breve di cronaca
Scuole di specializzazione per insegnanti, un caso kafkiano
Vi spediamo, in allegato, la ricostruzione di una vicenda che riguarda un collega che, avendo superato un corso di specializzazione con notevole dispendio di energia, tempo e denaro, si vede negare i suoi diritti.

In una situazione analoga si trovano molte colleghe e molti colleghi in tutta Italia.

La CUB Scuola sta affrontando la questione dal punto di vista legale.
Crediamo, comunque, che sia importante portare l'opinione pubblica a conoscenza di questa situazione.

Per la CUB Scuola

Cosimo Scarinzi




ABILITAZIONE RISERVATA LEGGE 143/04

Un paradosso all'italiana.


Breve riflessione su un singolare caso di esito pasticciato nell'applicazione della normativa finalizzata a valorizzare l'esperienza maturata dai docenti precari della scuola.

La legge sulla scuola n° 143/2004 prevedeva l'istituzione di corsi speciali abilitanti per quei docenti precari, ancora sprovvisti di abilitazione e non di ruolo, che avessero maturato almeno 360 giorni di insegnamento nel periodo intercorrente tra gli anni 1999 e 2004. Finalità dichiarata della norma in questione era evidentemente quella di permettere anche a chi avesse comunque già effettuato una esperienza non trascurabile nel campo dell'insegnamento di poter accedere alle graduatorie degli abilitati, in modo tale evidentemente da non disperdere capacità e competenze maturate - sia pur spesso in condizioni di estrema precarietà - da lavoratori meritevoli di adeguata qualificazione per l'opera già prestata presso le istituzioni scolastiche. Senonchè, la fissazione di rigidi termini di tempo nel computo dei giorni necessari per la partecipazione ai corsi suddetti determinava giocoforza che, in presenza di una serie di situazioni-limite, l'accesso potesse essere negato ad un non esiguo novero di persone le quali comunque avevano prestato al pari degli altri servizio per un periodo considerevole non rientrando magari per pochi giorni nei requisiti richiesti dal dettato legislativo. A chi scrive ad esempio mancavano solamente 4 giorni per raggiungere la fatidica quota dei 360 stabiliti dalla legge, ma, avendo già effettuato del servizio antecedentemente alla data del 1° gennaio 1999, al momento della scadenza del 2004 aveva peraltro nel complesso già raggiunto l'ammontare complessivo dei giorni di insegnamento necessari per l'accesso al corso: altri invece lo avevano raggiunto dopo tale termine ma prima della data di emanazione del provvedimento. Poiché la legge prevedeva la possibilità di ricorrere avverso l'esclusione e di essere quindi ammessi con riserva ai corsi in questione, sottendendo ovviamente con tale clausola doversi temperare la rigidità dei termini temporali legislativi, lo scrivente provvedeva ad inoltrare ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica e nelle more del medesimo veniva pertanto ammesso in attesa dell'esito del relativo procedimento. Per un anno e mezzo ha affrontato un assai impegnativo corso di studi per un ammontare di complessive 600 (seicento) ore superando una nutrita serie di micro-esami e pagando in tutto la considerevole cifra di 2.000 (dicasi duemila) euro a titolo di contributo per iscrizione e frequenza. E' stato quindi inserito sempre con riserva nelle graduatorie degli abilitati ed ha infine terminato il corso degli studi superando l'esame finale, venendo perciò dichiarato ufficialmente abilitato all'insegnamento per la propria classe di concorso. A questo punto però, alcuni giorni fa, giungeva il risultato del ricorso giurisdizionale a suo tempo presentato, in cui si respingevano le motivazioni addotte dal ricorrente a fondamento del medesimo.
Qui comincia allora la parte un po' kafkiana e surreale della faccenda poiché appare ora in tutta evidenza l'esito paradossale della vicenda testè descritta: chi scrive tra l'altro ritiene doversi trascendere dal proprio caso personale (importante per chi lo vive, naturalmente, sia detto senza retorica, poiché non è facile accettare, da precario oramai "storico" di non giovane età, il fatto che un notevole dispendio di tempo, di energie e di denaro venga ora considerato inutile ed effettuato jocandi causa) intendendo porre principalmente l'accento sul fatto che un numero non esiguo di persone in tutta Italia si trovano in questo momento a dover constatare, con probabile scoramento, quale esito finale di noncuranza abbiano meritato i propri grossi sforzi diretti all'acquisizione di competenze pur formalmente certificate ma non ritenute meritevoli di riconoscimento ai fini professionali. Inoltre, poiché la conclusione del corso con esame finale riveste giuridicamente valore legale di superamento di esame di Stato, v'è da chiedersi come si concilia tale formale riconoscimento del raggiungimento di competenze accertate in via ufficiale col fatto che proprio dette competenze, per il semplice motivo della mancanza di pochi giorni di insegnamento (forse che qualche giorno di servizio in più nel periodo previsto avrebbe mutato le capacità professionale del soggetto interessato?), non vengano in un secondo momento più ritenute valide. A ben riflettere, non è questo anche un caso di spreco di energie e risorse impiegate dall'amministrazione per formare persone poi non più non utilizzabili per le conoscenze che hanno acquisito?
Un formalismo legislativo esasperato può portare ad intrigate situazioni come quella ora descritta (summum jus, summa iniuria, recita non a caso un noto detto latino) che si riverberano purtroppo in modo fortemente penalizzante sulle possibilità lavorative di persone che vivono uno stato di precarietà già di per sé assai pesante .

Bra - Torino, lì 04.07.2008
Giovanni Agricola


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