RSU a sovranità limitata
Grazia Perrone - 19-12-2003
Questa mattina ho partecipato - in funzione di affiancamento tecnico - ad un incontro di contrattazione di istituto al 4° Circolo didattico di Molfetta (Ba), istituzione scolastica nella quale la Cgil è molto forte dal momento che, oltre al DS, ha due Rsu. La terza è Gilda.

Prevedo già le obiezioni. Lo so che è presto per convocare le RSU ... dal momento che solo oggi saranno ufficializzate le nomine e che ... alle RSU medesime (perlomeno a quella GILDA) non era stato consegnato alcun documento "propedeutico" alla discussione programmata.

Evidentemente, però, in quella scuola hanno fretta "di concludere" e - come si è affannato a specificare il Dirigente - (...)"hanno già preparato tutto" (!?).

Tutto cosa? Boh!!!!!

La mia presenza, ovviamente, non è stata gradita. Il DS ha, cercato di tergiversare e ha - più volte - telefonato al coordinatore territoriale Cgil che ... non ha avuto nulla da eccepire sulla mia presenza spiegando, contestualmente, che non poteva presenziare all'incontro per impegni pregressi ... come aveva già avuto modo di chiarire con il DS ... ieri.

A questo punto il Ds ha convocato la RSU e ha dichiarato che la contrattazione di istituto non poteva avere luogo perché ... mancava la delegazione formata dai rappresentanti dei Sindacati firmatari del Contratto ... ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2003.

Di più. Citando un non meglio specificato Revisore dei Conti del CSA di Bari l'informatissimo DS ha affermato che (...)"il Contratto di istituto non sarebbe valido se non ci sono state almeno tre convocazioni della RSU e delle componenti esterne" (!!??).

Ma ... quando gli è stato chiesto la verbalizzazione contestuale di queste amenità unitamente agli - opportuni - riferimenti normativi e contrattuali - ha cominciato a tergiversare e - nella formulazione - a cambiare le carte in tavola.

Come avviene in certi Collegi "sovrani" ... insomma!!!

E' stato fatto rilevare che la Rsu di istituto è abilitata alla contrattazione e che è legittimata (dal voto!!) a farlo anche in assenza dei delegati provinciali delle OOSS firmatarie. Ma il "datore di lavoro" non ha voluto ascoltare le obiezioni addotte ragione per la quale il nostro RSU ha chiesto (su mia indicazione) e fatto mettere a verbale la richiesta di interpretazione autentica dell'art. 7 del già citato "buon" contratto.

Ovvero:
la Rsu è abilitata alla contrattazione di istituto oppure - per farlo - necessita del "tutoraggio" degli "specialisti" nominati a livello provinciale dai Sindacati firmatari?
E - se sì - a cosa serve votare un organismo giuridicamente (e contrattualmente) incapace di assumere decisioni autonome?
Concludendo: il "datore di lavoro" e la "delegazione trattante" hanno convenuto - all'unanimità - che, a partire dal prossimo incontro, si procederà ai lavori ... anche in assenza dei delegati sindacali accreditati a livello provinciale.

L'auspicio è che - questa volta - l'Amministrazione vorrà produrre alla RSU - con il dovuto anticipo, ovvero; in tempi congrui - tutta la documentazione necessaria.
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 Francesco Mele    - 21-12-2003
Tre cose:
1) La Gilda non può partecipare alle contrattazione integrativa di istituto perche non è firmataria del contratto nazionale (art 7, c 1-III, CCNL 2002-2005) mentre, ovviamente, può farlo nelle scuole in cui ha degli eletti nelle RSU
2) Le date degli incontri vanno "concordate" tra DS e RSU e "comunicate" ai provinciali, che se hanno degli impegni pregressi, peggio per loro! (art 3, c 4, CCNI 2000-2001)
3) La contrattazione e il contratto integrativo di istituto esistono e sono validi se portano la firma anche delle sole RSU senza i provinciali, ovviamente non è vero il contrario.

Su quest'ultimo punto c'è un buco normativo, ma la CGIL Scuola ha preso delle posizioni ben precise a livello nazionale e locale. Ti allego un volantino della CGIL scuola di Modena sul tema e un ordine del giorno del Direttivo nazionale entrambi del lontano 2001.
Resta il rammarico di non aver colmato tale buco nel presente contratto e su questo la mia critica è aspra quanto la tua.

