Comunicato
RICORSO AL TAR CONTRO IL DECRETO DELLA MORATTI
Il Comitato nazionale "
Per la Scuola della Repubblica" il 10 maggio 2004 ha notificato un ricorso al TAR, per chiedere l'
annullamento del Decreto delegato della Moratti " Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, e delle allegate Indicazioni Nazionali".
Il decreto difatti è palesemente illegittimo per violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione. oltre che per violazione della stessa legge di delega.
Difatti, l'art. 76 della Costituzione stabilisce: "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
Ciò significa che la legge delega deve indicare:
a) gli argomenti che con il decreto delegato possono essere disciplinate;
b) i principi che il decreto delegato deve sviluppare;
c) i criteri che il decreto deve osservare.
Se un decreto delegato disciplina materie non previste nella delega, oppure se, rispetto alle materie indicate, nella delega non sono previsti principi e/o criteri o, se previsti, non sono osservati, il decreto delegato è illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost.
1. Il Governo con il decreto disciplina le materie più rilevanti arbitrariamente in violazione di tale articolo:
· Il decreto delegato disciplina l'orario scolastico; la legge non ha
però conferito alcuna delega in materia;
· Il decreto prevede la figura del tutor; la legge non ha però alcuna
delega in materia di organizzazione dell'attività didattica;
· Il decreto disciplina le modalità di assegnazione dei docenti alle
classi nonché dell'orario delle attività didattiche; la legge non ha però
conferito al Governo alcuna delega in materia;
2. Il Governo ha invaso arbitrariamente senza averne delega le materie che l'art. 177, comma 3 Cost. riserva all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
L'art. 117 della Costituzione stabilisce in materia di istruzione scolastica oltre ad una competenza esclusiva dello Stato le "norme generali" e "per la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e Regioni "salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche"; in tale modo si è inteso costituzionalizzare il potere delle istituzioni scolastiche di disciplinare in piena autonomia e senza interferenze esterne l'attività che rientra nell'autonomia scolastica ed in primo luogo l'organizzazione dell'attività didattica.
Per effetto di tale "costituzionalizzazione" l'organizzazione dell'attività didattica delle scuole è quindi sottratta ad ogni forma di disciplina che non sia quella autonoma degli organi collegiali.
Si tratta di una materia molto delicata perché è necessario che sia salvaguardato il carattere nazionale delle istituzioni scolastiche e quindi dell'intero sistema scolastico; ma tali principi devono essere definiti in modo certo con legge del Parlamento e non possono essere definiti dal Governo, peraltro senza alcuna delega da parte del Parlamento.
Il decreto nella parte in cui prevede il portfolio, il tutor e gli interventi che invadono l'autonomia scolastica, è quindi illegittimo.
3. Le Indicazioni nazionali.
Il decreto agli artt. 12-13 e 14 prevede che, in attesa del definitivo assetto, didattico e organizzativo da disciplinare con regolamento governativo previsto dall'art. 7 della legge di delega, si applicano le "Indicazioni nazionali" adottate dal Ministro sulla base di una delega che, però, si è attribuito da se stesso.
La legge aveva difatti previsto un regolamento con lo specifico procedimento obbligatorio per tali regolamenti "sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche".
In assenza di tale adempimento, pertanto, le Indicazioni nazionali oltre ad essere lesive dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono illegittime perché adottate senza alcun potere.
Di conseguenza finché non sarà emanato il Regolamento previsto dall'art. 17 della Legge le scuole devono osservare i programmi attualmente in vigore, anche per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo.
4. L'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'orario obbligatorio
La Corte Costituzionale ha affermato che l'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento facoltativo (obbligatorio per la scuola che è tenuta ad organizzarlo); tale insegnamento, invece, nelle Indicazioni anziché essere incluso nell'ambito del monte ore previsto per gli insegnamenti facoltativi, è stato incluso in quelli degli insegnamenti obbligatori.
Si vuole reintrodurre l'insegnamento obbligatorio della religione cattolica sia pure con diritto all'esonero? La Costituzione, però, e lo stesso nuovo Concordato lo impediscono!
Ovviamente la politica scolastica della Moratti e del suo governo deve essere sconfitta sul terreno politico; in questo senso è importante un'ampia partecipazione alla Manifestazione del 15 maggio a Roma per riaffermare l'impegno Fermiamo la Moratti
Ma una contestazione anche sul piano della legittimità può essere utile oltre che doverosa.
L'Associazione "
Per la Scuola della Repubblica" è a disposizione di tutti i docenti, del personale della scuola, genitori e studenti che vogliono contestare le illegalità della Moratti; a tal fine più garantiamo anche l'assistenza legale gratuita con il solo rimborso delle spese vive.
Coordinamento Nazionale dell'Associazione
"
Per la Scuola della Repubblica"
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