breve di cronaca
Limiti al trattamento
Edscuola - 26-10-2002
Sarà alzato a 6 anni il limite di pena per passare dal carcere alla comunità?

Un migliaio i detenuti interessati


Portare a 6 anni il limite della condanna sotto il quale un detenuto tossicodipendente può essere ammesso al trattamento di recupero fuori dal carcere. E’ questa una delle modifiche più rilevanti al Dpr 309/90 (testo unico sulla droga) che un gruppo di lavoro interministeriale coordinato dall’ufficio del Commissario straordinario Pietro Soggiu dovrebbe proporre nei prossimi giorni. Il provvedimento sarebbe volto da una parte a evitare quanto più possibile che il tossicodipendente sia sottoposto al regime carcerario, dall’altra a incidere sul sovraffollamento dei penitenziari, dove la percentuale di chi ha problemi di dipendenza da sostanze supera il 30 %.

Oggi, in base all’art. 90 del Dpr 309/90, il detenuto che accetti o abbia in corso un “trattamento terapeutico e socio-riabilitativo” e abbia subito una condanna inferiore a 3 anni per “reati commessi in relazione al suo stato di tossicodipendente”, può ottenere la sospensione della pena per 5 anni. Lo stesso beneficio si applica a chi ha una condanna sotto i 4 anni per reati di spaccio.

Se confermata, la modifica inciderà su un numero non trascurabile di detenuti, anche se un calcolo esatto, in base ai dati resi pubblici dall’amministrazione penitenziaria, non è possibile. Per avere un’idea, si può considerare che oggi sono circa 4.500 le persone incarcerate che hanno a loro carico residui di pena tra 3 e 6 anni. Di essi, poco meno del 28%, circa 1.200, sono tossicodipendenti.

Un primo commento alla proposta viene dallo stesso Soggiu, il quale non nasconde qualche perplessità:

“Con l’attuale procedura del rito abbreviato – dice il prefetto – avere una condanna a 6 anni vuol dire che quella edittale sarebbe di 9 anni e oltre. Bisognerà quindi fare attenzione a che la possibilità sia offerta a chi ha effettivamente la volontà di uscire dalla tossicodipendenza”.

Un altro commento è invece di Patrizio Gonnella, segretario nazionale dell’associazione Antigone, che afferma:

“Se la proposta di modifica è volta solo ad alzare il limite del residuo di pena per evitare l’esposizione al carcere dei tossicodipendenti, si tratta di una cosa positiva. Se, invece, c’è dietro un obbligo mascherato di inviare detenuti alle comunità terapeutiche, allora vedo un pericoloso principio di ‘devoluzione’ del problema ai privati. Un po’ come è accaduto per il carcere di Castelfranco Emilia che si vorrebbe assegnare in gestione a San Patrignano”.

Proprio su questo tema, il prefetto Soggiu afferma che la questione Castelfranco, che alcuni mesi fa aveva sollevato forti polemiche, è al momento ferma. Nella strategia del governo su questo fronte c’è invece l’aumento delle strutture carcerarie a custodia attenuata, pure previste dalla legge e che oggi accolgono un numero molto basso di detenuti. Sempre sul legame tra droga e carcere, Soggiu conferma inoltre la volontà di evitare che il tossicodipendente che abbia superato con successo un percorso di recupero possa essere, dopo anni, riportato in carcere per scontare pene residue.

“E’ una questione di civiltà”, spiega il commissario straordinario, il quale dichiara che per casi del genere si registrano “molte segnalazioni”.

Altre modifiche suggerite al testo unico sulla droga riguardano poi l’azione delle forze di polizia:

“Vorremmo migliorare l’applicazione di istituti come l’acquisto simulato di sostanze e l’infiltrazione di uomini nel giro degli spacciatori: serve molta più attenzione e prudenza in questi casi affinché l’azione delle forze dell’ordine sia più efficace. Più efficacia serve anche nei controlli davanti alle scuole, che non possono certo essere fatti con uomini in divisa e con cani poliziotto…”.

Ancora nulla di definito, invece, sulla individuazione dello “spacciatore occulto” nel tossicodipendente trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Una questione che è rimasta aperta dopo che il referendum del ’93 ha cancellato la norma della “dose media giornaliera”. “Il problema è molto presente, ma trovare dei criteri oggettivi è estremamente difficile”, ammette Soggiu, il quale ritiene che si non possa però tornare a reintrodurre la “dose media”. “Stiamo invece valutando insieme ai tossicologi – conclude il prefetto - l’applicabilità di soluzioni alternative, ma per il momento l’analisi non ha ancora prodotto risultati”.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - Legge sulla droga

Dopo l’approvazione della Legge n.162 del 26 giugno 1990 (la c.d. legge Jervolino-Vassalli) al Governo fu concessa la delega per l’emanazione di un Testo Unico che comprendesse tutta la normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Da qui la nascita del D.P.R. che disciplina le competenze, che finanzia i progetti e detta le sanzioni per tutti gli illeciti in materia di stupefacenti. Rilevante soprattutto l’abrogazione delle norme che punivano penalmente i semplici consumatori.

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