Francesco Mele

RSU E SINDACATI PROVINCIALI (CGIL SCuola di Modena)

L’Art. 9 del contratto Scuola prevede che alle trattative di Scuola partecipino le RSU e i Sindacati firmatari del contratto (CGIL - CISL- UIL - SNALS).
A parere della CGIL-Scuola questa norma, introdotta per garantire che non si esca dalle indicazioni dei contratti nazionali, rischia di svuotare il ruolo delle RSU.
Abbiamo richiesto un’interpretazione autentica sull’argomento che garantisca alle RSU pieni poteri di trattativa.
A Modena oltre 7600 lavoratori della Scuola hanno votato per le RSU: crediamo che ciò possa bastare a legittimare le RSU nella gestione delle trattative di scuola.
La CGIL-Scuola ha sempre sostenuto la piena autonomia delle RSU e degli eletti e per questo motivo non parteciperà, se non invitata direttamente dagli eletti o dalle RSU, a nessuna trattativa.
Se altri sindacati pretendono di partecipare a tutte le contrattazioni e “mettere becco” nelle decisioni delle singole scuole, dimostrano ancora una volta di non credere nella democrazia rappresentativa.

Modena, 30 Gennaio 2001

SINDACATI PROVINCIALI E RSU (direttivo nazionale CGIL Scuola)

I sindacati nelle relazioni sindacali di scuola

Il ruolo dei sindacati nella delegazione che tratta il contratto di scuola è questione non solo giuridica ma anche politica.
Alcune organizzazioni, che prima erano riluttanti a partecipare alle elezioni, sembrano ora voler delegittimare la RSU in vari modi, quasi volessero prendersi una rivincita, accentuando le difficoltà invece di risolverle. Lo Snals, ad esempio, ha inviato a tutti i dirigenti scolastici una lettera in cui chiede di essere sempre presente alle trattative di scuola e, in molti casi, sta soffocando le trattative con una serie infinita di procedure.
La parte sindacale è composta da due elementi:
•la RSU
•i sindacati firmatari del contratto nazionale (Cgil Cisl Uil Snals).
I rappresentanti dei sindacati sono designati dagli stessi sindacati provinciali secondo loro criteri. Rsu o sindacati possono essere affiancati da un esperto. Ma è bene non ingolfare il tavolo delle trattative.
La presenza dei sindacati risponde alla esigenza che il contratto integrativo non sia in contrasto con il contratto nazionale. Nel settore privato la loro presenza è assicurata da una riserva di posti dentro la RSU; nel settore pubblico invece, più correttamente, da una presenza diretta, ma distinta ed esterna alla RSU.
La loro presenza non diminuisce la legittimità forte della RSU, che deriva dal voto dei lavoratori sul luogo di lavoro. Questa legittimità viene ulteriormente accresciuta se la RSU fa approvare dall'assemblea sindacale della scuola sia la piattaforma di richieste da presentare al dirigente scolastico che l'esito delle trattative: il contratto di scuola. La RSU ha così un mandato a parlare a nome dei lavoratori di quella scuola che nessun sindacato provinciale può vantare.

Chi firma il contratto di scuola?

