All’Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria via Santa Maria in Via 12 - 00187 Roma
Al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria
via Larga 15 - 20122 Milano
All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
via Liguria 26 - 00187 Roma
e p.c.all’ ADICONSUM NAZIONALE via G.M. Lancisi 25 - 00161 Roma
Forlì 5 aprile 2004
Oggetto:
richiesta d’immmediata sospensiva per pubblicità ingannevole e denuncia ai fini d’inibizione e cessazione della stessa.
Con la presente, il sottoscritto Gabriele Attilio Turci, cittadino della Repubblica Italiana, nato a Forlì il 27 ottobre 1950, residente in Forlì, via Biagio Bernardi,
89/e, sollecita le istituzioni in indirizzo ad esaminare il caso della pubblicità operata dal MIUR sulle radio e TV, in onda in questi giorni, su tutte le reti, private
e pubbliche, avente per oggetto una presunta “ scuola che cresce con te”.
Nello spot pubblicitario si presenta immediatamente il percorso scolastico partendo da ciò che viene definito come “Tempo Pieno” e procede mostrando gli
insegnamenti disciplinari di informatica ed inglese che appaiono come altra novità.
Lo spot ha l’evidente interesse di rassicurare gli utenti rispetto alla polemica diffusa sul Tempo Pieno e di accrescere il consenso intorno alla riforma,
sottolineando ambiti disciplinari presentati come novità. Ora se pur è disquisibile il fatto che informatica ed inglese siano una vera novità per la scuola italiana (I laboratori informatici e linguistici sono stati messi in
campo, infatti, nella scuola di base, già all’epoca del ministro Berlinguer, con amplissimi finanziamenti) il sottoscritto intende sollevare, principalmente la
questione dell’utilizzo dell’espressione Tempo Pieno, all’interno dello spot.
A seguito del decreto applicativo della legge 53 nell’articolato relativo al TEMPO PIENO (art. 7 c. 4 e art. 15) si può leggere quanto segue:
Articolo 7
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica
in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti
intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per
ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita.
Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive 2 famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo
professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento
delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.
6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell’orario delle attività didattiche sulla base del piano dell’offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento.
9. Nell’organizzazione dell’orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.
Articolo 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per
l’anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell’ambito della consistenza dell’organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ma è all’articolo 19 che si può scoprire l’origine della legittimità della denuncia di pubblicità ingannevole.:
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Articolo 19
Norme finali e Abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104.
2. Le espressioni “scuola materna”, “scuola elementare” e “scuola media” contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, “scuola dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”.
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi:
articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5;
articolo 178, comma 2.
5. E. abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 100, comma 1 le parole “di cui all’articolo 99” sono soppresse; b) all’articolo 183, comma 1 le parole “a norma dell’articolo 177, comma 5” sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nel quadro legislativo testé citato, occorre poi osservare, infatti, come l’organico di istituto deve garantire anche il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa fino a un massimo di 330 ore annue nella scuola primaria.
La garanzia però non è assoluta, ma limitata alla disponibilità complessiva di organico. Per quanto concerne lo specifico del presente esposto-denuncia, per l’anno scolastico 2004/05, in via di prima applicazione, sono complessivamente confermati i posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivati a livello nazionale nell’anno scolastico in corso.
Questa conferma non evita il rischio che per il prossimo anno scolastico vi siano meno disponibilità rispetto all’anno scorso per soddisfare la richiesta in
costante aumento di nuove prime classi a tempo pieno. Nell’anno scolastico in corso le classi prime a tempo pieno sono 6.294 (668 in più dell’anno precedente). Sembra dai dati provenienti dalle iscrizioni, che la richiesta di tempo pieno sia
fortemente aumentata: tuttavia, i posti disponibili per il prossimo anno saranno quelli che si liberano dall’uscita delle attuali classi quinte a tempo pieno (5.982), ciò significa che l’anno prossimo avremo 312 prime classi a tempo pieno meno di quest’anno.
Per gli anni successivi, invece, scompare assolutamente anche questa conferma dell’attuale bacino di posti di tempo pieno, si farà riferimento
unicamente alla consistenza complessiva dei posti.
