breve di cronaca
Privacy e propaganda elettorale
Fuoriregistro - 12-06-2004
In occasione dei ripetuti sms elettorali apparsi sui cellulari in questi giorni, riceviamo e pubblichiamo un riassunto inerente la normativa sul trattamento dei dati DL 156/2003, entrato in vigore il 1 gennaio 2004 . Il Decreto ha come termine per l'applicazione di alcune norme il 30 giugno prossimo.



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 Stefano Covello    - 12-06-2004

SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Viste le segnalazioni pervenute all’Autorità in tema di invio di messaggi Sms per conto o da parte di soggetti pubblici per fini istituzionali;
Vista la documentazione in atti;
Visti gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Questa Autorità è venuta a conoscenza di iniziative concordate tra soggetti pubblici e fornitori di servizi di telefonia mobile o di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto per inviare ad abbonati -come pure a detentori di carte telefoniche ricaricabili - brevi messaggi di testo tipo Short Message Service contenenti notizie o informazioni attinenti a compiti istituzionali dei medesimi soggetti pubblici.
Sono stati quindi conclusi gli accertamenti preliminari curati presso alcuni organismi per verificare la rispondenza dei trattamenti di dati personali alle vigenti norme in materia, all’esito dei quali è emerso quanto segue.
Alcune prime iniziative sono state poste in essere per agevolare, da parte degli utenti dei servizi di telefonia mobile o di quelli che in un dato momento si trovano in una determinata area geografica, la conoscenza più tempestiva - pur in assenza di una loro previa richiesta - dell‘esistenza di provvedimenti adottati d’urgenza da autorità locali, specie per la disciplina o il blocco del traffico urbano. Ciò grazie anche all’eventuale localizzazione dei telefoni mobili degli utenti effettuata da parte degli operatori telefonici.
Secondo i promotori di una particolare iniziativa, l’invio già sperimentato di messaggi Sms in presenza di determinate condizioni di inquinamento dell’aria potrebbe essere ripetuto in occasioni analoghe.
Altre iniziative ipotizzate, oppure in fase di progettazione o sperimentazione, riguardavano invece campagne informative di amministrazioni centrali o locali per la sensibilizzazione dei cittadini su determinate scadenze o tematiche (es.: giornata mondiale per l’AIDS), oppure per la diffusione -sempre attraverso Sms e in collaborazione con gli operatori telefonici - di altre informazioni ritenute di pubblica utilità (viabilità; avvenimenti culturali; termini di pagamento di tasse o imposte o di validità di documenti).

OSSERVA
1. Considerazioni generali


Le attività sinteticamente descritte comportano certamente un trattamento di dati personali relativi ad abbonati e titolari di carte ricaricabili, effettuato talvolta in relazione al solo numero telefonico e al punto geografico di dislocazione dell’utente, in altri casi nominativamente in riferimento a determinati interessati.
Tale trattamento può essere effettuato a seconda dei casi da parte del solo fornitore, oppure anche da parte del soggetto pubblico che assume l’iniziativa, e rientra comunque, in entrambi i casi, nell’ambito applicativo della normativa sul trattamento dei dati personali (in particolare della legge n. 675/1996 e del d.lg. n. 171/1998).
E’ quindi necessario verificare in quale modo, in presenza di un interesse pubblico all’inoltro di Sms per ragioni di pubblica utilità (o addirittura legati a speciali situazioni di emergenza constatate da provvedimenti contingibili ed urgenti adottati da autorità locali o centrali), debbano essere rispettati i diritti degli abbonati e degli utenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.
Tale chiarimento occorre anche in considerazione della particolare invasività che può caratterizzare la ricezione su un apparecchio di un numero rilevante di messaggi. La ricezione presuppone infatti l’utilizzo di un dato (il numero di telefono cellulare) generalmente considerato, ancora oggi, come strettamente personale e tendenzialmente riservato, nonché di uno strumento (il telefono portatile) che permette di raggiungere l’abbonato o l’utente in qualsiasi luogo e circostanza esso si trovi.
Si è quindi ad un delicato punto di possibile evoluzione nel rapporto tra uno strumento - il telefono mobile - utilizzato da singole persone fisiche prevalentemente per ragioni di comunicazione interpersonale e l’indubbia tendenza più recente a fare del telefono stesso un utile terminale per nuove e più efficaci forme anche interattive di comunicazione istituzionale.
La questione si inquadra anche nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina sulle attività di informazione e comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni (legge 7 giugno 2000, n. 150), che è volta a valorizzare "ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso…le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali" (art. 2 legge n. 150/2000).
A tale proposito il Garante ha già avuto modo di rilevare, riguardo ad altre situazioni concernenti amministrazioni locali, che la legge n. 150 non reca, però, speciali disposizioni sull’utilizzazione delle informazioni personali da parte o per conto dei soggetti pubblici e prevede anzi che le attività di informazione e comunicazione istituzionale debbano avvenire nel rispetto della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 1, comma 4, legge n. 150).
La tematica deve essere quindi esaminata in un quadro complessivo, non ignorando aspetti di dettaglio riguardanti anch’essi i diritti di utenti i quali, dalla proliferazione eccessiva e indesiderata di Sms "istituzionali", potrebbero sopportare disagi di vario tipo derivanti dalla contestuale attività di più soggetti pubblici centrali o locali, oppure dai tempi tecnici per l’effettiva ricezione di messaggi (pervenuti ad esempio a distanza di tempo in ore notturne) o, infine, dall’eventuale addebito di una parte dei costi (ad esempio, a seconda del tariffario applicato, in caso di ricezione all’estero di messaggi).

