breve di cronaca
Insegnanti di religione: quesiti.
Alba Sasso - 27-02-2003
Il fatto:

Roma, 26 feb. - Simonetta e' mamma , ma non e' sposata. Per questo non puo' insegnare religione. L'ha deciso l'autorita' ecclesiastica e lo Stato non puo' farci nulla, nemmeno la Cassazione. Ne' in suo aiuto puo' venire la legge che tutela le lavoratrici madri. La sezione lavoro di Palazzaccio ha cosi' preso atto delle norme che regolano i rapporti Stato e Chiesa e non ha potuto che rigettare il ricorso di Simonetta, insegnante di religione, con incarico annuale, nella scuola media Poliziano di Firenze. "E' certo che l'ordinamento - scrivono gli alti giudici della Suprema Corte - esprime la regola non suscettibile di deroga secondo cui l'insegnamento di religione nelle scuole statali e' assolutamente precluso al docente non ritenuto idoneo dalla competente autorita' ecclesiastica". La perdita di idoneita', dicono i magistrati scrivendo in punto di diritto, per revoca del relativo nulla osta "comporta l'impossibilita' giuridica della prestazione, assoluta e definitiva, detreminando la risoluzione del rapporto" di lavoro secondo il codice civile. Il ricorso di Simonetta e' contro la decisione sia della corte d'appello sia dell'allora pretore di Firenze che gia' le hanno dato torto. La giovane professoressa non era stata riconfermata per l'anno scolastico 1998-1999 nell'incarico di insegnante di religione. L'ordinario diocesano aveva revocato il suo nulla osta perche' la donna era "nubile in stato di gravidanza". Alla cassazione, Simonetta ha chiesto che le venisse riconosciuto un incarico a tempo indeterminato, comunque. Ma la Suprema Corte non le ha dato ragione e nella sentenza 2803 ha trovato il modo di ripercorrere le norme che regolano i rapporti con la Chiesa proprio per l'insegnamento della religione che lo Stato si e' impegnato ad assicurare, in attuazione dei patti lateranensi, nel quadro delle finalita' perseguite dalla scuola pubblica.
da Yahoo news


Le interrogazioni


Interrogazione a risposta orale al Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti

Per sapere -

premesso che:

gli accordi Stato-Chiesa cattolica conferiscono all’insegnante di religione nelle scuole pubbliche uno status giuridico diverso da quello degli insegnanti delle altre discipline;

in base a tali accordi l’idoneità degli insegnanti di religione può essere conferita e revocata soltanto dall’autorità ecclesiastica;

in base a tale norma un’insegnante ragazza madre è stata licenziata;

ciò è in contraddizione con quanto stabilito dalla normativa italiana relativamente alle lavoratrici madri;

se approvato il disegno di legge Moratti attualmente in discussione al Senato in caso di revoca dell’idoneità all’insegnamento da parte dell’autorità ecclesiastica l’insegnante di religione potrà rimanere di ruolo passando ad altro insegnamento, scavalcando così i colleghi già in possesso di abilitazione e in attesa di collocazione definitiva;

questo creerà dunque un percorso privilegiato per gli insegnanti di religione;


-

se non ritenga opportuno attivarsi affinché il Governo s’impegni a superare la doppia giurisdizione che regola il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, per impedire che si creino situazioni di disparità.

On. Gloria Buffo
On. Alba Sasso


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Interrogazione a risposta orale al Ministro delle Pari Opportunità On. Stefania Prestigiacomo


Per sapere -

premesso che:


gli accordi Stato-Chiesa cattolica conferiscono all’insegnante di religione nelle scuole pubbliche uno status giuridico diverso da quello degli insegnanti delle altre discipline;

in base a questi l’idoneità degli insegnanti di religione può essere conferita e revocata soltanto dall’autorità ecclesiastica;

in base a tale norma un’insegnante ragazza madre è stata licenziata;

ciò è in contraddizione con quanto stabilito dalla normativa italiana relativamente alle lavoratrici madri;

ciò è in contraddizione con i principi di pari opportunità tra uomini e donne che sostengono l’ordinamento giuridico italiano;


-

quali iniziative intenda assumere affinché il Governo s’impegni a superare la doppia giurisdizione che regola il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione e che provoca tale ingiusto trattamento nei confronti delle docenti ragazze madri, al fine di non creare situazioni di disparità tra insegnanti di materie diverse.

On. Gloria Buffo
On. Alba Sasso


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 DON FRANCESCO MARTINO    - 08-03-2003
Non è assolutamente chiaro se le due onorevoli vogliano tutelare il caso della insegnante di religione licenziata (come non sembra) oppure semplicemente mettere in discussione un insegnamento da loro non condiviso, visto che sull'equiparazione dei docenti di religione a docenti di ruolo non sono mai state d'accordo. Attendo risposta.