breve di cronaca
Ennesima condanna per comportamento antisindacale
Sindacato SAB - 02-12-2009
Prot. 2/12 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 02/12/2009
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Ennesima condanna per l'USP di Cosenza da parte del Tribunale di Castrovillari che dovrà pagare anche altri 600,00 euro di spese oltre iva e cap per comportamento antisindacale, su ricorso del SAB, in materia di inamovibilità delle RSU senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza.

Ennesima sentenza n. 1630/09 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, dopo le precedenti sentenze dello stesso Tribunale e di quello di Rossano che, accoglie il ricorso presentato dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e per gli effetti, dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Amministrazione - USP di Cosenza - (ex Provveditorato agli Studi) nei confronti della RSU del SAB consistita nel trasferimento del dirigente sindacale RSU verso altra scuola diversa da quella di elezioni RSU senza il preventivo nulla-osta del SAB e, per l'effetto, ne ordina la cessazione e la rimozione di ogni effetto con la condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del procedimento liquidate complessivamente in 600,00 euro, oltre iva e cap come per legge.
Lo stesso Tribunale, con precedenti, sentenze aveva già riconosciuto l'antisindacalità del comportamento del MIUR con la condanna al pagamento di altri 3.600,00 euro più iva e cap per avere, sempre l'USP di Cosenza, trasferito in altra sede le RSU appartenente al sindacato SAB senza che era stato concesso il preventivo nulla-osta per come previsto dallo statuto dei lavoratori, spese che sommati ai 550,00 euro dell'analoga sentenza del Tribunale di Rossano portano, complessivamente, ora, a 4.750,00 euro, oltre IVA e CAP, la somma che lo Stato dovrà pagare per la perseveranza posta in essere dall'ex dirigente responsabile dell'USP di Cosenza che, già in passato, aveva subito ben altre 7 sentenze di condanna di tale comportamento, sempre nei confronti del SAB; tanto è sempre pantalone che paga!
Nel merito, il sindacato SAB aveva comunicato all'ex dirigente di non avere concesso il preventivo nulla-osta al trasferimento d'ufficio della RSU del SAB prof. F.M. eletta c/o l'IPA di Spezzano Albanese e trasferità d'ufficio c/o l'IPSIA di Trebisacce.
Il dirigente non teneva in considerazione la comunicazione sindacale e le successive diffide in quanto, a parere del medesimo, era intervenuto nuovo accordo sindacale confederali-autonomi del 24/9/07 che non prevedeva più, per il solo comparto scuola, il preventivo nulla-osta; l'ex dirigente responsabile dell'USP di Cosenza, sebbene investito della questione e del danno erariale consequenziale ai nuovi ricorsi che il SAB ha dovuto proporre, non ha inteso intervenire e rimuovere ciò che adesso stanno rimuovendo i Giudici, con l'aggravio di spese.
Il SAB contestava tale conclusione sostenendo che il nuovo accordo non era applicabile nel caso di specie, bensì riferito alle sole RSU di quei sindacati firmatari dell'accordo e cioè Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda-Unams, Cisal e Rdb-Cub per il comparto scuola che ora possono essere trasferiti, sia perché era intervenuto dopo le elezioni del dicembre 2006, sia perché il SAB non aveva firmato l'accordo la cui applicabilità non può estendersi erga omnes in ragione della mancata attuazione dell'art. 39 Cost. e sia perché contrario all'art. 22 dello statuto dei lavoratori.
Le ragioni del SAB hanno trovato fondamenti giuridici presso i Tribunali citati i quali hanno ritenuto nullo e quindi non applicabile il successivo accordo quadro del 24/9/07 firmato dai sindacati confederali ed autonomi che non hanno più inteso tutelare alcune prerogative delle RSU dopo che, i medesimi, avevano incamerato i voti riportati da quest'ultime e calcolati ai fini dell'incremento degli esoneri e dei permessi sindacali di cui hanno già beneficiato.
Il SAB prende atto di quanto confermato dai Giudici e cioè che il nuovo accordo debba ritenersi inapplicabile, atteso che determina una modifica in peius, peraltro non consentita, delle garanzie poste a salvaguardia dell'attività delle rappresentanze sindacali aziendali riconosciute dallo Statuto dei Lavoratori.
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
(Fed.ne Scuola.Base)

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