Alla luce dei primi elementi acquisiti da questa Autorità si possono formulare distinte osservazioni a seconda delle diverse modalità di invio dei messaggi, in particolare in caso di:

a) Sms "istituzionali" inviati da operatori telefonici per conto di soggetti pubblici in situazioni di più frequente "emergenza", utilizzando i dati degli abbonati senza trasmetterli all’amministrazione che dispone l’invio dei messaggi; situazioni da distinguere da casi eccezionali (legati specie a disastri, a calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la popolazione) nei quali un’autorità pubblica adotta un provvedimento contingibile ed urgente che reca disposizioni in deroga a determinate norme vigenti;
b) Sms "istituzionali" inviati da fornitori di servizi di telecomunicazione, su richiesta dell’amministrazione, per altre finalità di informazione del pubblico su eventi culturali, ricorrenze, ecc.;
c) Sms "istituzionali" inviati direttamente dal soggetto pubblico senza la collaborazione dell’operatore telefonico, utilizzando dati in possesso del primo.

2. Sms inviati dagli operatori telefonici: consenso e deroghe

A) Invio di Sms e consenso


Nelle ipotesi descritte nel presente paragrafo, l’operatore telefonico titolare del trattamento dei dati personali soddisfa la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere a questo i dati, inoltra Sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche ed eventualmente i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento.
Altri dati possono essere trattati automaticamente per effetto di differenti selezioni basate sull’oggetto del messaggio (es., data di nascita, in relazione a Sms riguardanti soggetti compresi in una determinata fascia di età; sesso, in relazione a Sms che invitano a sottoporsi a screening mammario).
Anche se il soggetto pubblico non viene a conoscenza dei dati identificativi degli interessati non per questo il trattamento è per ciò stesso liberamente consentito.
Allo stato i numeri di telefonia mobile non rientrano infatti nel novero dei dati personali cui è applicabile il regime previsto dalla legge n. 675/1996 per i "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque". La loro utilizzazione da parte dei fornitori non può quindi, allo stato, prescindere dal consenso espresso degli abbonati, prestato in forma specifica e documentato per iscritto (art. 11 legge n. 675).
Non si è poi ancora completato, per la telefonia mobile, l’iter per la prestazione del servizio di elenco telefonico generale che comporterà la presenza negli elenchi anche dei numeri della telefonia mobile (unitamente a quelli della telefonia fissa, oppure con elenchi distinti per la sola telefonia mobile).
In ogni caso, salva l’introduzione di modifiche normative in riferimento alla menzionata legge sulla comunicazione istituzionale, il principio del consenso opererà anche dopo l’introduzione degli elenchi di telefonia mobile.