La presenza alle trattative è meno importante della firma del contratto.
La trattativa si conclude con una ipotesi di accordo che diventa efficace se viene firmata dalle parti:
- dal dirigente scolastico (e solo da lui anche se è stato affiancato da altri)
- dalla Rsu e dai sindacati provinciali.
Qualunque sindacato (dei 4 che ne hanno diritto) può firmare dopo e anche se non ha partecipato alle trattative.
Non vi sono problemi se firmano tutti. Ma cosa accade se la parte sindacale è divisa?
Se vi è disaccordo, i componenti della RSU alla fine decidono votando e prevale la maggioranza (art.8 dell’Accordo Quadro sulle RSU del 7 agosto 98).
Ma questo criterio vale solo per la Rsu perché è un organismo unitario. Il criterio della votazione non può essere esteso ai sindacati o all’intera parte sindacale, perché non è un organismo. Rsu e i vari sindacati decidono ognuno per proprio conto. Non votano, né in 7 (tre componenti della RSU e i 4 rappresentanti dei sindacati firmatari) né in 5 (la Rsu e i 4 rappresentanti sindacali). Il contratto nazionale non ha previsto cosa fare in caso di disaccordo. Quindi vi è un buco normativo.
E’ bene ricordare che quando i sindacati sono divisi sul fatto di firmare o no il contratto nazionale, il che nella scuola accade spesso, non votano. La legge (art.47bis comma 3 DLgs 29/93) prevede che l’Aran firmi il contratto se firmano non la maggioranza dei sindacati che hanno titolo a trattare, ma i sindacati che hanno nel loro complesso il 51% della rappresentatività del comparto o il 60% dei voti.
Quindi le firme non si contano ma si pesano.
Potrebbero accadere queste situazioni critiche, che ovviamente auspichiamo siano del tutto residuali:
a) non firma la RSU
Il dirigente scolastico non può firmare il contratto senza la RSU, anche se firmassero tutti i sindacati, a prescindere da ogni considerazione di opportunità. La firma della RSU è giuridicamente necessaria. Lo conferma l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica del 28 luglio 2000 che considera comunque necessaria la presenza della RSU, anche se decaduta, per sottoscrivere contratti durante la fase elettorale per il rinnovo.
La Cgil scuola ha deciso, con il voto del Direttivo del gennaio scorso, che non firmerà mai accordi non sottoscritti dalla RSU.
b) firma la RSU, ma non firmano alcuni o tutti i sindacati.
Il dirigente scolastico potrebbe pretendere per firmare, anche la firma dei sindacati. Non sarebbe necessaria, come quella della RSU. Sicuramente non può pretendere la firma di tutti, perché non accade, come abbiamo visto, neanche in occasione della firma del contratto. Può cercare di ottenere il massimo consenso possibile, che può significare anche una sola firma. Quindi un ipotetico limite massimo è la firma dei sindacati che nel loro complesso hanno una rappresentatività nazionale del 51%.
La soluzione può essere trovata solo eliminando il buco normativo, definendo in un accordo nazionale con l’Aran di quanti sindacati sia eventualmente necessaria la firma oltre quella della Rsu, che comunque anch’essa ha un peso in termini di rappresentatività sul luogo di lavoro che deve essere valutato.

La presenza dei sindacati agli incontri di informazione

Il contratto (art.6, comma III) individua nei soggetti di cui all’art.9 (Delegazioni trattanti) quelli a cui è diretta l’informazione.
Da qui lo Snals, ad esempio parte per chiedere la presenza anche in questa occasione.
Durante la trattativa sul II biennio economico abbiamo chiesto di riservare tale prerogativa in via esclusiva alle Rsu, come del resto è previsto dall’art. 47.7 del D.Lvo 29/93, ma non abbiamo trovato il consenso necessario.
L'ipotesi di accordo siglata il 15 febbraio scorso semplifica di molto il CCNL in quanto non prevede più che le riunioni siano convocate solo dopo aver concordato la data con tutti i soggetti sindacali.

La presenza della Cgil scuola

Essa sarà valutata di volta in volta. Il Direttivo nazionale con l’ordine del giorno del gennaio scorso ha indicato in comportamento non soffocante che non può, ovviamente, tradursi nel lasciar sola la RSU nel rapportarsi con chi ne mette in discussione la legittimità.



 Grazia Perrone    - 21-12-2003
OK. Grazie per aver risposto e, soprattutto, grazie per aver fornito riferimenti contrattuali importanti ai tanti colleghi (a proposito: congratulazioni!) che, come me, sono stati eletti nelle RSU.
Il punto che evidenziavo nella nota, però, non è quello dei soggetti abilitati alla contrattazione dal disposto "normocontrattuale" ma la ... composizione della delegazione trattante. Ovvero della possibilità (o meno) del singolo componente della RSU di essere affiancato (in taluni aspetti della trattativa un po' più complessa come può essere, ad esempio, la tematica relativa alla sicurezza nell'istituzione scolastica) da soggetti esterni in funzione di affiancamento tecnico.

A Bari e provincia il comportamento delle Amministrazioni scolastiche in merito è ambivalente e contraddittorio. In alcune è consentito a tutti i membri RSU (anche se appartenenti ad OOSS non firmatarie) di avvalersi di consulenza esterna; in altre ciò è consentito solo ai componenti di OOSS firmatarie del Contratto in una sorta di "anarchia interpretativa" che non favorisce certo la comprensione e la risoluzione delle controversie interpretative generando - al contario - conflittualità diffusa e, quel che è peggio, inimicizia personale. Che non ha alcuna ragione di essere ... se le regole del gioco sono chiare.

