Il contratto visto dagli ATA
Rolando A. Borzetti - 07-06-2003
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All’A.R.A.N
Alle OO.SS firmatarie della pre-intesa contrattuale
Alle OO.SS non firmatarie della pre-intesa contrattuale

Oggetto: CCNL 2002/2005 – COMPARTO SCUOLA - Visto e rivisto dal Personale A.T.A in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane

E’ innegabile che:

- Sono state scaricate tutte le incombenze dei soppressi Provveditorati agli Studi (e non solo), dove i compiti erano svolti per settori specializzati da una molteplicità di addetti, mentre nelle scuole il personale si riduce progressivamente!
- Sono state innovate tutte le procedure amministrative, contabili di competenza delle istituzioni scolastiche, o per meglio dire delle segreterie delle istituzioni scolastiche!
- Per non parlare di tutti gli adempimenti di carattere fiscale e contributivo posti a carico delle scuole e delle relative procedure!
- Sono attribuite alle scuole compiti di certificazione che a rigor di logica dovrebbero essere effettuate da altri Uffici dell’Amministrazione Scolastica, un esempio per tutti: perché gli stipendi erogati dalla D.P.T. devono essere certificati dalle scuole ai fini del TFR e dell’indennità di disoccupazione??
- Per lo svolgimento della ordinaria attività delle segreterie è richiesta la conoscenza, neanche troppo superficiale di: o informatica, o diritto (in ogni sua branca: amministrativo, sindacale, civile, tributario, previdenziale ecc.) o contabilità; chi svolge tutte le funzioni citate, e molto di più? La risposta è ovvia: il personale di segreteria! Ma chi ci ha preparati a tutto questo? Forse il titolo di studio che ci ha consentito di accedere al profilo?? O forse dei corsi di formazione mai attivati? Eppure la scuola risponde a tutte le innovazioni grazie alla buona volontà di chi ci lavora dentro ed alla solidarietà tra colleghi! Si è rivalutata o no, specialmente negli ultimi tempi, la professionalità del Personale A.T.A? Vale forse 3 Euro la capacità acquisita di rispondere alle continue innovazioni somministrate alle scuole che d’altro canto sono costrette a subire?? L’unico aiuto che abbiamo ricevuto è un pacchetto applicativo (SISSI) pieno di buchi che ci permette di accelerare il lavoro dopo aver perso decine di ore a scoprirne gli errori e il funzionamento! Adesso arriva una pre-intesa contrattuale che veramente ci butta a terra, o forse peggio ci fa sprofondare!
A parte i contenuti retributivi che non possono non considerarsi discriminatori rispetto ai nostri “colleghi di contratto”, l’impianto normativo è a dir poco raccapricciante! In una quindicina di articoli, 44-60, del “capo V” è stata racchiusa e regolamentata, stravolgendola, l’attività del Personale A.T.A della scuola italiana:
- dopo una premessa sulla forma del contratto da stipulare con detto Personale, sopraggiunge la prima novità, la riduzione del periodo di prova a 2 mesi per i profili A (collaboratori scolastici) ed A super (collaboratori scolastici istruttori - istruttori di che, non si sa - ) ed a 4 mesi per gli altri profili. La domanda sorge spontanea: sono sufficienti 4 mesi per dimostrare non quello che si sa fare, ma bensì quello che si è in grado di imparare a fare, considerato che è richiesta la licenza media e un attestato di qualifica per poter accedere al profilo di assistente amministrativo? Ovvero anche con il diploma di Laurea richiesto al DSGA, bastano 4 mesi per valutare le capacità attitudinali allo svolgimento del lavoro? In 4 mesi si svolge solo un terzo dell’attività amministrativadella scuola!
- Proseguendo nella lettura della intesa contrattuale, si tratta di “sistema professionale del personale e dei relativi compiti”: a questo punto, la confusione regna sovrana! Non si capisce più chi debba svolgere la notevole mole di lavoro che ogni giorno ci assilla:
  • il DSGA, su direttiva del DS, organizza “autonomamente” il Personale ATA e ne attribuisce gli incarichi, svolge compiti di rilevante complessità (chi definisce il grado di complessità?), e di levanza esterna, se vuole e se ne ha il tempo, poi, può svolgere attività di formazione, ma da chi la riceve?
  • il neo-immesso in ballo “Responsabile amministrativo”, ancora da stabilire chi e quanti dovrebbero essere:
    - svolge le funzioni dell’assistente amministrativo ed in più ha compiti esecutivi e di definizione degli atti contabili già predisposti e formalizzati dal DSGA, (in pratica, che fa? Mette il timbro?);
    - coordina più assistenti amministrativi (quanti?) i cui compiti sono già organizzati ed attribuiti dal DSGA;
    - svolge anche attività tutorie ( fa l’insegnante di sostegno?),
    - sostituisce il DSGA temporaneamente assente (più avanti vedremo come);
  • l’assistente amministrativo, dotato di specifica professionalità (acquisita da chi? Si nasce assistenti amministrativi?), nelle scuole dotate di magazzino, può essere addetto alla custodia ed alla gestione delle giacenze, altrimenti, svolge mansioni esecutive che possono arrivare fino, addirittura, alla catalogazione anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico (se ci sono!).
  • un altro neo-immesso in ballo, il Collaboratore scolastico istruttore, che costituisce la “SUPER AREA A”, ancora da stabilire chi e quanti dovrebbero essere, svolge, oltre alle mansioni del collaboratore scolastico, anche attività di assistenza qualificata ai portatori di handicap nonché di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola o il collaboratore scolastico, svolge attività di accoglienza, sorveglianza, collaborazione con i docenti, assistenza alla mensa, ecc. e presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, peraltro già qualificatamente assistito dall’”istruttore”.