B) Emergenze e calamità naturali

Gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell’interessato solo in presenza della necessità di rispettare un obbligo normativo.
Tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l’invio dei messaggi in deroga alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d’urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da autorità centrale o locale, per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanità pubblica, ad esempio ai sensi dell’art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica), dell’art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell’art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Nei primi casi esaminati si è potuto constatare che il provvedimento dell’ente locale su cui si basava la successiva richiesta rivolta all’operatore telefonico si limitava in realtà ad intervenire per una situazione di "emergenza", ad esempio accertando una determinata condizione di inquinamento atmosferico o disponendo una limitazione del traffico urbano, senza però disporre nulla in chiave di contingibilità ed urgenza a norma di legge.
Anche nei casi in cui, per particolari disastri, emergenze, calamità naturali o altri pericoli gravi per la popolazione si è adottata un’ordinanza contingibile ed urgente nell’esercizio di speciali poteri conferiti dalla legge, non risulta, dal contenuto dei provvedimenti, essere stato disposto alcunché, anche indirettamente, in ordine a forme di eccezionale informazione dei cittadini e, quindi, all’eventuale esercizio del potere di derogare non solo alle norme che riguardano più da vicino l’evento eccezionale, ma anche alla descritta disciplina in tema di utilizzazione dei dati da parte degli operatori telefonici.
Per i provvedimenti contingibili ed urgenti una simile ed espressa statuizione è invece indispensabile per derogare al principio del consenso. In questi ultimi casi è quindi necessario che il soggetto pubblico valuti previamente se: a) la norma di legge che prevede l’adozione di tali provvedimenti conferisca effettivamente anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in materia di trattamento dei dati personali; b) in presenza degli accertati presupposti di pericolosità ed urgenza, la situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione non possa essere fronteggiata con strumenti ordinari, evitando così generici collegamenti con le esigenze tutelate (cfr. Cons. Stato Sez. 5a n. 5423 del 9 ottobre 2002; Sez. II n. 1904 del 2 aprile 2001; Sez. 5a n. 377 del 30 marzo 1998).

C) Altre comunicazioni di pubblica utilità

Allo stato dell’attuale normativa il principio del consenso non è, infine, al momento derogabile per altre comunicazioni istituzionali per ulteriori fini pure di pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze, ecc.

D) Modalità operative

Quale che sia la finalità per la quale gli operatori telefonici intervengono, va segnalato ad essi che, in applicazione del principio di proporzionalità sancito dall’art. 9 della legge n. 675/1996, devono essere di regola seguite forme di comunicazione che non richiedano l’identificazione nominativa degli abbonati (ad esempio, inviando messaggi agli apparecchi di persone che risultano residenti o al momento dislocate in una determinata area, senza documentare altri dati relativi ai possessori degli apparecchi e comunicando al soggetto pubblico richiedente, anche in caso di eventuale fatturazione, solo dati statistici o aggregati, senza numeri di telefono o dati identificativi degli abbonati).
L’operatore deve inoltre utilizzare i dati personali trattati per la comunicazione - ivi comprese quelle relative alla cella in cui è localizzato il cliente - ai soli fini, nei limiti e per il tempo strettamente necessario a trasmettere l’Sms e, se necessario, per eventuali e reali esigenze di fatturazione.
Per raggiungere meglio i suoi scopi l’Sms potrebbe essere infine preceduto da un’opportuna indicazione sintetica della sua finalità (es. "informazione istituzionale: …"o "Sms di pubblica utilità:..").

