CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2004/2005.
L'anno 2004 il
giorno -- del mese di ------, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di
parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26.11.2001
E
i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 20/06/2003.
1.
Il presente contratto collettivo decentrato si applica al
personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n.
270/82.
2.
Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali
ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2004/05 secondo le
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola e
specificatamente nell’art.55 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente
diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in
sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati
finanziari indicati agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione
degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola,
assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle
esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra
l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il
personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto
dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del
maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la
Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento
di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro
integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a
quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione
del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione
da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2004/05.
4.
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la
definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito
nell’art. 4 del presente contratto,la contrattazione decentrata regionale
definirà i criteri e le modalità per la
determinazione delle disponibilità.
5.
Su tale base, prima
di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS.
territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro
complessivo delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore
impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L.,
integrati dalla presente contrattazione.
6.
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é
formulata secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.D.N.
concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 27 gennaio 2004; in
considerazione del fatto che nel predetto contratto sono allegate tabelle
unificate per i trasferimenti a domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1)
vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti
precisazioni:
·
nei titoli di
servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
·
per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei
familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con
iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la
presentazione delle domande;
·
l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui
si effettuano le utilizzazioni.
La valutazione
dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto (ALLEGATO 2).
7.
Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto
il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il
personale docente, educativo A.T.A. alla data
5/07/2004
ARTICOLO
2
SOPPRESSO
PERSONALE
DOCENTE
1.
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la
definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito
nell’art. 4 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di
utilizzazione per l’a.s.2003/04
sono:
a)
i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
b)
i docenti trasferiti quali soprannumerari nello stesso anno
scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere
utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità o,
qualora non esistano posti richiedibili
in detto comune, nei
comuni viciniori nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche
nell’istituzione di precedente titolarità;
c)
i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del
C.C.D.N. del 15/01/2003 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra
quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di
presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i
docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista
dal comma 5 dell’art. 35 della L.
27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano
servizio ovvero che siano stati
trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
d)
i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento
risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
e)
i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2003/04 trasferiti
d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2004/05;
f)
i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della
scuola secondaria di secondo grado;
g)
i docenti immessi in ruolo senza sede con decorrenza
giuridica 2004/05;
h)
i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in
servizio, etc);
i)
i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997,
cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con
rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di
precedente titolarità;
j)
i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso
in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di
concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di
appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia
nei limiti dell’esubero.
In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono
di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a
livello provinciale; questi ultimi posso chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di
concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria permanente; le
utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti
non di ruolo inseriti nella prima fascia della predetta graduatoria che
precedono il richiedente;
k)
i docenti titolari su
insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che
chiedano di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine
di scuola. I docenti di scuola elementare titolari su posto comune, in possesso
del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere
utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità
o in altro circolo, nel caso in cui nel
proprio non vi siano posti disponibili;
l)
i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi
di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del
titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
m) i docenti della
scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82.
n) gli insegnanti
tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di
studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai
sensi dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso
previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) Altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
c) Insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
d) Insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
4.
Al fine di assicurare un corretto avvio
dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono
consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente
ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella
provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia
richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento,
prioritariamente per la classe di concorso
di appartenenza ed in subordine su posti
comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di
abilitazione corrispondente.
5. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
7. Gli
insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta
l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia
essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base
ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative
disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di
situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di
provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A,
sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
a)
per lo svolgimento di attività didattiche
tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di
sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
b)
per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza
nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della
professionalità degli interessati;
c)
per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti
tra scuola e mondo del lavoro.
10. Gli
insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello
Stato ai sensi dell’art.8 della legge 124/99, non collocati nelle classi di
concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza
dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni
scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un
anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale.([1])
Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli
stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della
tabella A e C, se in possesso del titolo
di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a
domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle
attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11. I docenti di esercitazioni didattiche presso
gli istituti magistrali, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla
lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di
scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione
all’insegnamento, dopo l’espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale
ordine di scuola.
1.
Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a
livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro
complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di
insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono
compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto
1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi
quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi
di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, che determinano
disponibilità. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente
contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico
derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali e le ore comunque residuate
che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa
sia in altra istituzione scolastica.
2.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va
perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti
per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la
funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze
professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti
interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle
disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla
copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
3. La contrattazione
decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e
modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.6, in
relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere
effettivamente garantito il diritto allo studio
nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
4.
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa
informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro
complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà
data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità
sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
1. Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto d’Istituto. L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.(1)
2.
La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti
fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non
impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del
modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato
per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e
modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di
istituto.
3.
Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato
su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di
assegnazione dei docenti alle stesse sono regolate dal contratto di istituto.
1.
Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle
preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali
desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi,
secondo la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e nel rispetto delle
precedenze di cui all’art.8. In assenza dell’espressione delle preferenze da
parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2.
Ai fini delle utilizzazioni del personale docente
D.O.P. sono previste due distinte
graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di
personale:
a)
docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
b)
docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità,
risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;
Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
3.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non
possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili
successivamente.
4.
Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente
a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda,
cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno
frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le
nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra
provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno
privilegiate le proroghe a domanda.
5. Le utilizzazioni
per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di
cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata
l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta
salva la continuità didattica.
6.
I docenti assegnati comunque alle predette attività non
possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti
che vengano a rendersi disponibili.
7. Al fine di
raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in
soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le
disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di
provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio,
proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle scuole
che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una
maggiore contrazione di posti e alla
copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.
8.
I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione
del numero delle classi, secondo quanto
disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi
in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione
della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 del
presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità
prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la
stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto
relativo ad altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o
titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è
utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa,
fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di
realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati
e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può
disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno,
anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti
specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a
supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non
abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito
provinciale per la classe di concorso richiesta.
Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero
di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa
istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di
soprannumerarietà.
L’operazione si colloca nella fase prevista ai punti 13 e 28
dell’allegato 3 – sequenza operativa- .
Il docente soprannumerario è individuato sulla base della tabella di cui
all’allegato 1 del presente contratto.
1.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una
sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti e per una
classe di concorso o posto per la quale si è in possesso di abilitazione anche
diversa da quella di titolarità, per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione
sanitaria.
2. Non sono
consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di
prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico
nominato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie.
3.
In base a quanto disposto nell’art.2 comma 2 del C.C.D.N. del 15/01/2003, può partecipare
all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi
indicati nel precedente comma 1, tutto
il personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente all'anno
scolastico in cui si effettuano le
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2004/2005, possono
chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati
nell’anno scolastico 2003/2004.
4.
In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova
sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia
si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
5. Alla
domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti
attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le
assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai
genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel
caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al
31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si
considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine,
il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai
genitori anziani, al coniuge, convivente
e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda.
6. Si richiama, per
le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito
dall’art.11 del C.C.D.N. del 15/01/2003 e
dall’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16. 1.
2003.
7.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito
del comune di titolarità.
8.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere
disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero
anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.
9.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà
previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
10.La sequenza operativa delle assegnazioni
provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
1.
Le
precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per
categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità,
nella sequenza operativa di cui all’art.9 del presente C.C.D.N., in sostanziale
coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.D.N. del 15/01/2003
I.
HANDICAP E GRAVI
MOTIVI DI SALUTE
a)
Personale
docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
b) Personale docente emodializzato
(art. 61 della Legge 270/82);
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO
QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE
TITOLARITÀ
c)
Personale
docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità,
individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le
utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito
quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia
richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto
di precedente titolarità;
III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
d)
Personale
docente portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
e)
Personale
docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a
carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto
alla precedenza per tutte le preferenze
espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia
relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f)
Personale
docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del
D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima
preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV. ASSISTENZA
g)
Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7
della citata legge 104/92:
-
coniuge e genitore,
anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità.
-
unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore;
tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione -
che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al
genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente
oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o
fratelli minori o residenti all’estero o handicappati.);
h)
Personale
docente:
-
parente
o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in
situazione di gravità.
-
che
assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il
terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere
documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11) del C.C.D.N. del
15/01/2003 e all’art.4 dell’O.M. n. 5 del 16.1.2003 ; in particolare i
punti a), b) e d) dell’art.11, con esclusione del punto c) (documentazione per
la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della
legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al
portatore di handicap deve essere
documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
i)
lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o,
in alternativa i lavoratori padri;
V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A
NORMA DELL’ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289
j)
i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura
prevista dall’art. 35 del comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289 che
non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede
non compresa tra quelle espresse a domanda.
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA
EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale
militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del
personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari
della legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con
modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e
dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge,
in caso di mancata assegnazione provvisoria,
sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in
subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della
sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La
destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio
del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare
servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alle
assegnazioni provvisorie)
l)
Il
personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali a norma dell’art. 18 della
legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del
mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza
la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.
1.
Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le
operazioni di utilizzazione, saranno effettuate preliminarmente tutte le
operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per
massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate
privilegiando le operazioni che liberino
posti per le fasi successive.
2.
