breve di cronaca
Il TAR Calabria condanna l'USP di Cosenza
Sindacato SAB - 14-12-2007
Prot. 14/12 sg -Comunicato Sindacale- Lì 14/12/2007
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Nuova sentenza contro l'USP di Cosenza: Il TAR Calabria annulla la graduatoria
permanente dei collaboratori scolastici (ex bidelli) nella parte in cui non è stata
riconosciuta la precedenza nelle supplenze prevista dal D.M. n. 75/01.

Il TAR Calabria, sez di Catanzaro, con sentenza n. 1753/07 annulla la graduatoria provinciale ad esaurimento 2^ fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico (ex bidelli) pubblicata, per il 2006/07, dall'USP (ex CSA e Provveditorato agli Studi) di Cosenza di cui al D.M. n. 75/01 nella parte in cui non era stata attribuita la precedenza nelle supplenze da conferire da parte dei capi d'istituto nei confronti di chi poteva far vantare il diritto di precedenza ex art. 4.2 del medesimo decreto a chi ha presentato ricorso.
Il sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola non può che esprimere soddisfazione della decisione del TAR al quale si era rivolto un collaboratore scolastico della provincia di Cosenza rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Paolo Accoti di Trebisacce dopo che, sempre in merito al principio della precedenza negata ex art. 4.2, il Tribunale di Castrovillari aveva già condannato il Ministero della P.I. e la Direzione Scolastica Regionale della Calabria al pagamento di 40.676,40 euro, a titolo di risarcimento del danno, più 13.029,24 euro a titolo di risarcimento del danno per la conseguente perdita della possibilità di inserimento nella speciale graduatoria annuale, concorso per titoli, oltre interessi legali fino al saldo.
Al pagamento di cui sopra bisognava inoltre aggiungere anche 1.600,00 euro per le spese processuali oltre accessori come per legge da liquidare sempre nei confronti dell'avv. Accoti.
L'USP di Cosenza nonostante la pesante sentenza di condanna al pagamento non andava a modificare la graduatoria ripubblicata per il 2006/07 per cui, chi si visto leso, è stato costretto nuovamente a proporre ricorso, accolto con la sentenza citata.
Il SAB stigmatizza il comportamento dell'USP di Cosenza il quale, a vari livelli, continua a perseverare su comportamenti errati quali ad esempio quello di attribuire prima la precedenza ex art. 4.2, successivamente cancellata dal sistema, facendo così venir meno il diritto ad essere nominati per primi nelle supplenze conferite dai dirigenti scolastici.
Poiché il fenomeno è in espansione ed i contenziosi consequenziali aggravano il bilancio dello Stato, il SAB sollecita nuovamente chi di competenza a rimuovere tali comportamenti al fine di rendere giustizia nell'applicazione esatta della precedenza ex art. 4.2 del D.M. n. 75/01 che letteralmente recita: "Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali".
E' cosi difficile far applicare quanto sopra riportato?, quanto dovrà ancora costare al cittadino contribuente l'errata applicazione di detto comma da parte di dirigenti, funzionari ed impiegati dell'USP di Cosenza?. Sulla sentenza del TAR è stata già preannunciata azione di risarcimento.

Prof. Francesco SOLA Segretario Generale SAB

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