E) Informativa e diritti degli interessati

L’operatore deve altresì informare preventivamente e adeguatamente gli abbonati e i titolari di carte ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 circa la possibilità di ricevere Sms "istituzionali", anche nel caso di emergenze e (ove non lecitamente disposto altrimenti) di adempimento ad un provvedimento contingibile ed urgente che abbia le caratteristiche descritte. Gli interessati devono altresì essere resi consapevoli di poter manifestare liberamente un consenso in forma specifica, fuori dei casi di cui alla precedente lettera B), anche soltanto in relazione ad alcune categorie di notizie (attività culturali; esposizioni; servizi sociali e comunali; istruzione; attività tributarie).
L’atto con cui è stipulato il contratto di abbonamento o di prestazione di servizi relativi alla carta ricaricabile è un momento utile per formulare tale informativa.
Già in tale sede l’operatore deve rendere tempestivamente note all’interessato tutte le finalità e le modalità del trattamento dei dati, inclusa la possibilità che lo stesso riceva Sms del genere qui esaminato e l’indicazione delle modalità agevoli con cui tutelare i propri diritti ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675.
La contestuale presenza nei moduli per la formazione dei nuovi elenchi telefonici di più formule di consenso (che pure il Garante si è riservato di valutare preventivamente) può comportare il rischio che l’abbonato non riesca a comprendere agevolmente le conseguenze delle proprie scelte.
In aggiunta a quanto già segnalato ad alcuni operatori va quindi rappresentata a questi ultimi la necessità che in sede separata dalla sottoscrizione del contratto sia formulata una distinta informativa e richiesta del consenso, manifestato oralmente ad un servizio di assistenza o per scritto (in ogni caso documentato per scritto da parte dell’operatore o conservando la richiesta scritta), prima dell’eventuale invio dei messaggi.
L’interessato deve inoltre disporre della possibilità di esercitare i propri diritti agevolmente e gratuitamente anche in caso di precedente manifestazione del consenso.
Deve essere concretamente assicurato anche il diritto, eventualmente esercitato al momento del contratto o successivamente, di non ricevere o di non ricevere più i messaggi inviati senza consenso in attuazione di speciali provvedimenti contingibili ed urgenti (anche attraverso un’opzione indicata nello stesso messaggio inviato), salvo il caso in cui il soggetto pubblico, per la speciale finalità perseguita -ad esempio, di polizia- abbia esercitato legittimamente il potere di impartire un vero e proprio ordine di trasmissione di Sms da parte degli operatori.
Quanto all’eventualità, prospettata da alcuni operatori, di formare liste di numeri telefonici di interessati che hanno manifestato un consenso a ricevere Sms "istituzionali", essa presuppone che il singolo operatore abbia posto in condizione l’interessato di esprimere una manifestazione di volontà consapevole e distinta su ciascun possibile trattamento dei suoi dati e sulle relative finalità (art. 11, comma 3, legge n. 675).
Dette liste potranno essere differenziate e necessariamente aggiornate a seconda del tipo di messaggi di cui gli abbonati hanno consentito la ricezione.
L’eventuale redazione di elenchi di numeri telefonici e di nominativi di coloro che non hanno conferito il consenso potrebbe costituire una lecita modalità organizzativa interna, ma non potrà essere utilizzata in alcun caso per porre a carico degli interessati l’onere di iscriversi nelle liste stesse o di manifestare un dissenso.

3. Sms inviati direttamente dal soggetto pubblico

Questo caso riguarda la possibilità -richiamata da operatori da cui il Garante ha acquisito informazioni- che sia invece l’ente pubblico ad inviare Sms "istituzionali" utilizzando dati in proprio possesso.
Fermo restando quanto sottolineato nel precedente punto 2, lett. B), possono determinarsi casi in cui, nel quadro di ordinarie relazioni amministrative con gli interessati che abbiano lasciato propri recapiti, il soggetto pubblico raccolga tali dati direttamente dall’interessato che intende essere informato in uno specifico contesto (ad esempio ai fini dell’accesso a documenti amministrativi), o intende anche ricevere sistematicamente determinati messaggi inviati da uffici per le relazioni con il pubblico, nell’ambito dei servizi usufruibili anche tramite reti civiche o richiesti tramite siti web istituzionali.
In tali casi il soggetto pubblico può procedere a comunicazioni istituzionali anche tramite Sms nell’ambito dei propri compiti, senza sollecitare la manifestazione del consenso, e per le sole finalità connesse ad una specifica richiesta o indicazione dell’interessato (art. 27 legge n. 675).
Il soggetto pubblico dovrà comunque fornire all’interessato un’informativa adeguata e dettagliata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675, in relazione a ciascuna finalità perseguita attraverso gli Sms.
La necessità che l’informativa sia analitica e specifica emerge anche dalla circostanza che i soggetti pubblici centrali e locali interessati alla comunicazione istituzionale possono essere molteplici.
Appare quindi stringente la necessità che ciascun trattamento dei dati da essi effettuato -proprio perché svolto in assenza del consenso dell’interessato- sia vincolato ad un compito specifico tra quelli di pertinenza dell’amministrazione (es. attività di riscossione dei tributi, promozione delle attività culturali della città, agevolazione della viabilità, ecc.), indicato chiaramente al soggetto interessato, separando opportunamente i diversi contesti (distinguendo, ad es., le operazioni di raccolta dei dati per l’invio di informazioni sul servizio di riscossione da quelle effettuate per l’inoltro di informazioni su eventi culturali).
Il soggetto pubblico titolare del trattamento, qualora non invii direttamente Sms istituzionali e si avvalga quindi di soggetti esterni (ad es., una società specializzata nell’invio di Sms per conto terzi), deve curare la designazione del responsabile e degli incaricati esterni del trattamento.
A conclusione degli accertamenti preliminari effettuati nel procedimento va disposta la trasmissione di copia della presente segnalazione ai fornitori di servizi di telecomunicazione, alle amministrazioni interessate nel procedimento e a quelle che intendano inviare Sms istituzionali, per i profili che riguardano la gestione dei servizi e per la necessaria conoscenza nei rapporti con abbonati, utenti e cittadini.
Analoga copia verrà trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero per le comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per opportuna conoscenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a)
ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala ai fornitori dei servizi di telecomunicazioni, alle amministrazioni interessate nel procedimento e a quelle che intendano inviare Sms istituzionali, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.


