Enrico Galavotti - 03-05-2007 |
Le proposte che mi ero permesso tempo fa di fare sono in perfetta sintonia con le vostre. Le riporto: PROPOSTA DI MODIFICHE ALLA LEGGE 633/1941 Art. 87 [omissis] Le immagini a bassa risoluzione utilizzate in prodotti digitali non vanno equiparate alle fotografie, essendo troppo esiguo il loro contenuto informativo. Art. 70bis È sempre lecito un uso didattico o culturale, formativo o informativo, parziale o integrale di opere tutelate dal diritto d’autore, alle seguenti condizioni: che l’opera non venga alterata o modificata in modo da pregiudicare la paternità del suo autore; che pur in presenza di alterazioni o modificazioni si possa sempre e comunque risalire all’originale integro; che lo scopo dell’utilizzo sia manifestamente privo di alcun fine di lucro; che venga sempre citato il legittimo proprietario dell’opera in oggetto; che venga riportato, quando necessario, il nome della sede in cui l’opera è collocata, onde poterla identificare in maniera certa. È fatto obbligo all’utilizzatore di tali opere indicare che la licenza in cui intende distribuirle o farle pubblicamente fruire è del tipo copyleft: “Proprietà Comune Creativa”. Tale licenza ha effetti legali in tutti i paesi che la riconoscono. Art. 70ter Con l’espressione “assenza di fine di lucro” s’intende che la fruizione integrale dell’opera deve restare assolutamente gratuita e non può essere in alcun modo vincolata all’utilizzo di qualsivoglia forma di pubblicità. |