elementare e di scuola media ANCORA FUNZIONANTI SECONDO IL PRECEDENTE ORDINAMENTO, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: ..." (il maiuscolo è mio). Seguono una serie di articoli tra cui l'art. 128 che parla del modulo organizzativo (in contrasto col sistema del tutur), o l'art. 145 che regola il passaggio da una classe all'altra (in contrasto con i periodi didattici (della durata di due anni), o l'art. 148 che impone l'esame di licenza a conclusione del corso elementare). Siccome il 99% delle scuole elementari italiane gioco forza si trova ancora coll'ordinamento precedente (precedente al regime ordinamentale introdotto dalla moratti), IMMAGINO solo nella prima classe dovrà/potrà essere attuata la riforma. Ma anche qui con riserva, facendo leva sul ruolo dell'autonomia (peraltro sottolineato dalla stessa 29 col suo rimando al nuovo titolo V della Costituzione, e in altri passaggi). >>> continua... "/>
Perplessità sulla riforma
Heidrun Aschacher - 07-04-2004
Ho letto solo ora su Fuoriregistro l'intervento di Grazia che corrisponde esattamente a come la vedo io (la netta contraddizione tra dlgs 59/04 art. 13 comma 2 ed art. 19 comma 3).

Secondo me, l'organizzazione modulare 3/2, in qualche sporadico caso 4/3, va mantenuta, nel nuovo anno scolastico, per le classi seconde, terze, quarte e quinte. Lo sostengo in barba all'art. 13 comma 2 del dlgs 59/04 che recita: "Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.", e in barba alla fedele parafrasi nella cm 29/04 che, nel secondo capoverso, parla di attuazione "in tutte le classi della scuola primaria".
Lo sostengo in virtù dell'art. 19 (Norme finali e abrogazioni) comma 3 del dlgs 59 che dice: "Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 CONTINUANO AD APPLICARSI limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ANCORA FUNZIONANTI SECONDO IL PRECEDENTE
ORDINAMENTO, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: ..." (il maiuscolo è mio). Seguono una serie di articoli tra cui l'art. 128 che parla del modulo organizzativo (in contrasto col sistema del tutur), o l'art. 145 che regola il passaggio da una classe all'altra (in contrasto con i periodi didattici (della durata di due anni), o l'art. 148 che impone l'esame di licenza a conclusione del corso elementare). Siccome il 99% delle scuole elementari italiane gioco forza si trova ancora coll'ordinamento precedente (precedente al regime ordinamentale introdotto dalla moratti), IMMAGINO solo nella prima classe dovrà/potrà essere attuata la riforma.

Ma anche qui con riserva, facendo leva sul ruolo dell'autonomia (peraltro sottolineato dalla stessa 29 col suo rimando al nuovo titolo V della Costituzione, e in altri passaggi):

- Il docente incaricato di funzioni tutoriali dovrebbe essere in possesso di una specifica formazione che allo stato attuale non esiste. Per cui soluzioni soft sono possibili a meno che il ministero si faccia venire delle idee in proposito in tempo utile (il che è improbabile).

- La figura non è prevista nel contratto il che è un motivo in più per cercare soluzioni che non facciano lavorare un docente più di altri. (Intendendo p.e. le 18 ore menzionate all'art. 7 comma 6 del dlgs 59: "Il
docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" come 18 ore spalmate su due classi.)

- Nessuna attività capricciosa o stravagante per le tre ore opzionali visto che non si possono chiamare esperti esterni perché, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del 59, loro dovrebbero essere: "in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica." E un decreto del genere non c'è.

P.S. Il DM 61 del 22 luglio 2003 ha fatto introdurre, in prima e seconda, l'inglese (si fa per dire) e l'alfabetizzazione informatica. Ciò non significa (sempre secondo me) che le attuali prime e seconde siano già col nuovo ordinamento. Le due cose (inglese ecc.) sono solo aspetti, peraltro marginali, della riforma. Tant'è vero che il predetto decreto fu contestato e praticamente ritirato (in pieno agosto) per la parte che cercava di imporre l'introduzione di innovazioni strutturali ossia ordinamentali.Quindi, sempre secondo me, è ora che si comincia!

Elemento a supporto che la riforma sicuramente non si attua ora per il 2° ciclo: Il CSA, nelle istruzioni per la previsione dei posti di specialisti di lingua straniera, ricorda di tenere a mente che le ore sono: una in prima, due in seconda, tre in terza, quarta e quinta (e non due in terza, quarta, quinta come invece previsto dalla riforma).

Ciao.
Heidi
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