Roma, 12 marzo 2003
IL PRESIDENTE
Santaniello
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli



TESTO DELL’SMS
''Elezioni 2004, si vota sabato 12 dalle 15 alle 22 e domenica
13 dalle 7 alle 22. Necessari documento e tessera elettorale''.
Firmato: presidenza del consiglio dei ministri.

TESTO DEL DECRTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 9 GIUGNO 2004
''sono tenuti ad inviare, anche
in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di
carte ricaricabili un messaggio sms relativo alle giornata e
agli orari di svolgimento delle operazioni di voto per le
elezioni del 12 e 13 giugno. Il messaggio dovra' essere inviato
una sola volta entro e non oltre le ore 24 di venerdi' 11 giugno
p.v.''.
''e' ipotizzabile
l'arrivo dei primi risultati dello scrutinio da altri paesi
dell'Unione europea, mentre in Italia sono ancora in corso le
operazioni di voto''.

“In attuazione del presente decreto i
fornitori di telefonia mobile sono tenuti a inviare, anche in
deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e i titolari di
carte ricaricabili un messaggio SMS relativo alle giornate e agli
orari di svolgimento delle operazioni di voto".

"una sola volta entro e non oltre le ore 24,00 di venerdì
11 giugno".

"nonostante le misure di
comunicazione adottate, parte consistente dell'elettorato non è
ancora a conoscenza delle novità introdotte".

"La non sufficiente conoscenza da parte degli elettori delle
novità introdotte sulle giornate e gli orari di voto potrebbe
realisticamente comportare nella serata di
domenica il verificarsi di affollamenti ai seggi, con conseguenti
ritardi nella chiusura delle operazioni di voto".

"potrebbero provocare,
come già accaduto in analoghe circostanze, disagi e turbamenti
sotto il profilo dell'ordine pubblico".

''per la prima volta le operazioni di voto si svolgeranno nelle
giornate di sabato e domenica e non, come nelle precedenti
consultazioni, nelle giornate di domenica e lunedi'''

''operazioni di rilevazione segnalano che, nonostante le misure di
comunicazione adottate, parte consistente dell'elettorato non e'
ancora a conoscenza delle novita' introdotte''.

''la non sufficiente conoscenza da
parte degli elettori delle novita' introdotte sulle giornate e gli
orari di voto per le prossime elezioni europee ed amministrative,
potrebbe realisticamente comportare nella serate di domenica, il
verificarsi di affollamenti ai seggi con conseguenti ritardi nella
chiusura delle operazioni di voto''.

