breve di cronaca
Il Tribunale di Cosenza condanna il MIUR
Sindacato SAB - 02-10-2008
Prot. 1/10 sg - Comunicato Sindacale - lì 01/10/2008
Alla Stampa e TV - Loro Sedi -

Oggetto: Il Tribunale di Cosenza riconosce a docente i permessi per assistere la madre
diversamente abile in situazione di gravità negati prima da un dirigente scolastico e
condanna il MIUR al pagamento di 1.500,00 euro più spese. Soddisfatto il SAB che
ha patrocinato tutto il contenzioso.


Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1664/08, nel confermare la precedente ordinanza emessa in fase cautelativa, ha accertato e dichiarato, per una docente F. M. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, il diritto, prima negato dal dirigente scolastico di una scuola cosentina, ad usufruire dei permessi mensili di cui all'art. 33 della legge n. 104/92.
Inoltre, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituzione scolastica in quanto il rapporto di lavoro del personale docente ed ATA si ritiene instaurato con il MIUR con conseguente esclusione dei diversi soggetti che si pongono come soggetti dotati di mera autonomia amministrativa anche in base a decisione della Cassazione e, per gli effetti, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -MIUR- alla rifusione in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500,00 euro oltre cpa ed iva come per legge.
Nel merito, il dirigente scolastico aveva negato e contestato il diritto della docente ad usufruire dei permessi riconosciuti dall'art. 33 della legge n. 104/92 e dal contratto nazionale di lavoro per assistere la madre, diversamente abile in situazione di gravità, effettivamente convivente ed inserita nello stesso stato di famiglia.
Oltre al diniego, il dirigente scolastico aveva tentato di instaurare un procedimento disciplinare a carico della docente in merito alla certificazione necessaria per il riconoscimento del diritto negato, certificazione che nemmeno lo stesso dirigente era in grado di stabilire quale fosse tant'è che ha dovuto chiedere aiuto alla Direzione Scolastica Regionale della Calabria al fine di trovare sostegno e conforto negli atti illegittimi posti in essere contro la docente; sostegno e conforto che non sono mai arrivati.
Il sindacato SAB con il segretario generale Francesco Sola più volte è intervenuto, patrocinando tutto il contenzioso, per l'esatta applicazione del contratto di lavoro che non prevede certificazioni aggiuntive per il riconoscimento del diritto negato dal dirigente scolastico che ha costretto la docente a ricorrere in Tribunale che, con la sentenza citata, ha visto soccombere l'Amministrazione.
Il Giudice inoltre ha stabilito che il presupposto per l'applicabilità della norma è la situazione di assistenza continuativa già in atto prestata ad un soggetto-parente o affine entro il terzo grado a favore di una persona portatrice di handicap in situazione di gravità convivente e che con la legge n. 53/2000 è stato eliminato il requisito della convivenza, essendo rilevante soltanto il dato fattuale della effettiva continuità dell'assistenza prestata dal familiare ed irrilevante, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la teorica prestazione di assistenza da parte di altri familiari. In ogni caso la convivenza con la persona handicappata, documentata dallo stato di famiglia, comporta di sé il diritto al beneficio, in quanto opera come presunzione che il lavoratore presti tra le mura domestiche una particolare cura a chi ha bisogno d'aiuto.
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB


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