Dal codice deontologico allo stato giuridico, passando per la Costituzione
Fuoriregistro - 21-02-2003
E’ ancora quasi un sussurro, che pochi si trasmettono e che altrettanto pochi ascoltano, ma probabilmente sarà il prossimo terreno sul quale si aprirà il confronto.
Fuoriregistro comincia a premere il tasto del volume e pubblica i due documenti dai quali, presumibilmente, partirà la discussione, accompagnati da una riflessione di Domenico Chiesa, presidente del CIDI.

Il primo è il documento conclusivo dei lavori della commissione sul codice deontologico, i quali, come era prevedibile, non hanno potuto riguardare solo la dimensione “etica”, ma hanno dovuto prendere in esame anche gli aspetti organizzativi della funzione docente. Dal documento estraiamo l’incipit ed alcuni passaggi relativi allo stato giuridico.

Alla luce degli approfondimenti svolti, la Commissione ritiene di poter affermare che il codice deontologico potrà contribuire al raggiungimento delle finalità indicate nel mandato ricevuto solo se sarà connesso al più generale processo di “professionalizzazione” della docenza.

1. Stato giuridico degli insegnanti

La tutela costituzionale della libertà d’insegnamento (garantita e precisata dagli art. 3, 33, 97, 98) e del diritto all’istruzione–educazione (affermato dagli art. 2, 3, 33, 34) determina il nesso diritto-dovere intorno a cui la funzione docente si definisce come servizio alla persona e alla comunità. In quanto tale essa non è assoggettabile, nei suoi aspetti fondamentali, a contrattazione tra le parti e richiede la definizione di uno specifico stato giuridico degli insegnanti. Si tratta, oggi, di aggiornare quello stabilito dal Decreto delegato 417/1974, tenendo conto sia dell’intervenuta contrattualizzazione del Pubblico Impiego, sia della revisione del Titolo V della Costituzione.
Alla luce della legge 421/92, gli aspetti che rimangono di competenza della legge e che dovranno essere affrontati dallo stato giuridico, al di fuori della contrattazione, possono essere così individuati:

a) Funzione docente e libertà d’insegnamento

Costituisce l’aspetto più delicato dell’identità professionale del docente oggi. Riguarda il punto in cui il diritto al libero esercizio della cultura e del suo insegnamento da parte del docente. si coniuga con l’uguale diritto da parte dello studente di fruire di essa nella prospettiva del miglior apprendimento possibile, in linea con l’evoluzione della ricerca didattica, delle scienze cognitive e dello sviluppo tecnologico.
Per queste ragioni il principio della libertà d’insegnamento oggi va interpretato in termini di responsabilità educativa, didattica, organizzativa nella offerta e gestione di un servizio che la scuola deve garantire agli studenti, alle famiglie e alla comunità locale e nazionale.
In un sistema educativo che, in base al nuovo Titolo V, è definito di “istruzione” e di “istruzione e formazione professionale”, l’insegnante deve essere pienamente consapevole della valenza educativa della sua attività in ogni ambito, ed agire in piena coerenza, esaltando l’unità dell’azione educativa in una visione sistemica ed integrata.
Il docente deve saper adattare il suo insegnamento alle diverse attitudini ed intelligenze così da rendere accessibile e proficua la conoscenza a tutti gli allievi, dando risposta a inderogabili esigenze di equità sociale e alle attese della società della conoscenza, in una prospettiva di long life learning. L’apprendimento va fondato sull’etica della responsabilità, una responsabilità che faccia riferimento alla triplice condizione umana, all’uomo come persona, all’uomo come membro di una comunità sociale, all’uomo come parte della specie umana, e che coerentemente promuova l’autonomia individuale, la partecipazione alla propria comunità e la coscienza di appartenere tutti al genere umano, legati ormai da un comune destino planetario. Tutto ciò, ovviamente, senza dimenticare la nostra cultura e civiltà nazionali.

