breve di cronaca
L'abbandono di una supplenza comporta il depennamento da tutte le graduatorie d'istituto
Sindacato Sab - 29-11-2011
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, prima con ordinanza e successivamente con sentenza n.818/2011 del 28/10/2011, conferma quanto già previsto dall'art. 8 del D.M. n. 131/2007, meglio conosciuto come regolamento per il conferimento delle supplenze al personale scolastico: l'abbandono dal servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di circolo e d'istituto, per tutti gli insegnamenti.
Giustamente, il dirigente scolastico del liceo scientifico "Galilei" di Trebisacce, ha emesso decreto di depennamento a docente che aveva abbandonato la supplenza per accettarne un'altra, riconoscendo, inoltre, la legittimità del successivo comportamento del dirigente scolastico dell'IPSIA di Trebisacce che a seguito di conciliazione positiva del sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, ha conferito la nomina ad una propria iscritta previa revoca al docente che aveva abbandonato la precedente supplenza.
Nel merito, l'ATP di Cosenza conferiva una proposta contrattuale annuale a docente precario presso il liceo classico di Oriolo sez. ass. del liceo scientifico di Trebisacce; il predetto docente assumeva regolarmente servizio e dopo circa dieci gg presentava domanda di dimissioni da tale incarico, adducendo motivazioni generiche e non riprendendo più servizio.
Contemporaneamente all'abbandono, andava invece ad accettare una successiva supplenza annuale presso l'IPSIA di Trebisacce, senza però far menzione del precedente abbandono.
Il dirigente scolastico di quest'ultimo istituto, ignaro della precedente posizione del docente, gli conferiva una proposta contrattuale annuale.
Contro tale modo di operare insorgeva la prof.ssa A.M.S. di Corigliano Calabro la quale, sostenuta dal SAB, presentava istanza conciliativa evidenziando la posizione illegittima del docente che aveva già abbandonato una supplenza annuale per accettarne un'altra.
La conciliazione si concludeva positivamente con la revoca del contratto ed il conferimento del medesimo a A.M.S.
Il docente che aveva abbandonato la supplenza proponeva ricorso al Tribunale di Castrovillari contro i predetti dirigenti, lamentando l'illegittimo depennamento da tutte le graduatorie d'istituto come disposto dal dirigente del Liceo e successiva revoca da parte dell'IPSIA.
Lo stesso docente chiamava in causa anche A.M.S., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari rigetta il ricorso e condanna alle spese il ricorrente per complessivi 1.438,00 euro oltre iva e cpa come per legge e, nel merito, ritiene infondate le ragioni del ricorrente in quanto i dirigenti scolastici si sono limitati ad applicare le disposizioni contrattuali e regolamentari in materia di contratti nel comparto scuola ed in particolare l'art. 25 del CCNL del 29/11/07 che al 5° comma prevede: "E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto".
Non vi è dubbio che l'abbandono del servizio abbia determinato, quale effetto previsto dal citato art. 8, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l'anno scolastico in corso; di conseguenza, nello scorrimento della graduatoria di istituto presso l'IPSIA di Trebisacce, dove risultava incluso pure il ricorrente che avrebbe dovuto occupare una posizione successiva a quella di A.M.S., stante l'impedimento al conferimento di ulteriori supplenze, cosicché l'offerta proposta al ricorrente per la supplenza presso l'IPSIA ed il successivo contratto di lavoro, sono viziati nella fase del reclutamento, pertanto, legittimamente, è stata disposta la risoluzione del contratto stesso.
Correttamente il dirigente scolastico del liceo scientifico di Trebisacce ha decretato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria d'istituto, consequenziale all'abbandono del servizio atteso che, dalle motivazioni addotte, non risultavano giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Tale circostanza o la semplice presentazione di un certificato medico, non è idonea, così come appare evidente, a giustificare le dimissioni, tant'è che dopo l'abbandono e contemporaneamente, il docente aveva assunto servizio presso l'IPSIA, da qui il decreto di depennamento e la perdita di conseguire altre supplenze per tutto l'anno scolastico durante il quale si è verificato l'abbandono del servizio.
Il SAB valuta positivamente tale decisione che, oltre a confermare la conciliazione positiva a favore di A.M.S., riafferma il principio che abbandonare una supplenza annuale senza giustificati e validi motivi, per accettarne un'altra, è causa di sanzioni con depennamento, per tutte le materie e da tutte le graduatorie d'istituto cui si è inseriti.

F.to prof. Francesco Sola
Segretario generale SAB
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