La possibilità di mantenere o incrementare i posti per l’offerta formativa di 40 ore (ex tempo pieno) sarà puramente residuale, sarà possibile solo se rimarranno posti disponibili nella dotazione organica complessiva, determinata di anno in anno con appositi decreti attuativi della legge finanziaria.
Rimane insomma confermata, come si evince dall’articolo 19 del decreto legislativo, l’abrogazione dell’art. 130 del testo unico e pertanto la cancellazione
del modello scolastico del tempo pieno con 40 ore obbligatorie per tutti gli alunni, compresa la mensa, due insegnanti contitolari della classe e una quota oraria di compresenza dei docenti.
Al suo posto la nuova formula di 27 ore settimanali obbligatorie, 3 opzionali e facoltative e fino a 10 per la mensa.
E’ evidente che non di tempo pieno può quindi più parlarsi, quanto di “tempo scuola”, modificabile a richiesta dell’utenza. Se il Tempo Pieno fosse rimasto, con la sua organizzazione consolidata da
tempo, non ci sarebbe stata la necessità di cancellare gli articoli che a questo espressamente si riferiscono.
E’ evidente, pertanto, la volontà di trarre in inganno l’utente, attraverso abili giochi di parole.
La richiesta di sospensiva immediata, al di là di logiche di polemica poltica o sindacale, o di interessi, anche istituzionali, in vista delle prossime scadenze
elettorali, è giustificata principalmente, anzi esclusivamente, dal fatto che l’argomentazione dello spot del MIUR volutamente tace la reale portata giuridica e normativa della legge 53 e del decreto legislativo n. 59 del 24.01.04.
Certo che le autorità Garanti sapranno, nell’ambito delle loro funzioni, esercitare l’applicazione delle normative vigenti, si porgono distinti saluti.
Gabriele Attilio Turci
residente in Forlì via Biagio Bernardi, 89/E
Tel 0543 66154
Redazione - 08-04-2004
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Da news@cidi.it
Interrogazioni a risposta immediata
Gli onorevoli Colasio e Bimbi della Margherita hanno presentato una interrogazione, a risposta immediata in commissione, sul taglio delle ore di insegnamento della lingua inglese nella scuola media. Gli onorevoli Grignaffini, Capitelli, Sasso dei Democratici di Sinistra hanno presentato una interrogazione
sull'impiego dei fondi, di cui all'art. 1 della legge 440/97, per le varie attività di "comunicazione" del processo di riforma (pubblicità e spot di propaganda). Per leggere le risposte clicca qui (allegati 2 e 3).
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Anna Benazzi - 11-04-2004
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Concordo con l'esposto ed esprimo tutta la mia solidarietà.
Ad ogni spot pubblicitario mi sento umiliata.Come insegnante perchè mi avvilisce veder ridotto il mio lavoro a merce. Come donna perchè hanno usato una donna per propinarci una scuola ideologica di classe .
Saluti Anna Benazzi |
diana leonardelli - 12-04-2004
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Sono d'accordo con l'iniziativa, ma non è da sottovalutare anche l'ingannevole pubblicità nel dire che il tuo bambino "cresce con l'inglese", dal momento che le ore di insegnamento di questa lingua vengono diminuite da 594 (dalla terza elementare alla terza media) a 459 (297 dalla prima alla quinta della scuola primaria + 162 obbligatorie nei tre anni di scuola secondaria). Dov'è la crescita? O pensiamo che tutte le famiglie si attrezzeranno a parlare a tavola in inglese ai propri figli, visto che non tutti usufruiranno della mensa a scuola (sic!)? |
Roberto Toraldo - 21-04-2004
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Hai tutta la mia approvazione e ti confesso di essere rimasto veramente di stucco quando ho visto per la prima volta lo spot.
Ho pensato: "Cara Letizia, tu non sai neanche cosa sia il Tempo Pieno e vuoi scoprire l'acqua calda facendo passare per innovazione ciò che la scuola ha gia attuato da anni attrarverso innumerevoli e dimenticate esperienze di sperimentazione nella scuole di base. |