''Considerato che
tali affollamenti potrebbero provocare, come gia' accaduto in
analoghe circostanze, disagi e turbamenti sotto il profilo
dell'ordine pubblico; considerato che, in presenza dei richiamati
disagi e ritardi, potrebbero pervenire i primi risultati di scrutinio
dagli altri Paesi dell'Unione Europea mentre in Italia sono ancora in
corso le operazioni di voto; considerata altresi', la necessita' di
evitare che elettori si possano recare ai seggi nella giornata di
lunedi', non riuscendo cosi' ad esercitare il loro diritto di voto;
ritenuta pertanto le necessita' di adottare ogni utile ed idonea
misura atta ad evitare il verificarsi di possibili situazioni di
turbativa per la tutela dell'ordine pubblico; ritenuto che trale
misure indispensabili per una compiuta informazione del corpo
elettorale, al fine di evitare le situazioni rilevanti per la tutela
dell'rdine pubblico, vada prescelta quella dell'invio a tutti gli
abbonati e titolari di carte ricaricabili, di un messaggio SMS da
parte dei fornitori dei servizi di telefonia mobile, al solo fine di
confermare le giornate e gli orari nei quali e' consentito votare;
ritenuto di provvedere in tal senso conformemente al provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2003,
in tema di invio di messaggi SMS per conto o da parte di soggetti
puublici per fini di pubblica utilita'; valutata la necessita di
provvedere con urgenza dal momento che non e' differibile l'adozione
di misure al riguardo''

''I fornitori di
servizi di telefonia mobile sono tenuti ad inviare, anche in deroga
alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e e titolari di carte
ricaricabili un messaggio SMS relativo alle gironate e agli orari di
svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni del 12 e 13
giugno secondo il fac-simile allegato. Il messaggio dovra' essere inviato una sola volta entro e non
oltre le ore 24 di venerdi' 11 giugno''

 Pierangelo Indolfi    - 14-06-2004
da Il Manifesto del 13.6.2004 pag. 1 e pag. 10

CONTRORDINE
L'invasione dei messaggi
ALESSANDRO ROBECCHI


Sapete tutti quello che distingue l'uomo dalla scimmia: l'uso del pollice. Nessuna scimmia sarebbe riuscita a mandare 57 milioni di messaggini col telefonino per ricordarci di andare a votare. E sicuramente nessuna scimmia li avrebbe fatti pagare a noi. Mi ha scritto una lettera, mi ha mandato un sms, ha il mio numero di telefono, conosce il mio indirizzo. E' molesto, sa? Confesso di guardare con un certo timor panico il citofono: e se viene a casa? Se si presenta? Vorrei fare una denuncia. Esagero? Già, e se si nasconde in macchina, io metto in moto e lui sta accucciato sul sedile posteriore e mi prende alle spalle? Sono sicuro che il garante della privacy si turberebbe: ehi, non si può aspettare la gente accucciati sul sedile posteriore! Sarebbe un severo monito. Questo mi riempie di fiducia. E se me lo trovo di fianco al cinema? Se spunta dal tubetto del dentifrico? Dalla tazza del cesso? Non c'è niente da ridere: in un paese in cui gli altoparlanti degli aeroporti strillano gli annunci della presidenza del consiglio nessuno è al sicuro, date retta. Dà un certo brividino alla schiena. Ora aspetto, com'è nelle strategie del Grande Comunicatore, messaggi un po' meno generalisti, più mirati. Altoparlanti agli incroci, pick-up che girano amplificati per le strade... attenzione... messaggio della presidenza del consiglio! Signora Maria, ritiri i panni, che sta per piovere! Robecchi, porta giù il cane! Luigino, lava i denti! L'intrusione nelle nostre vite, che già è massiccia, potrebbe diventare totale, un po' fastidioso ma alla fine normale, come un rumore di fondo.

Ecco, un rumore di fondo, un brusio indistinto, un ron-ron continuo, come il rumore del frigo, che te ne accorgi solo quando smette di botto. Questo è, oggi, Silvio Berlusconi e la sua ghenga di ripetitori. Da mesi sentiamo questa cazzata del meno tasse, taglio le tasse, riduco le tasse, così, come un mantra che si ripete identico, ipnotico, all'infinito. Ogni tanto uno dei camerieri viene mandato alla gogna a spiegare dove trovare 12-13 miliardi di euro per tagliare le tasse. Quello va, gorgheggia, sputazza, peteggia, prende tempo, viene immancabilmente sbertucciato e torna nelle retrovie dopo un'inevitabile figura di merda.

