Finanziaria: nessuna attenzione per i disabili
Rolando A. Borzetti - 12-01-2002
Erano almeno una decina d'anni che non veniva approvata una manovra così poco attenta alle persone con disabilità e più in generale alle politiche sociali che sono le grandi assenti nella Finanziaria 2002. Le poche novità, riguardano infatti solo di riflesso alcune persone disabili e le loro famiglie.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Chi presenta la denuncia dei redditi annuale (in proprio o attraverso il proprio datore di lavoro), ha l'opportunità di operare detrazioni per figli e familiari a carico. Può cioè ridurre l'imposta lorda a seconda del numero di familiari che ha a proprio carico. Per legge sono fissati gli importi che possono essere detratti dall'imposta lorda e gli eventuali limiti di reddito entro i quali sono ammesse queste detrazioni. Nell'ultima Finanziaria il Parlamento ha aumentato le cifre forfettariamente detraibili per ogni figlio a carico.

Dal 2002 la detrazione che si può operare sull'imposta lorda che è di 516,46 euro (1 milione di lire) per ciascun figlio a carico a condizione che non si superi il reddito complessivo di 36.151,98 euro (70 milioni di lire). Se i figli a carico sono due il limite di reddito sale a 41.316,55 euro (80 milioni di lire). Se i figli a carico sono tre il limite è di 46.481,12 euro (90 milioni di lire). Nessun limite di reddito è previsto se i figli sono quattro o più. Nel caso infine che il reddito sia compreso fra i 46.481,12 e
i 51.645,69 euro (100 milioni) spetta comunque una detrazione che è pari a 303,68 euro per il primo figlio e a 336,73 euro per i successivi figli a carico. La Finanziaria 2002 prevede inoltre che per ogni figlio disabile sia possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Per definire il disabile ci si riferisce alla situazione di handicap di cui all'articolo 3 della legge 104/1992 (non si fa menzione quindi alla connotazione di gravità). Per gli altri familiari conviventi a carico è prevista una detrazione pari a 285,08 euro.

Tutti quei contribuenti che, pur presentando la denuncia, dispongono di un reddito non molto alto e non debbono quindi allo Stato un imposta tanto alta da permettere di sfruttare appieno le detrazioni offerte dalla normativa fiscale. Tutti questi contribuenti trarranno un beneficio limitato, o non l'avranno affatto, da questa manovra finanziaria. I maggiori benefici li avranno invece le famiglie con redditi medio-alti.

Facciamo un esempio. Un operaio con un reddito di circa 16000 euro (poco più di 30 milioni di lire) con moglie e tre figli, di cui uno disabile a carico, ha diritto a circa 2100 euro di detrazioni. Probabilmente questa cifra sarà molto vicina all'imposta lorda che deve all'erario. Ma se in quell'anno vorrà detrarre spese sanitarie (quelle detraibili) oppure spese per ausili o per la ristrutturazione dell'abitazione o ancora per l'acquisto di un veicolo per il trasporto del figlio disabile, l'imposta residua (sempre che
ci sia) non gli permetterà di operare anche questa detrazione e le spese
citate rimarranno interamente o in larghissima misura a suo carico.
Purtroppo si tratterà di situazioni tutt'altro che infrequenti e che riguarderanno le famiglie con reddito più basso. Un altro esempio ancora più eclatante. Pensionato sociale con figlio a carico. Non presenta alcuna denuncia dei redditi e non fruisce quindi di nessun beneficio.

AUMENTO DELLE PENSIONI MINIME

Sono erogate in Italia molte pensioni (sia sociali che di inabilità che di anzianità) inferiori, talvolta anche di molto, al milione di lire. Dal primo gennaio prossimo queste pensioni verranno innalzate a 516,89 euro (un milione di lire) a patto che il beneficiario abbia più di 70 anni di età e che non disponga di un reddito personale, escluso l'eventuale reddito derivante dall'abitazione, superiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Nel caso sia coniugato il reddito dei due coniugi non deve superare i 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (circa 21 milioni totali quindi).

Lo stesso aumento a 516,89 euro spetta anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età in questo caso è abbassata a 60 anni. Come si potrà notare, la misura non interessa gli invalidi civili parziali (dal 99% al 74% di invalidità) che riscuotono l'assegno mensile di assistenza, né i ciechi civili parziali. Tantomeno riguarda gli invalidi con meno di 60 anni di età anche se hanno una disabilità gravissimi e sono privi di reddito.


Un'altra eccezione riguarda, più in generale, il limite di età di 70 anni. Si tratta un meccanismo che anticipa di un anno il diritto all'aumento per ogni cinque anni di contributi versati, con un massimo di cinque anno di "bonus". Un esempio: se un pensionato ha versato 20 anni di contributi, e la sua pensione è comunque inferiore al milione, gli vengono riconosciuti 4 anni di bonus e potrà godere dell'aumento a partire dal compimento del sessantaseiesimo anno di età.