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e) La creazione di nuove figure professionali della docenza

E’ indispensabile identificare e definire una fascia della docenza connotata da livelli elevati di professionalità, punto di riferimento per la valorizzazione della categoria, stimolo e volano per favorire la mobilità, la qualità professionale e una nuova immagine sociale dell’insegnante, sostegno al miglioramento dell’insegnamento e all’innovazione culturale e didattica delle scuole autonome, non solo e non tanto a quella organizzativa.


Non sappiamo se siano state queste conclusioni o l’essersi accorti che già la riforma dei cicli, almeno per le elementari, o addirittura i curricoli per la scuola media individuano figure di sistema differenziate che entrano a far parte stabilmente dell’organizzazione scolastica a ffar presentare agli onorevoli Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani, Cannella. accettato dal governo (per esprimere una volontà o un’intenzione?) in sede di approvazione della stessa riforma l’ordine del giorno 9/3387/10 del quale riportiamo il testo:

La Camera, premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e professionale degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel 1996 ha posto autorevolmente la questione della "professionalizzazione" dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico stato giuridico degli insegnanti,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della delega in esame, a:

a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di istruzione e formazione;

b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle prestazioni collegate alla valorizzazione professionale
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Dal codice deontologico allo stato giuridico, dicevamo. Ma passando per la Costituzione.

A ricordarcelo è l’intervista di Loredana Fasciolo a Domenico Chiesa, poco tempo dopo che quest’ultimo era diventato presidente del Cidi, in sostituzione di Alba Sasso eletta deputato della Repubblica.

L’intervista porta la data del 30 marzo del 2001, ma a noi sembra attualissima.

Al Convegno organizzato da Proteo Fare Sapere e Cgil Scuola nel giugno del 2000 su “Etica, responsabilità, autonomia e garanzia a terzi”, Sofia Toselli, membro del Cidi, sosteneva che più che istituire un codice deontologico sarebbero necessarie scelte politiche precise partendo dalla prima formazione degli insegnanti. Ci può spiegare meglio?

Condivido pienamente le affermazioni di Sofia Toselli: il problema è proprio da dove partire e attorno a quale centro operare per ragionare sulla “professionalità insegnante”.
L’enfasi che si sta ponendo attorno al problema del codice deontologico rischia di spostare il baricentro delle problematiche legate al mestiere dell’insegnare; si finisce con il legarsi alla troppo sterile contrapposizione tra un approccio che lo vorrebbe come «libera professione» (nella vecchia concezione del “docente di storia e filosofia nei licei) e uno opposto che lo ridurrebbe ad un’attività impiegatizia. Da un lato viene quindi posto l’insegnamento come una forma di «libera professione» e dall’altro come un lavoro impiegatizio (tassello di un impianto burocratico), entrambi di serie “B” e costruiti sulla sola dimensione individuale; l’insegnamento come un elemento non legato alla trasformazione della scuola, quindi non come agente di innovazione bensì sottoposto ad una data organizzazione della scuola.

La professionalità dell’insegnante: come si può dunque definire?

Si può pensare di superare questa antinomia operando verso un’idea di «professionalità in un progetto» in cui venga evidenziata la dimensione di vera professione più legata alla qualità della prestazione che all’orario di servizio senza però perdere il carattere sociale e collegiale; nella prospettiva di intellettuali e di professionisti che operano collegialmente in un progetto formativo condiviso.

Il Cidi e le altre associazioni professionali degli insegnanti che ruolo dovrebbero/potrebbero avere? E i Sindacati Scuola?

Le associazioni degli insegnanti sbaglierebbero se puntassero a scimmiottare gli ordini professionali propri delle “libere professioni” e i sindacati sbaglierebbero se puntassero a diventare associazioni professionali. Nella scuola l’associazionismo più che essere il garante di un codice deontologico potrebbe rispondere al bisogno di rappresentare un luogo di elaborazione e di confronto sul fare scuola quotidiano attorno alla prospettiva di costruire una scuola che corrisponda sempre meglio al mandato costituzionale.
In fondo è proprio la Costituzione il nostro codice deontologico

