L'esposizione delle bandiere
Cuba libre - 12-03-2003
Il Coordinamento contro la guerra di Bari ribadisce il pieno diritto delle scuole di esporre la “bandiera della pace”.

Il simbolo dell’aspirazione universale alla pace presente nella Carta delle Nazioni Unite e nell’art.11 della nostra Costituzione trova naturale attuazione nei percorsi formativi dell’educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla democrazia, alla pace e ai diritti umani che la scuola propone come obiettivi istituzionali e le consentono di interpretare e di intervenire sulla complessa realtà del mondo contemporaneo.

A sostegno di quanti in terra di Bari hanno esposto il simbolo della pace riportiamo la seguente nota del dott. Nicola Colaianni:



La Prefettura di Bari sta diffondendo il parere del cerimoniale di Stato della presidenza del Consiglio sulla esposizione della “bandiera della pace” sugli edifici pubblici, come le scuole: possono essere esposte esclusivamente le bandiere nazionale ed europea (ed eventualmente delle Regioni e degli enti locali) con esclusione di simboli privati (p.e. insegne di partito, simboli di associazione ed organismi vari), la cui esposizione sarebbe sanzionabile “anche ai sensi degli artt. 292, 323 del Codice penale”.

Il parere è privo di fondamento.

L’art. 2 co. 3 della legge 5.2.1998, n. 22 si limita a disciplinare l’uso della bandiera della Repubblica e di quella dell’Unione europea. Si può bensì ritenere che sia nondimeno illecita l’esposizione di simboli di partito o di associazioni private, ma in tali categorie non rientra la “bandiera della pace” : la quale non è bandiera di alcuna associazione specifica, ma è solo il simbolo dell’aspirazione universale alla pace, contenuta nella Carta delle Nazioni Unite e nell’art. 11 della nostra Costituzione.

Poiché, tuttavia, il regolamento attuativo, approvato con d.p.r. 7.4.2000, n. 121, disciplina nel dettaglio l’uso dei pennoni degli edifici pubblici, si può al massimo dedurne che i pennoni sono riservati alle indicate bandiere ufficiali: con la conseguenza che è comunque perfettamente legittima l’esposizione a guisa di striscione, come sta avvenendo sui balconi delle abitazioni private.

Va in ogni caso rilevato che nell’esposizione della “bandiera della pace” non sono neppure astrattamente configurabili i reati di cui agli artt. 292 o 323 c.p..

Infatti, il primo (vilipendio della bandiera nazionale) si realizza con la distruzione, la rimozione, il deturpamento, l’imbrattamento, la contraffazione (o altre condotte simili) della bandiera e non con la semplice giustapposizione ad essa di altra bandiera.

Il secondo (abuso di ufficio) è un reato di evento, che si realizza incidendo sul patrimonio, procurando un ingiusto vantaggio o un ingiusto danno, neppure lontanamente ipotizzabili nell’esposizione della “bandiera della pace”.



Per ulteriori interventi si rimanda ai siti:



www.bandieredipace.org



www.musicanuova.it/



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