No al copyright educativo
Lorenzo Picunio - 03-05-2007
Una proposta per affrontare il tema del copyright educativo,consentendo a scuole ed associazione educative di utilizzare materiali cartacei od informatici per i loro scopi didattici.
All'attenzione e alle modifiche di chi vuole occuparsene.
Lorenzo Picunio


PROPOSTA DI LEGGE SUL "NO COPYRIGHT EDUCATIVO"

Art. 1:Le scuole, gli istituti d'istruzione, gli enti locali in quanto operano come istituzioni educative o gestori di scuole o di strutture di supporto alle scuole, le associazioni Onlus aventi finalità educative esplicitamente citate nello Statuto o in documenti ufficiali, le persone che operano, a titolo professionale, volontario o in quanto allievi all'interno di tali strutture, possono utilizzare, per le loro necessità d'istruzione, contenuti telematici o testuali, opere cinematografiche o letterarie, senza commettere reato.

Art. 2: L'uso dei contenuti e delle opere raccolti per tali finalità deve essere personale o condiviso con altri operatori delle stesse istituzioni o associazioni o di altre istituzioni o associazioni Onlus.

Art. 3: E' vietato ogni commercio, pagamento, retribuzione dei contenuti e delle opere di cui all'art. 1, anche sotto forma di rimborso spese.

Art. 4: Chi utilizza un contenuto o un'opera condividendolo con altri è tenuto a citare la fonte.



interventi dello stesso autore  discussione chiusa  condividi pdf

 Enrico Galavotti    - 03-05-2007
Le proposte che mi ero permesso tempo fa di fare sono in perfetta sintonia con le vostre. Le riporto:
PROPOSTA DI MODIFICHE ALLA LEGGE 633/1941
Art. 87

[omissis]
Le immagini a bassa risoluzione utilizzate in prodotti digitali non vanno equiparate alle fotografie, essendo troppo esiguo il loro contenuto informativo.
Art. 70bis
È sempre lecito un uso didattico o culturale, formativo o informativo, parziale o integrale di opere tutelate dal diritto d’autore, alle seguenti condizioni: che l’opera non venga alterata o modificata in modo da pregiudicare la paternità del suo autore; che pur in presenza di alterazioni o modificazioni si possa sempre e comunque risalire all’originale integro; che lo scopo dell’utilizzo sia manifestamente privo di alcun fine di lucro; che venga sempre citato il legittimo proprietario dell’opera in oggetto; che venga riportato, quando necessario, il nome della sede in cui l’opera è collocata, onde poterla identificare in maniera certa.
È fatto obbligo all’utilizzatore di tali opere indicare che la licenza in cui intende distribuirle o farle pubblicamente fruire è del tipo copyleft: “Proprietà Comune Creativa”.
Tale licenza ha effetti legali in tutti i paesi che la riconoscono.
Art. 70ter
Con l’espressione “assenza di fine di lucro” s’intende che la fruizione integrale dell’opera deve restare assolutamente gratuita e non può essere in alcun modo vincolata all’utilizzo di qualsivoglia forma di pubblicità.