Ma questo non cambia niente: il mantra meno-tasse continua, come uno strumento da bordone, accompagna le nostre vite.



Vedete Berlusconi da Washington, da Arcore, dalla Sardegna, con cravatta, senza cravatta, più alto, più basso, accorato, spiritoso, preoccupato, ammonitore. E' il pupazzo generale, l'uomo ovunque, il tappetino mediatico di base delle nostre vite. Sta diventando una cosa naturale, una curiosità etnica, alcuni popoli mangiano piccante, altri pescano facendo un buco nel ghiaccio, gli italiani vivono con un rombo continuo in sottofondo nelle orecchie: è Silvio, il grande comunicatore.

Quanto ci metteranno a rompersi definitivamente le balle, a reagire con una crisi di rigetto e se quella di oggi sarà magari la volta buona non si sa. Ma è certo che ormai è netta la distinzione: da una parte c'è la vita reale, gli affetti, il lavoro, la famiglia, le preoccupazioni e le gioie; e dall'altra c'è Silvio Berlusconi con le orecchie da vulcaniano e il sorriso da squalo.

Sono cose che non c'entrano nulla tra loro, che non si intrecciano e non si toccano più. Se mai (dico per assurdo) Berlusconi dovesse un giorno comunicarci una cosa sensata (per telefono, lettera, citofono, telegiornale pubblico, telegiornale privato, piccione viaggiatore, digitale terrestre, sms o altro) è quasi certo che nemmeno lo staremmo a sentire.

Succede così a Rimini, a Riccione, sugli spiaggioni nazional-popolari: al centesimo rimbombante annuncio che il piccolo Mirko ha perso la mamma, tutti cominciano leggiadramente a fottersene. Se ne fanno un baffo, sogghignano, al massimo sbuffano. Uff! Altro rumore di fondo. Uff! Altre cazzate. Questo, ormai, è Silvio per gli italiani. Il rumore del frigo.

 Pierangelo Indolfi    - 15-06-2004
da www.unita.it

S'ode a destra
14.06.2004
Sms per Silvio
di Bruno Ugolini

Ho tentato invano di spedirgli un Sms. A chi? A Lui, a Silvio. Avevo memorizzato sul telefonino il Suo messaggio. Quello che mi ricordava gentilmente di andare a votare. Ho tentato di rispondere, anche se in ritardo, per ringraziare. Ho schiacciato il tasto "reply" ma il messaggio non è partito. Non so perché. Forse Silvio, chiuso nella sua riflessione, non vuole essere importunato. Noi, poveri mortali, gli Sms li possiamo ricevere e basta. Non è un leader interattivo.

Certo non è facile capire, guardando la Tv, chi abbia mai vinto. L'informazione si è fatta misteriosa. Quasi un rebus, un giallo. Gli assassini sono gli elettori, la vittima è sconosciuta. Ho letto, però, un'illuminante dichiarazione di Sandro Bondi, quello che assomiglia ad un cardinale. Ha detto che Forza Italia "ha ceduto il sangue agli altri". Ecco svelato l'arcano. La vittima esangue è lui, padron Silvio.

Perché una discreta fetta del popolo italiano non lo ama più? Perché non sanno sognare. Eppure lui si era prodotto in mirabili miraggi: ecco là il Ponte di Messina, ecco le pensioni aumentate, ecco i prezzi ridotti, ecco le tasse calate, ecco tanti posti di lavoro. Aveva persino avuto un pensierino per i vecchi. Non deve mai più ripetersi la tragedia della scorsa estate quando morivano come mosche per via del gran caldo. Quest'anno, su editto del governo, potranno recarsi al supermercato dove c'è fresco. Magari potranno indossare pattini a rotelle e sostituire le ragazzine in minigonna che accorrono a soccorrere clienti malcapitati.

E’ chiaro: molti non hanno capito Silvio. Certo, c'è ancora una bella moltitudine in quella chiassosa Casa delle Libertà. Qualcuno dovrà però serenamente avvertirli che l'impero si sta disfacendo. Sapete come è: molti di loro erano convinti di essere su un carro del vincitore in perenne rincorsa. Ora vedono attorno il paesaggio cambiare. Magari cominciano a scendere.