breve di cronaca
Assunzioni obbligatorie e P.A.: chiarimenti
Ipsoa lavoro - 27-11-2009
Il Ministero del Lavoro chiarisce che l'assunzione delle categorie protette prevale sulla disciplina limitativa delle assunzioni nella P.A. prevista dal decreto anti-crisi.
All'art. 17, comma 7 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 - cosiddetto decreto anti-crisi - è stato disciplinato il blocco delle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli Enti pubblici non economici, sia di personale a tempo determinato che indeterminato, comprese le assunzioni già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ad ogni amministrazione.

Dal blocco, sono escluse solo le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il tenore letterale della norma ha immediatamente fatto sollevare diverse voci, del mondo sindacale e non, che hanno inteso quel riferimento a "disposizioni di carattere speciale" come un'estensione del blocco anche alle assunzioni delle c.d. categorie protette, ovvero dei disabili che vanno assunti obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/99 - norma che ha come finalità proprio la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

In effetti, la formulazione del comma 7 citato è molto generica e diverse pubbliche amministrazioni lo hanno interpretato bloccando le assunzioni obbligatorie e finendo col violare il diritto all'integrazione sociale dei portatori di handicap.

Sulla scorta di ciò, numerose sono state le richieste di chiarimenti pervenute al Ministero del Lavoro, nonché di richieste di precisazioni inerente l'esclusione dei disabili dal blocco o, in alternativa, di modifica della norma.

La Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, con nota n. 15270 del 17 novembre 2009, rispondendo all'Agenzia Liguria Lavoro, ha innanzitutto chiarito che il divieto di assunzione del decreto anti-crisi riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti pubblici non economici, ed ha posto fine ai dubbi in merito al fatto che il blocco delle assunzioni tocchi i diritti dei disabili ad essere integrati nel mondo del lavoro e quindi nella società.

In pratica, la nota specifica che le assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini del rispetto della quota di riserva prevista dalla Legge n. 68/99, è esclusa dal blocco di cui alla Legge n. 102/2009 perché l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei soggetti in questione prevale sulla disciplina del blocco, così come già chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica in un parere espresso in data 29 settembre 2008 ad un Comune. Tuttavia, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 6, c. 6, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, permane nel caso in cui l'amministrazione non provveda agli adempimenti connessi all'organizzazione e disciplina degli uffici, nonché delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

(Nota Ministero lavoro e politiche sociali 17/11/2009, n. 15270)

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