INTERPRETARIATO E SORDOMUTI

La Finanziaria 2002 prevede che le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti siano detraibili in ragione del 19%.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La Legge 449/1997 aveva introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico. In virtù di quella norma è possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire. L'importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni. Questo beneficio è esteso dalla Finanziaria approvata anche al 2002.

Ricordo gli elementi più rilevanti di questa norma. Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l'eliminazione di barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. Il beneficio fiscale non interessa solo l'installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione aprendo l'opportunità di ottenere l'agevolazione anche sulle soluzioni di domotica e controllo
ambientale. Sempre a proposito di prestazioni di recupero edilizio, anche per il 2002 verrà applicata l'aliquota IVA del 10% introdotta nel 2000.

L'agevolazione regolamentata in modo piuttosto articolato, si applica alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguite esclusivamente su fabbricati destinati ad uso abitativo privato. Oltre che su queste prestazioni l'IVA al 10% si applica anche su alcuni prodotti già definiti dal Decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1999 e cioè su:
ascensori, infissi esterni ed interni, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza se destinati a fabbricati a prevalentemente uso abitativo.

FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 13/1989

Con particolare insistenza era stato richiesto dalle associazioni che fosse rifinanziata la Legge 13/1989, che prevede contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici private. Alla voce relativa al Ministero delle infrastrutture non è previsto, come richiesto invece dalle Associazioni dei disabili, alcun finanziamento della Legge 13/1989. Per questa, quindi, per gli anni a venire non è prevista nessuna copertura. La Legge 13/1989 è la norma che prevede contributi a favore dei disabili che si trovino nella necessità di eliminare barriere architettoniche all'interno della propria abitazione, contributi che, lo ricordiamo, vanno richiesti tramite il Comune ove è sito l'immobile su cui intervenire. L'ultimo finanziamento utile della Legge 13/1989 è stato previsto dalla Legge 2 ottobre 1997, n. 345 che aveva stabilito un stanziamento di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

L'integrazione scolastica nella Finanziaria 2002

La Gazzetta Ufficiale n. 285 del 29 dicembre 2001 pubblica la legge finanziaria del 2002, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

L'art. 22 di tale legge, riguarda la scuola ed ha delle novità rispetto all'integrazione scolastica, senza però modificare il D.M. n. 331/98 ed il D.M. n. 141/99 sull'assegnazione delle ore di sostegno alle singole scuole e sulla formazione delle classi, infatti il comma 1 prevede che gli organici dei docenti vengono determinati sulla base del numero degli alunni, tenendo conto anche della "necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni". Ciò significa che viene abrogato il criterio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni comunque frequentanti.

Il nuovo criterio ripristina quello di assegnare posti per il sostegno in rapporto al numero degli alunni con handicap. Quale sarà però il numero degli alunni con handicap al quale commisurare la istituzione di un posto, e rimesso dal comma 2 ad un decreto del Ministro dell'Istruzione.

Nel comma 3 si precisa che, una volta assegnato dal Ministero alle singole regioni il contingente dei posti organici per il sostegno, sarà il Dirigente Scolastico regionale ad assegnare alle singole scuole il numero dei posti e le ore per il sostegno, sulla base delle richieste che perverranno dai dirigenti delle stesse scuole, i quali debbono preventivamente consultare gli organi collegiali, cioè i Consigli di classe, il collegio dei docenti ed il consiglio d'Istituto.

Lo stesso comma prevede una precisazione secondo la quale tale assegnazione dei posti è effettuata alle singole scuole "assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche". Ciò significa che si potrebbero avere delle riduzioni di ore assegnate rispetto all'anno precedente, se risulti che qualche alunno con handicap non abbia frequentato tutte le ore settimanali previste per quel determinato tipo e grado di scuola?

Il comma 6 prevede che nelle scuole medie e superiori non si proceda alla nomina di supplenti per assenze inferiori ai 16 giorni. Ciò per realizzare risparmi il cui importo aumenterà il fondo d'istituto.
Sarà importante conoscere quale parametro definitivo verrà adottato per la costituzione di posti organici per il sostegno da parte del Ministro dell'Istruzione, giacché la formulazione dell'articolo non sembra consentire il ricorso alle nomine "in deroga".

Sarà importante inoltre conoscere se e come la norma di cui al comma 6 verrà applicata anche alle supplenze di insegnanti per il sostegno assenti. Sembra infatti possibile che gli insegnanti assenti vengano sostituiti da colleghi presenti purché nominati in attività di sostegno ed in aggiunta al loro normale orario di servizio. Sembrerebbe invece lesivo del diritto all'integrazione scolastica il ricorso a colleghi diversi, non nominati per le attività di sostegno.

Altrettanto lesivo risulterebbe l'utilizzo di insegnanti per le attività di sostegno in supplenza di colleghi assenti, durante il loro normale orario di servizio, in classi diverse da quella di titolarità.

(Contributi dell'avv. Salvatore Nocera , vice Presidente della FISH - Nazionale, e di Carlo Giacobini Responsabile del Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)


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