Prevengo già l'obiezione. Il tutto si risolve facilmente mediante la formulazione di un regolamento interno nel quale le RSU decidono le modalità di attuazione del mandato sindacale prevedendo - per tutti i soggetti eletti - i medesimi diritti. Ivi compresa la facoltà di avvalersi dell'affiancamento tecnico. Ma poiché ciò - nella maggioranza dei casi - non avviene il rischio (tutt'altro che accademico ... te lo assicuro) è quello di creare disparità di trattamento ovvero discriminazione all'interno della stessa RSU. Consentendo ad alcuni soggetti più diritti di altri in una sorta di democrazia (sindacale) del "carciofo" in cui ad alcune componenti sociali è garantito il beneficio di tutti i diritti sindacali; ad altre - anche se rappresantative - solo alcuni quali, ad esempio, la facoltà di indire assemblee in orario di servizio; ad altre ... nemmeno quella, ovvero ... nulla (effetto perverso della legge 29/93 della quale parlerò diffusamente nei prossimi mesi)!.

In merito alla - controversa e nient'affatto chiara - composizione dela "delegazione trattante" allego una nota esplicativa Aran - che, a parer mio, complica ancor più le cose - dalla quale si evince che ... non vi sarebbe alcun limite numerico per la composizione delle delegazioni stesse.

Una nota che meriterebbe una nuova (e univoca) formulazione proprio per evitare quelle situazioni di conflittualità tra soggetti sociali diversi di cui la scuola - chiusa la parentesi elettorale - non sente proprio il bisogno.

La pacatezza e l'autorevolezza del tuo intervento mi fa ben sperare.

Un caro saluto
Grazia

Nota Aran 30 gennaio 2001 - Prot. 1299
OGGETTO

: Insediamento e modalità di funzionamento delle RSU, delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica, diritto di Assemblea - note di chiarimento.

In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il loro funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di singolo Istituto Scolastico.

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto Scolastico;

- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale;

- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali (art. 5 Accordo Quadro 7 agosto 1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative e non, che hanno aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle RSA che, pertanto, non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non vanno confusi con le RSA ai fini delle trattative decentrate);

- ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità negoziale.

- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata;

- i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'Istituto scolastico;

- si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello;

- gli artt. 2 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7 agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti titolati ad indire assemblee in orario di lavoro. Si precisa che le RSU sono soggetti titolati ad indire l'assemblea esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU avrebbe potuto essere prevista dall'Accordo di comparto integrativo dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998, il quale, come noto, non è stato stipulato. Non trovano pertanto legittimazione forme di coordinamento tra le RSU in mancanza delle relative regole. Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico ai fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad es. le assemblee ed i permessi alle RSU nei luoghi di lavoro) l'eventuale legittima scelta di qualche organizzazione sindacale di voler coordinare i propri eletti nella RSU;

- le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via generale, nell'art. 8 e seguenti del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, mentre, per quanto riguarda il monte, esso si calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui all'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000. La distribuzione del monte permessi all'interno delle RSU avviene su decisione delle stesse.



 NICOLA DONA'    - 22-12-2003
In qualità di RSU CGIL sono stato costretto a dimettermi perchè i segretari provinciali CGIL e CISL scuola , in sede di contrattazione volevano modificare la piattaforma votata quasi all'unanimità dall'assemblea degli insegnanti. A dispetto di quanto predicato sull'autonomia delle RSU quando si viene al dunque prevale spesso una forma di centralismo,
retaggio di una cultura gerarchica dura a morire. Se le organizzazioni provinciali vogliono dire l'ultima parola ,a che servono le RSU?

 ScuolaOggi    - 22-12-2003


Archiviati i risultati delle elezioni per il rinnovo delle Rsu. E' tempo di analisi del voto. Anche per la Cgil.