Le due nuove figure introdotte, svolgono in pratica quelle che nel contratto attualmente in vigore sono le funzioni aggiuntive, fonti di tante battaglie tra colleghi, una volta soppresse, nelle scuole sarà la guerra: tanti capi e capetti ma in base a quanto scritto nell’intesa contrattuale in esame, i sudditi devono fare ben poco, chi dovrebbe fare il tutto?
Il risultato è ovvio, si continuerà a fare il tutto per la gloria, nessuna gratificazione, nessun incentivo, nessuno stimolo a progredire, tanto a che serve? Si fa niente e va bene, lo dice il contratto, si fa tutto e fa comodo, ma non lo diranno capi e capetti!
Ma, se si decidesse di fare esclusivamente quello che sta scritto nel contratto, chi porterà avanti la carretta? chi le pratiche relative al TFR? chi gli stipendi? Chi dovrà fare le ricostruzioni di carriera ? (sono attività complesse?) Chi i certificati di servizio (hanno rilevanza esterna?) ecc. ecc. si potrebbe continuare all’infinito con gli esempi!
Continuando la disanima degli articoli dedicati al Personale A.T.A, si parla di Mobilità tra le aree e all’interno dell’area. Le modalità di passaggio da una qualifica a quella superiore sono da definire con contrattazione integrativa, si parla di frequenza a corsi ma, non è necessario possedere il titolo di studio prescritto in via ordinaria per il profilo di destinazione, basta possedere quello che ha dato accesso al profilo di appartenenza! Chi non lo possiede? Col massimo rispetto per i collaboratori scolastici, è giusto che un collaboratore scolastico che è
diventato tale con la licenza media, e forse anche meno, possa accedere ad un profilo che richiede specifica professionalità e magari dopo 5 anni sostituire il DSGA! Nulla in contrario se possedesse titoli, volontà ecapacità!
Saltando un po’ oltre, e sorvolando quanto disposto in materia di orario di lavoro, permessi assenze, modalità di prestazione, recuperi, ritardi e riposi compensativi, si arriva ad un altro bel punto:indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA.
Al primo comma nulla di nuovo, a parte le entità delle cifre su cui all’ inizio si è deciso di sorvolare, non è la retribuzione il nocciolo del problema, quanto più il significato della stessa! Comunque, tornando al discorso, al DSGA spetta l’indennità di amministrazione, ma anche al suo sostituto spetta l’indennità di amministrazione, il bello è che questa, a
norma dell’art. 86, unitamente all’indennità di funzioni superiori è finanziata niente poco di meno che dal Fondo dell’istituzione scolastica, nei limiti della disponibilità! Che significa questo? Che se correttamente all’inizio dell’anno scolastico si procede alla contrattazione d’istituto, spartendo le risorse disponibili e non potendo prevedere l’ eventuale assenza del DSGA, il sostituto sostituisce senza indennità alcuna?? O che prevedendo l’assenza del DSGA non si procede alla spartizione del Fondo d’Istituto? Ai posteri l’ardua sentenza!
Nello stesso articolo un’altra novità, il DSGA, in caso di assenza è sostituito dal coordinatore amministrativo (prima denominato responsabile), figura fantasma che a sua volta è sostituito secondo le regole per le supplenze: da quali graduatorie? In questo caso il CCNL è previdente, fino a concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore-responsabile amministrativo, il DSGA, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un assistente amministrativo con incarico retribuito con incarico specifico, nei limiti delle disponibilità del Fondo dell’istituzione scolastica, attribuito, quindi, dal dirigente scolastico in sede di contrattazione d’ istituto, in questo caso anche “la simpatia può valere titolo”! o forse la RSU ha competenza a valutare le qualità professionali e/o morali di una persona?

