La CGIL «esclude»...
Che
lo sciopero sia un diritto da penalizzare per coloro i quali - incappati nella famigerata "
legge Fornero" - vanno in pensione, cosiddetta, "
anticipata".
(..)"
A parere della menzionata Presidenza "rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. Sembrano comunque esclusi - sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell'anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione". (...)
Cfr:
Circolare INPS 11/06/2014