breve di cronaca
In materia di mobilità annuale interprovinciale
Sindacatosab.it - 25-11-2009
Prot. n. 25/11 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 25/11/2009
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: In materia di mobilità annuale interprovinciale dei docenti, la precedenza per
l'appartenenza a ruolo in esubero deve sussistere anche sull'organico di fatto.
Conciliazione positiva del sindacato SAB c/o l'USP di Matera a beneficio di docente
di Rocca Imperiale che non aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria da parte
dell'USP di Cosenza.

Il contratto che regolamenta la mobilità annuale interprovinciale del personale docente prevede che i docenti appartenenti a classi di concorso e/o posti di ruolo in esubero, possono godere della precedenza per l'utilizzazione in altre province, per la stessa materia o per altre materie o tipologie di posto, anche se loro non sono soprannumerari, purché il ruolo di appartenenza risulti essere in esubero.
Lo stesso contratto CCNI del 26/6/09 prevede inoltre che gli UU.SS.PP. che ricevono le domande in tal senso devono poi verificare la sussistenza dell'esubero sull'organico di diritto adeguato alla situazione di fatto prima di procedere a detta mobilità interprovinciale con precedenza.
Nel caso di specie, l'USP di Cosenza, nel disporre le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di scuola primaria per l'anno in corso aveva riconosciuto detta precedenza a docenti provenienti dall'USP di Taranto, Catanzaro e Reggio Calabria senza avere posto in essere la verifica di cui sopra.
Contro tale modo di operare era insorto il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola contestando all'USP di Cosenza, in particolare all'impiegato addetto a tali operazioni, che quanto disposto era illegittimo sia perché la precedenza non può essere riconosciuta in fase di assegnazione provvisoria, bensì in utilizzazione e sia perché i ruoli di provenienza nei citati UU.SS.PP. non erano più in esubero.
Dagli atti acquisiti risulta infatti che sia a Taranto e sia a Catanzaro, il ruolo della scuola primaria non era più in esubero tant'è che entrambi uffici avevano disposto, nella loro provincia, assegnazioni provvisorie interprovinciali, operazione non consentita in presenza di personale in esubero; l'USP di Cosenza, non curante del rilievo del SAB confermava l'illegittimità delle operazioni disposte per cui, per riconoscere il diritto all'assegnazione fino ad ora negato a docente F. A. titolare in provincia di Matera che aveva richiesto di ricongiungersi alla famiglia a Rocca Imperiale, il medesimo, ha dovuto fare ricorso, tramite procedura conciliativa con delega al SAB, per il riconoscimento del diritto negato.
In fase conciliativa il prof. Francesco Sola ha dimostrato l'illegittimità dell'operato dell'USP di Cosenza e la insussistenza dell'esubero in provincia di Taranto e Catanzaro per cui, chi era stato già assegnato a Rocca Imperiale, al posto di F.A., non aveva titolo a godere della precedenza riconosciuta per tale sede.
Solo in tale fase l'USP di Cosenza si ravvedeva riconoscendo la legittimità delle pretese di F.A. e la tesi del sindacato SAB per cui disponeva la rettifica delle assegnazioni riconoscendo alla medesima. il diritto ad essere assegnata a Rocca Imperiale per l'anno scolastico in corso.
In conclusione, per il riconoscimento di un diritto negato dall'impiegato dell'USP di Cosenza, il lavoratore ha dovuto fare ricorso nella provincia di titolarità, Matera, coinvolgendo anche gli uffici degli U.S.P. di Taranto e Catanzaro, con danni economici e familiari non risarciti.
E' auspicabile, per il SAB, che tali illegittimità non abbiano più a verificarsi e che a settori così delicati di gestione delle operazioni di mobilità primaria venga assegnato personale preparato.

Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB (Fed.ne Scuola.Base )

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