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 Gianni Mereghetti    - 24-02-2003
Lo stato giuridico è certamente la questione seria non solo della professione docente, ma della riforma della scuola, per realizzare la quale necessitano fattori chiari di libertà, e tra questi la libertà di insegnamento secondo una nuova definizione che risponda all’urgenza dell’oggi.
Per questo non si può definire un nuovo stato giuridico, che superi quello del 1974 dove la professione docente era funzionale alla partecipazione, senza identificare che cosa significhi libertà di insegnamento, anche perché nella pratica quotidiana è vissuta come terminale di una posizione difensiva o di giustificazione di ogni arbitrio.
La libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione Italiana, ha due dimensioni che devono essere considerate e svolte insieme:
- la prima è la possibilità di esercitare liberamente, nell'ambito degli obiettivi generali del sistema scolastico e del pluralismo culturale che il Piano dell’Offerta Formativa deve promuovere in ogni istituzione scolastica, una scelta contenutistico-metodologica per contribuire alla crescita culturale, educativa degli studenti
- la seconda consiste nel fatto che, se di fronte alle domande di istruzione e di educazione delle famiglie e degli studenti un insegnante si assume la responsabilità di una proposta didattico-educativa, tale responsabilità è reale solo implicando da una parte la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti rispetto alla proposta fatta, dall’altra la valutazione della sua efficacia, uscendo dall’attuale autoreferenzialità.
E’ dunque chiaro che una professionalità docente oggi si può esercitare solo secondo termini di libertà e responsabilità, che devono essere riconosciuti ad ogni insegnante, ma contemporaneamente ad ogni scuola autonoma e paritaria, ad ogni famiglia e ad ogni studente.
Una nuova professionalità docente sarà possibile solo se parallelamente il sistema scolastico complessivo diventerà effettivamente un sistema libero, il che non è utopia, basterebbe infatti che il Ministro Moratti applicasse in ogni suo aspetto, da quello didattico a quello economico, le due leggi con le quali il ministro Berlinguer ha modernizzato la scuola italiana, quella dell’autonomia e quella della parità scolastica. Del resto è evidente che senza vera autonomia e vera parità non ci può essere una nuova e piena professionalità docente!
Nell’ottica di un nuovo stato giuridico degli insegnanti, se la questione prioritaria è la ridefinizione della libertà di insegnamento, gli altri fattori che devono essere affrontati sono:
- la formazione iniziale dei docenti , la quale, se spetta all'Università dal punto di vista delle conoscenze disciplinari, spetta alle Scuole e alle Associazioni Professionali per quanto riguarda le specifiche attività di tirocinio e l’abilitazione all’insegnamento
- i meccanismi per il reclutamento, che devono trovare sempre più nelle scuole i loro terminali. E’ in questa direzione che oggi si potrebbe introdurre, in modo sperimentale per gli insegnanti che vogliano percorrere questa strada di libera professione, una quota percentuale di assunzione per chiamata nominale, come avviene ad esempio nel Baden Wurttemmberg. Questi insegnanti assunti per chiamata e disposti a rinunciare al ruolo, sarebbero da considerare a livello giuridico ed economico come liberi professionisti.
- l’introduzione di funzioni diversificate della professionalità docente sia di tipo didattico che organizzativo da acquisire attraverso titoli di merito, e l’introduzione di meccanismi di carriera. Di particolare importanza per la vita della scuola dovrebbe essere la funzione di ricerca e di coordinamento disciplinare.
- La valorizzazione dell'associazionismo professionale. Un nuovo stato giuridico dovrebbe riconoscere le Associazioni Professionali come unica rappresentanza accreditata presso il Ministero della Pubblica istruzione, le Direzioni regionali, le singole scuole autonome per quanto riguarda le problematiche didattiche e culturali della professione docente. Le Associazioni Professionali dovrebbero poi dotarsi autonomamente di un organismo di rappresentanza.
Da ultimo non si può non sottolineare a chiare lettere che un nuovo stato giuridico che stabilisca i fattori fondamentali della professione docente deve essere definito per legge, e non sottoposto a contrattazione sindacale!