Ma non finisce qui, in presenza di un posto vacante o disponibile per DSGA, il relativo incarico, a tempo determinato, è conferito sulla base delle graduatorie permanenti. Da quando esistono graduatorie permanenti per DSGA? Verranno per caso riesumate le graduatorie permanenti per responsabili amministrativi (146/2000)?
A dir di qualcuno, ciò è dovuto al nuovo regolamento della Dirigenza pubblica (il Dirigente può essere sostituito solo da un altro Dirigente):il DSGA è dirigente solo in questo caso? Chi è chiamato a sostituirlo (responsabile o coordinatore amministrativo che dir si voglia) è forse un
Dirigente?
Un concentrato di aleatorietà, questo articolo (e non solo questo articolo, in verità! Non sono vietati i contratti aleatori?).
A questo punto, tutti gli assistenti amministrativi, che per ambizione, per buona volontà, per incoscienza, per l’illusione di una possibilità di progressione, dal 1/9/2000 (da quando cioè i responsabili amministrativi sono diventati Direttori dei servizi generali ed amministrativi) si sono sobbarcati l’onere di accettare l’incarico di funzione superiore, in quanto titolari di funzione aggiuntiva nella scuola di appartenenza o anche spostandosi dalla scuola di titolarità nel caso in cui nessuno abbia voluto accollarsi l’onere di tale funzione, che onori avranno? Non potranno più mettere a frutto la loro esperienza, la loro professionalità, la loro buona volontà? A discapito di chi? Certo a discapito loro, sicuramente! Ma non anche a discapito dell’efficienza? Magari si troverà a svolgere l’ incarico gente che con la scuola non ha mai avuto a che fare! Avrà le competenze specifiche necessarie? Chi si preoccuperà di offrire la
formazione necessaria? Dovranno essere gli assistenti ormai esperienti, che magari quel ruolo lo hanno avuto soffiato, a formare il loro superiore? E se questi si rifiutassero? Chi li può obbligare?
Certo, tutti hanno diritto a lavorare e ad imparare! Tutti lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare! Ma tutti dobbiamo anche avere la possibilità e non solo l’illusione di progredire nella carriera dimostrandone le capacità e la professionalità!
Anche per i posti vacanti o disponibili di docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, si nomina da graduatoria permanente, ma dalla graduatoria si attinge anche per le supplenze brevi e saltuarie, perché non il DSGA? Dov’è la coerenza? Ma forse potrebbe trovarsi l’escamotage nell’articolo successivo: le collaborazioni plurime, una volta rimosso il divieto ai DSGA di prestare la propria collaborazione in altra scuola! Ottima soluzione sarebbe un DSGA per 2 o magari 3 scuole, dove lavorerebbe meglio? A discapito di chi? Di un posto di lavoro? E l’efficienza, il buon funzionamento?
Quanti interrogativi questo contratto!
Esisterà qualcuno che possa rispondere a tutti? Certo i sindacati hanno trovato-creato pane per i loro denti! Il modo giusto per creare controversie e per spezzare i nervi dei
lavoratori! Che difensori! Che tutela!