Il successo della CGIL Scuola nelle elezioni delle RSU è fuori discussione. Si conferma come il primo sindacato della scuola e migliora i consensi ricevuti di quasi sette punti in percentuale. Il tutto in una competizione elettorale durissima, nella quale si sono misurate organizzazioni sindacali forti e agguerrite come CISL, SNALS, UIL, senza trascurare la forza di attrazione di sigle minori come GILDA e COBAS.
Due sono le ragioni più evidenti di questa affermazione elettorale.
Dal punto di vista sindacale la CGIL Scuola ha dato prova di essere l’organizzazione che più ha investito nella contrattazione di scuola, attraverso il supporto informativo e formativo ai delegati eletti e attraverso l’impegno diretto delle sue strutture provinciali. Un lavoro diffuso e capillare, contrattualistico e pragmatico, che ha dato un contributo determinante a vincere la sfida della contrattazione nella scuola, come conferma l’alta percentuale (81,30) dei partecipanti al voto. Un impegno che ha reso evidente come la contrattazione non renda la scuola più confusa e conflittuale, come sostengono i suoi nemici, ma più partecipata e democratica.
Dal punto di vista politico la CGIL Scuola è stata premiata perché ha espresso con più lucidità, chiarezza ed efficacia una politica di contrasto nei confronti della politica scolastica del Ministro Moratti e nei confronti delle politiche sociali del governo Berlusconi. Non un sindacato autosufficiente e isolato, ma un soggetto che ha visto prima e meglio la gravità delle scelte del governo rispetto al welfare e alla scuola pubblica.
In particolare. nei confronti della legge 53/03 e dei suoi provvedimenti attuativi, il consenso alla CGIL Scuola di una parte rilevante della categoria, anche non appartenente alla sua tradizionale area di riferimento, non è certo stato determinato dagli atteggiamenti più ideologici e radicali, affini all’opposizione politica, ma dalla puntuale critica professionale e sindacale nel merito dei provvedimenti.
Proprio la fedeltà al merito ha permesso di far emergere con più evidenza la distanza tra i valori di partecipazione e uguaglianza di opportunità propri della scuola pubblica e gli effetti disgreganti della politica del governo.

Non vince la CGIL Scuola contro gli altri sindacati confederali, ma la CGIL Scuola che sviluppa la sua iniziativa per realizzare l’unità dei lavoratori per la scuola pubblica e contro le politiche del governo.
A ben vedere le migliori performance elettorali della CGIL Scuola ci sembrano appartenere a quelle realtà territoriali dove, sulla base del nostro osservatorio, più forte è stato l’impulso unitario: la regione leader del voto alla CGIL Scuola in questa tornata elettorale diventa il Piemonte con il 42,04% e la regione dove la CGIL Scuola compie il balzo in avanti più consistente (+10,67%) è il Veneto. Il Piemonte, ad esempio, è stata l’unica regione in cui tutte le lotte e le iniziative sui tagli delle leggi finanziarie sono state gestite unitariamente e dal Veneto viene la più recente e significativa presa di posizione unitaria sul decreto ciclo primario.
Insomma, ci sembra di poter affermare che la CGIL Scuola vince ovunque ma vince di più dove più opera unitariamente, la cooperazione tra i sindacati confederali su obiettivi condivisi premia più della competizione identitaria.
Un punto da tener ben presente in questa fase, visto che chi ha votato per la CGIL Scuola, e in generale per i sindacati confederali, ora si attende di ottenere risultati concreti sui temi della politica scolastica così come si sono ottenuti in campo contrattuale.
I risultati elettorali, il successo della CGIL insieme alla buona tenuta dei sindacati confederali della scuola, rappresentano una occasione da non perdere per rafforzare la spinta a costruire un ampio fronte unitario che sappia fermare la politica della Moratti e, al tempo stesso, sappia unirsi su una piattaforma di politica scolastica alternativa.
Occorre sfuggire alle tentazioni di onnipotenza, agli spiriti di rivincita e, in generale, al prevalere delle istanze identitarie delle singole organizzazioni: la manifestazione del 29 novembre ha messo in luce l’ampio prevalere di ciò unisce.

Il primo appuntamento urgente è rappresentato dal decreto sul ciclo primario. I tempi ormai sono molto ravvicinati ed è francamente incomprensibile l’assenza di una piattaforma e di un percorso di iniziative unitarie. Si stanno addirittura raccogliendo le firme per il ritiro per il decreto in modo separato. Manca una richiesta congiunta di immediata riapertura di un tavolo di confronto con il governo. Non è stata decisa una iniziativa unitaria nazionale che affermi in modo chiaro e specifico il no di merito degli operatori scolastici al decreto, l’impossibilità di attuazione dal prossimo anno scolastico, la necessità di confronto e consultazione della scuola reale.