breve di cronaca
Apprendistato e scuola: equivoci e tarocchi
Proteo Fare Sapere - 07-10-2010
Dopo l'annuncio di Sacconi di un ddl per cui l'apprendistato consentirà di assolvere all'obbligo scolastico, il governatore lombardo Formigoni, in combutta (pardon: convenzione!) con lo stesso Sacconi e il Ministro dell'Istruzione Gelmini ha deciso di anticipare i tempi e varare una legge regionale che consentirà ai quindicenni attraverso l'apprendistato di ottenere titoli culturali e professionali e aggirare l'obbligo scolastico.

La norma viola di fatto non solo il principio dell'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, ma anche il limite per il lavoro minorile fissato non più a 15 anni ma, dal 2007, a 16 anni. Anche l'unico dato che parrebbe positivo, l'innalzamento delle ore di formazione da 120 a 400, è inficiato dal fatto che questa formazione può essere svolta totalmente in azienda, senza nessun controllo scolastico. Così come all'azienda e non alla scuola è delegato il potere di erogare il titolo non solo professionale, ma anche culturale.

Nonostante pretenda di ispirarsi alle esperienze di scuola-lavoro diffuse nell'area germanica il progetto se ne distanzia molto. In quelle zone si tratta di un apprendistato scolarizzato o, se si preferisce, di una alternanza scuola-lavoro (con 500-600 ore di scuola all'anno), in cui la presenza sul posto di lavoro scatta solo dopo la fine dell'obbligo scolastico (16 anni in Germania e Svizzera, 15 anni in Austria). Non è dunque un modo per aggirare l'obbligo, anzi in Germania e Svizzera innalza di fatto il limite per il lavoro minorile ancora fissato ai 15 anni!

Siamo insomma di fronte all'ennesimo "tarocco all'italiana" o, meglio, "alla lombarda".

In merito riportiamo la posizione di Proteo così come è espressa nelle tesi del nostro prossimo congresso:

"Da un punto di vista strutturale ciò che ci manca rispetto agli altri paesi, in primo luogo quelli europei, sono due cose:

1) un percorso scolastico obbligatorio istituzionalmente e didatticamente unitario fino al 16° anno di età

2) un modello "aperto" nel ciclo terminale degli studi, anche esso obbligatorio, ma che contempli anche la possibilità dell'alternanza con l'apprendistato.

E' evidente che per fare quest'ultima cosa non basta una riforma della scuola ma serve soprattutto quella dell'apprendistato il quale per i giovani deve essere metà scuola e metà lavoro, sicchè al sedicenne o al diciassettenne che non vuole più andare a scuola si possa dire, come si dice nei paesi succitati: puoi lavorare ma devi anche studiare. Non dunque la riforma di Sacconi che fa "todos caballeros" senza nessuna formazione scolastica superiore e viola a 15 anni il nuovo limite per l'obbligo di istruzione e soprattutto per il lavoro minorile, né quella di Gelmini che introduce ambiguamente prima del 16° anno una formazione professionale che non è né scuola né lavoro. Esse mirano a mandare a lavorare non pochi di quelli che a scuola ci vanno già o a dare loro una formazione approssimativa, e non a sottrarre i giovani alla dispersione!"


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