A proposito di DSGA, magari per colpa di qualcuno di essi che si è riempito le tasche con la compiacenza di DS e l’indolenza delle RSU, si vuole imporre il limite di 100 ore per il suo lavoro straordinario, senza differenza tra la piccola scuola di periferia e il grande istituto: sono uguali le esigenze amministrative? Inoltre, potranno aver riconosciute prestazioni aggiuntive solo se finanziate con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati. Che dire di tutti quei contributi che prescrivono esplicitamente il divieto di finanziare spese per gli amministrativi? Chi li amministra quei fondi? E’ questo lo scotto che devono pagare i Direttori per aver avuto riconosciuto, peraltro solo dal 1/1 /03 l’ulteriore differenziale del 30% tra lo stipendio di responsabile amministrativo e quello del Direttore amministrativo di accademie e
conservatori? Anziché impedire l’accesso al Fondo d’Istituto ai DSGA per evitare abusi, perché non fissare un compenso forfettario in percentuale all’entità dei progetti amministrati? La scuola moderna è all’insegna dei Progetti, chi li gestisce? Come si può negare l’impegno aggiuntivo che questi comportano in una amministrazione?

A proposito di funzioni aggiuntive per il personale ATA, sono state soppresse, i fondi confluiranno nel Fondo dell’istituzione Scolastica, ma chi assicura che tali somme vengano attribuite al personale ATA se sono senza vincolo di destinazione? La RSU? Nella stragrande maggioranza dei casi sono docenti, dobbiamo sperare nel loro buon cuore?
E che dire della diversità di trattamento tra docenti e personale ATA in tema di progressione professionale? Se un docente sbaglia e gli viene inflitta una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a un mese, ritarda di un anno il passaggio alla posizione stipendiale superiore,
all’ATA bastano 5 giorni; se poi la sospensione è di 6 giorni, ritarda di 2 anni il passaggio, mentre per il docente deve superare il mese! Qual è la motivazione di tale discriminazione?

Emblematica anche la regolamentazione disciplinare del Personale ATA ed il rinvio della regolamentazione disciplinare del Personale Docente ed educativo! E per finire (non che non ci sia altro da commentare!) una bella novità che non colpisce solo il personale ATA (anche se in prevalenza): il conglobamento dell’indennità integrativa speciale! Che bella cosa: lo stipendio improvvisamente si gonfia! Perché mai? Un’altra delle fregature di questo contratto che dice esplicitamente che questo meccanismo non produrrà effetti sulla determinazioni delle prestazioni pensionistiche.
Ovvio! Si può decidere di aumentare le pensioni? Non sia mai! Si può decidere di aumentare i contributi? Certo che sì!
Un esempio con gli attuali stipendi di un collaboratore scolastico, classe prima.
Facciamo la prova con gli importi a regime proposti dal nuovo CCNL? E’ stato dichiarato un aumento di € 52.74 in effetti, ancora al lordo di IRPEF, l’aumento si è ridotto ad € 33,38 solo per l’effetto del conglobamento della IIS! Quanto era l’inflazione programmata? La copriamo?
La pensione resterà uguale, il TFR resterà uguale quel collaboratore scolastico pagherà quasi 20 euro in più di tasca sua! Stavamo meglio quando stavamo peggio! Almeno eravamo meno presi per in giro!
Quando i sindacati cominceranno a tutelare anche il Personale ATA?
Ma ci si rende conto che in una istituzione scolastica la segreteria è il pilastro fondamentale dopo gli alunni?
Ci si rende conto che una scuola senza Dirigente Scolastico può funzionare ma senza il personale ATA no? Ok, il DS firma, ma prima di arrivare alla firma chi fa tutto?
Aprite gli occhi e le coscienze!

