organizzazione del lavoro, l’orario di servizio, la retribuzione, la mobilità…. Una ricognizione attenta di tutte le materie avrebbe costituto un segnale, ancora più significativo se accompagnato dalle tante propagandate risorse disponibili.
Le ragioni per avere un atto di indirizzo definito sono quindi molteplici ed in sua assenza non c’è trattativa.

A margine del confronto, approfittando del “ tavolo costituito” , la FLC Cgil ha sollevato formalmente, dopo tante sollecitazioni informali, la richiesta delle ragioni per cui, dopo la sottoscrizione della sequenza contrattuale prevista dall’articolo 142 del CCNL, dopo che tutti i tempi procedurali indicati dall’articolo 147 del Dlgs. 165/01 sono stati abbondantemente superati , non sia ancora avvenuta la sottoscrizione definitiva.
L’Aran ha francamente riconosciuto che c’è un ritardo inspiegabile e che non sono note le ragioni per cui l’accordo è ancora fermo presso gli organismi di controllo.

Roma, 24 giugno 2004

 ilaria ricciotti    - 25-06-2004
Forse, prima di apporre l'imprimatur, si apetteranno i risultati dei ballottaggi, con la speranza che siano più favorevoli alla CDL e che non ci siano "imbrogli elettorali" della solita sinistra, mangiabambini, teorica, statalista, vecchia e più ne ha ne metta. Sinistra che tuttavia gran parte del popolo italiano nelle precedenti elezioni ha scelto alla grande.
Come mai?