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Berlusconi, internet e la sicurezza
Giuseppe Aragno - 14-02-2009
Per conoscenza e, per quanto mi riesce, senza commento.
Si tratta dell'emendamento al "pacchetto sicurezza" - così lo chiama il Governo - che riguarda la possibilità di "oscurare" i siti internet che in qualche modo "istigano a disobbedire alle leggi dello stato" o "alla violenza".
Mi limito a due considerazioni. In Campania, sarà utilissimo per mettere a tacere i cittadini non ancora sudditi che lottano per la salute contro l'amianto nascosto nella cava di Chiaiano. Non lo sanno in molti, ma è così: alla scoperta e soprattutto alla diffusione della notizia, hanno infatti provveduto sovversivi noti e pericolosi come padre Alex Zanottelli, che da anni si batte sconsideratamente e poco cristianamene per la difesa dei beni comuni. In vista dell'approvazione di quel modello di rigoroso rispetto della Costituzione, costituito dalle "fondazioni" marca Aprea, ho fondati motivi per credere che anche nel settore della formazione, riviste pericolosissime come questa, possa essere agevolmente neutralizzata. Considerando l'uso "criminogeno" fatto dai siti dei cosiddetti "movimenti" - o anche solo da quelli che si permettono di fare informazione "alternativa" - se il provvedimento passerà - e non vedo come possa andare diversamente - l'Esecutivo avrà in mano un nuovo, efficace "strumento di sicurezza" - la parola censura è stata cancellata dal nostro dizionario - e sarà in grado di limitare gli spazi di quei veri e propri reperti archeologici che sono l'agibilità politica e democratica. Ciò sarà tanto più facile, quanto meglio il Governo saprà "riformare" la Magistratura... Presto non si "intercetteranno" i delinquenti e finalmente si mettono a tacere i dissidenti. Attorno alla sicurezza, si sente dire, si va costruendo una sorta di Patriot Act italiano, ma sono i soliti "facinorosi". Certo, negli anni che verranno, gli storici faticheranno molto a ritrovare sul web le voci del dissenso. Questo è innegabile. E, tuttavia, siamo franchi: che valore possono avere, in questa feroce e disperata lotta per la sicurezza, le pur rispettabili esigenze degli storici?

PROPOSTA DI MODIFICA N. 50.0.100 AL DDL N. 733
50.0.100 (testo 2)
D'ALIA

Vedere testo 3
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.

4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».

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