F.to -Un assistente amministrativo con contratto a tempo determinato che ha accettato di svolgere le funzioni di DSGA

interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 P.Cappello    - 08-06-2003
Relativamente alla frase finale dell'articolo, il DS scolastico si assume la responsabilità degli atti che firma rispondendone civilmente e penalmente.
Chiarita questa sfumatura essenziale, che nelle scuole dove esiste stima e competenza nel DSGA non crea problemi, ben altra cosa può avvenire in istituzioni dove tale situazione non esiste e si va incontro a situazioni di ricatti e dispetti che avvelenano l'ambiente di lavoro.
Volendo applicare le ISO 9001:2000 in situazioni degenerate occorebbe fare una preliminare opera di risanamento dei comportamenti interpersonali , ma non c'è il tempo, la volontà e il danaro per impostare discorsi così sofisticati , quindi non resta che continuare ad usare il buon senso con grossi esercizi di pazienza.

 Michele FUSCO    - 08-06-2003
Veramente strano che dopo aver enumerato sacrosanti rilievi al contratto e aver individuato come responsabili i sindacati si termina con la banale e incosciente osservazione che le scuole possono funzionare anche senza i DS. Era questo il dente che faceva male? Bene! L'Amministrazione ringrazierà ancora una volta per lo "spirito" che aleggia nelle scuole. E poi tutti a lamentarsi.
I DS (per i quali è mortificante con gli altri dirigenti) non hanno ancora ricevuto quanto previsto dal vecchio contratto e quello nuovo, scaduto al 31 dicembre 2001, non è ancora iniziato.
Tuttavia condivido tutte le altre osservazioni ed esprimo per queste piena solidarietà

 AMELIA SCHILIRO'    - 10-06-2003
Vorrei aggiungere alle osservazioni fatte dal collega la beffa dell'art.58: in un accordo precedente era stata data agli ATA a T.I. la possibilità di accettare supplenze nel comparto scuola mantenendo per tre anni la propria titolarità; ora tale possibilità è stata praticamente annullata dal limite di un anno posto per le supplenze (a quale supplente all'inizio di una carriera nella scuola viene offerta una supplenza di una anno?). Esiste sulla carta un'ipotesi di mobilità intercompartimentale che concretamente è irrealizzabile (sia per chi voglia accedere al'area superiore dei profili ATA, sia per chi, laureato, voglia
accedere alle supplenze come docente). Confermo ampiamente lo sconforto, la delusione e la rabbia espresse dal collega su tutti gli articoli dell'intesa concernenti il personale ATA, mentre sto seriamente pensando di restituire la mia tessera sindacale.

 Maria R. De Rosa - DSGA c/o IPCSST    - 04-08-2003
Sono daccordo in pieno su quanto detto. So una ass.te amm.va , vincitrice di concorso riservato a responsabile am.vo (1997( reggio Emilia) che per 3 anni ha sostituito i DSGA assenti ai sensi dell'art. 51; ora nella graduatoria permanente sono collocata in 1^ fascia al 4^ posto in quanto come sai da 3 anni non viene aggiornata. Ho saputo in questi giorni che la 1^ in graduatoria, che non ha mai sostitutito alcuno, è interessatissima all'incarico che le verrà proposto in quanto nella provincia sono vacanti 2 posti.
A questo punto mi ritrovo ad aver "faticato" 3 anni inultimente. Ho sperato fino all'ultimo in un aggiornamento della graduatoria a seguito del quale sarei passata 1^, ma inutilmente!
Cordialmente