La Circolare Ministeriale n. 121 del 7 novembre 200,che fa seguito alla C.M. n.108 prot.329/N/2001 dell’8 giugno 2001 consente la completa corresponsione del Trattamento fine rapporto (T.F.R.) anche per i docenti supplenti. (Era ora!)
Il T.F.R. va corrisposto d’ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, richiesta etc. ma il relativo diritto è soggetto al termine di proscrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il “dies a quo”, salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106° giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda poi quelle supplenze su spezzoni di cattedra, il Tfr verrà pagato proporzionalmente al numero di ore.
Non saranno presi in considerazione i giorni di sciopero e i congedi per malattia o maternità.
Inoltre, se il periodo di supplenza si 15 giorni cade a cavallo di due mesi, l’interessato non ha diritto alla corresponsione.
Una circolare che riconosce il diritto al Tfr, considerando la supplenza temporanea, l’incarico annuale o quello fino al 3° giugno un rapporto di lavoro a tutti gli effetti che finisce alla scadenza del contratto. Bisognava aspettare il 7 novembre 2002 per capirlo!