Conseguentemente le operazioni finalizzate alla copertura
dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le
operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
3.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno
mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non
perdenti posto, forniti del prescritto
titolo di specializzazione, saranno
disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai
docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per
l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente
contratto. Le operazioni per la
copertura dei posti di sostegno,
mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto
titolo e titolari su posto comune,
saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno
corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato.
4.
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui
tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse
professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere
utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di
cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole
interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica
anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi
nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla
legge 426/88 e dalla legge 104/92.
5. Le
operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa
riportata nell’allegato 3.
Le operazioni di
assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso
saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo
indeterminato previsto per l’a.s. 2004/05.
1.
Al personale educativo si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione
provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero
provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro
ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del
prescritto titolo. L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata
secondo l’ordine delle graduatorie unificate in base all’articolo 4 ter della
Legge n. 333/ 2001.
2.
Qualora presso istituzioni educative maschili esistano
posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e,
reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico
disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che
le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti,
siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario,
prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo
femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità.
Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso
l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
3.
Il personale educativo trasferito quale soprannumerario
nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il
trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere
l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza
rispetto agli altri aspiranti.
1.
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di
fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la
definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell’art. 4 del presente
contratto, i destinatari dei
provvedimenti di utilizzazione per l’a.s.2003/04 sono:
a)
il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di
titolarità;
b)
il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nello
stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere
utilizzato nell’istituzione scolastica o
nel comune di precedente titolarità, che
abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione
di precedente titolarità;
c)
il personale A.T.A., in servizio nell’a.s. 1999/2000 in
sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento,
vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove
il personale in argomento - ai sensi
dell’art.55, comma 16, punto A del CCNI del 27.01.2000 (concernente la mobilità
del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001) - è riassegnato d’ufficio a partire dall’a.s.
2000/2001;
d)
il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai
sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che ha avuto una sede di
titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
e)
il direttore dei servizi generali e
amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza che, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002,n.289,
cessa dal collocamento fuori ruolo;
f)
il
personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di
appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a
norma dell’art. 35 comma 6 delle legge 27/12/2002 N.289, cessa dal collocamento
fuori ruolo;
g)
il
personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza che, a norma dell’art.35 comma 6 della legge 27/12/2002,
n.289,cessa dal collocamento fuori ruolo, qualora non soddisfatto della sede
assegnata, abbia chiesto di partecipare ai
movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di
trasferimento;
h)
il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede
definitiva;
i)
il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a
domanda o d’ufficio ai sensi dell’art.15, comma 10 del C.C.N.L. del 26/05/1999
j)
il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi
in servizio, etc);
k)
il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del
29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile
il posto di precedente titolarità;
l)
il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia
frequentando corsi di riconversione professionale;
m)
i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti
elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della
legge n.463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi
per direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che pur avendola presentata non
abbiano frequentato in tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e
coloro che non abbiano titolo a partecipare alla sessione suppletiva prevista
dall’art.4, comma 6 del D.M. 27.12.99. Tale personale è da considerarsi
soprannumerario a tutti gli effetti;
n)
i responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con
personale già degli Enti Locali che si aggiungano al titolare della funzione di
firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi
soprannumerario a tutti gli effetti;
o)
il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui
ci sia situazione di esubero.
2.
In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del
presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene
utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza,
ma comunque nell’ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio
o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel
profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il
personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali
posseduti.
3.
Il personale che non sia stato possibile utilizzare
nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra
area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale
appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree
professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali disponibilità
relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il
personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione
professionale previste nel presente accordo.
4.
Per il personale che abbia superato i corsi di
riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni,
anche d’ufficio.
5.
Il
direttore dei servizi generali ed amministrativi che cessa dal collocamento
fuori ruolo, a norma dell’art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289, e
quello riconosciuto comunque inidoneo sarà utilizzato su posto vacante o
disponibile di altro profilo.
6. Il personale A.T.A. inidoneo che
cessa dal collocamento fuori ruolo a norma dell’art. 35 comma 6 della legge
27/12/2002 n.289 è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione
medica e dal relativo contratto, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto
di istituto.
1.
Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell’ambito
degli stessi accordi di cui al precedente articolo 4, stipulati a livello
regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro
complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le
operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive
scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti
nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in
via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati
in base alle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli delle istituzioni
scolastiche e educative con personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato
ai sensi dell’art.8 della legge 03/05/1999, n. 124, i posti di titolarità dei direttori
dei servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo
al proprio profilo utilizzato in profilo
coerente, nonchè tutti i posti disponibili per mancanza di personale
titolare assente a seguito di disposizioni previste dall’attuale normativa
nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Sarà data tempestiva
informazione alle OO.SS. anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e
sulle motivazione delle stesse
2.
Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano
superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il
quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità
derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da
particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e
educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed
alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni
scolastiche dimensionate:
a)
esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi
deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola,
nell’ambito dei piani dell’offerta formativa;
b)
utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni
scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in
relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici
e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
c)
saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle
iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni
scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In
particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta
provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del
citato D.P.R. n.156/99;
d)
utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di
supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
e)
utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri
territoriali;
f)
esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a
seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici
provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3.2..1993,n.29 e
successive modificazioni e integrazioni;
g)
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto
della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo
accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di
posti presso i citati
IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti.
3. I responsabili
amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera m) del presente contratto
sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1
ad esclusione del criterio definito al
comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le sostituzioni nelle
Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti
eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.
4. I responsabili
amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera n) del presente
contratto sono utilizzati in base ai
criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a
domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di
assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà
comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei
servizi generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1 lettera a) del
presente contratto.
1.
Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed
Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in
base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al fine del miglior
impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate
all’art.12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definirà il seguente
quadro nell’ambito del quale ricomprendere una o più delle seguenti
disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, avuto
particolarmente riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento
nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:
a)
utilizzazione del personale soprannumerario per
sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al
termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
b)
utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione
degli adulti;
c)
utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia
scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;
d)
saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con
funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività
integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e
al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di
supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A.
soprannumerario alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma
1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
e)
utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a
seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche da realizzare anche con
l’eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli
Enti Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello
distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da
attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici
periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Potrà
essere prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che
vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate
tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al
riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio
giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti
gli alunni portatori di handicap e quelli connessi all’inserimento e
all’integrazione degli alunni stranieri;
f)
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto
della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da
parte dei Centri Servizi Amministrativi
della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti
.
2. Sull’insieme
delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a
domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio
in quanto soprannumerari.
1.
Il personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1 lettera
d) del presente contratto ha titolo, a
domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito
la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune
diverso sulle quali era in servizio nell’anno scolastico 1999/00, con
precedenza assoluta, e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
2.
In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite specifiche modalità al fine
di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di
servizio secondo quando previsto al comma 1.
1. L’assegnazione del personale A.T.A.
alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di
scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga definito, il
dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
a)
maggiore
anzianità di servizio;
b)
mantenimento
della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c)
disponibilità
del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L..
1. Ai fini delle
utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale dovrà prevedere che
vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del
personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate
al presente accordo con riguardo al seguente ordine:
a) tutto il
personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato
in soprannumero;
b) tutto il
personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia
ancora in attesa della sede definitiva.
2. Nell’utilizzazione
di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli
obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è prefissata assicurando, in
particolare, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la valorizzazione
delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle
esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora
il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le
operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti
che comportino un maggiore onere finanziario.
3. Le
utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati
- per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza
operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui
all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli
interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
4. I provvedimenti
di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori
successive disponibilità.
5. Le modalità di
utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione decentrata regionale. Tale
contrattazione potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di
utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei
principi e criteri generali definiti dal presente accordo.
1.
L’individuazione del personale soprannumerario si effettua
sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al
presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso
la stessa scuola, circolo, istituto, l’individuazione del soprannumerario - ove
necessaria - è prevista nell’ordine seguente:
a)
personale privo della sede di titolarità, perdente posto
sull’organico provinciale;
b)
personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede
all’utilizzazione;
c)
personale titolare nella scuola entrato a far parte
dell’organico negli anni scolastici precedenti.
2.
I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi
dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2003/04.
1. L’assegnazione
provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di
quindici sedi e per i seguenti motivi:
-
ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la
stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
-
ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza
ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
-
per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione
sanitaria.
2. In caso di
ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che
svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione
anagrafica.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere
allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di
valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il
ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è
attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni
(l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione
provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni
provvisorie. A tal fine, il personale
A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori
anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il
comune di ricongiungimento.
4. Si richiama, per
le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito
dall’art.11 del
C.C.D.N. del 15/01/2003 e dall’art. 4
dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003.
5.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito
del comune di titolarità.
6.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere
disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno
scolastico.
7.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di posti
tra coniugi anche fra province diverse.
8.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è
regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20
1.
Le
precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per
categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità,
nella sequenza operativa di cui all’art.20 del presente C.C.N.D., in
sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste C.C.D.N. del 15/1/2003:
I.
HANDICAP E GRAVI
MOTIVI DI SALUTE
a)
Personale A.T.A
emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
II.
PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA
SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
b)
Personale
A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato
quale soprannumerario nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni,
nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell’A.T.A
trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi
compreso a.s. 2003/04 a cui si riferiscono le operazioni di
utilizzazione del presente contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto
di precedente titolarità;
III PERSONALE
PORTATORE DI HANDICAP
c)
Personale
A.T.A portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato
dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d)
Personale
A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere
continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze
espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia
relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
e)
Personale
A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del
D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza
il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
IV ASSISTENZA
f)
Personale A.T.A destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della
citata legge 104/92:
-
coniuge e genitore,
anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità.
-
unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore;
tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione -
che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore
handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a
mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o
residenti all’estero o handicappati);
g)
Personale A.T.A:
-
parente
o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in
situazione di gravità.
-
che
assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il
terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui
all’art.11 punti a), b) e d) del C.C.D.N. del 15/01/2003, con esclusione del
punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di
cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di
esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445
del 28/12/2000;
h)
lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o,
in alternativa i lavoratori padri;
V
PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE
SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO
i)il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo
che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l’utilizzazione nella scuola
di precedente utilizzazione;
VII
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle
assegnazioni provvisorie)
l)
il
coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce
indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e
198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell’art. 10 comma
2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17
della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in
caso di mancata assegnazione provvisoria,
sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in
subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della
sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La
destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio
del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare
servizio in relazione al profilo di appartenenza.
VIII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente
alle assegnazioni provvisorie)
m)
Il
personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali a norma dell’art. 18 della
legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla
precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il
proprio mandato amministrativo.
1. Al fine di individuare tutti i
posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate
preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di
sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l’ordine delle operazioni
viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili
alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la
funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe
del personale già utilizzato nell’anno
scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre
operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
a)
Utilizzazione
in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli
assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base
dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei
titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di
riconversione professionale;
b) Utilizzazione a domanda nella scuola di precedente
utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;
c)
Utilizzazione
a domanda o d’ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo
professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o,
per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla
base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
d)
Utilizzazione
degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda
o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza
dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di
riconversione professionale;
e)
Utilizzazione,
secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata
regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito
del proprio profilo professionale;
f)
Assegnazioni
di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo
ancora senza sede definitiva;
g)
Assegnazioni
provvisorie provinciali;
h)
Utilizzazione
secondo criteri di modalità definite in sede di contrattazione decentrata
regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche
con personale già degli Enti locali che si aggiungano al titolare della
funzione di firma degli atti contabili della scuola nel corrente anno
scolastico 1999/00;
i)
Assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori
provincia;
3. In
sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate forme di
utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di
infermiere, cuoco e guardarobiere.
1.
Al
fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l’ottimizzazione
delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell’autonomia,
nel confermare, ciò che è stato stabilito dall’art.19 del C.C.I.N. relativo
alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del 07/07/1999, in sede di
contrattazione decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato
il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del
personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo
d’appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli
posseduti.
2.
Il
personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso profilo per il
quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un
corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da
conseguire. Il corso in questione dovrà
essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso
stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede
di servizio. Il corso è organizzato ai sensi dell’art.47 del C.C.I.N. del
31/08/1999. L’attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima
parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in
altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa
qualifica funzionale.
3.
L'attestato
relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità
professionale - ai sensi dell’art.57 del C.C.D.N. concernente la mobilità del
personale della scuola sottoscritto il 15/01/2003 - a condizione che i frequentanti
al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale
sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le
funzioni del nuovo profilo.
4.
Le
iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni
contenute nell’accordo in materia di formazione e di aggiornamento e sulla base
dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al
comma 1. A tali corsi potrà partecipare,
a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che
non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità
delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree
professionali con esubero nella provincia.
Art. 22 - CONTENZIOSO
Qualora insorgano delle
controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per
risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste
dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta ferma la possibilità di
presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le
graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
-
Reclami -
Avverso le
graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio
territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande,
l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è
consentita la presentazione, da
parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla
pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I
reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati
entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti le materie delle
utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli atti che si ritengono
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la disciplina
sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola,
sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si
propone presentando la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito,
per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le
articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e all’ufficio per
il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale competente per
territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla
notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo, gli interessati
possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità
di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al
giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le
ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli
uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la
procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al
giudice ordinario.
In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli
interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del
decreto legislativo n. 165/01.
i - anzianità di servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque
prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel
ruolo di appartenenza (1) |
Punti 6 |
A1) per ogni anno di servizio
effettivamente prestato (2) dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A |
Punti 6 |
B) per ogni anno di servizio preruolo o di
altro servizio di ruolo riconosciuto o
valutato ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo
prestato nella scuola materna (4) |
Punti 3 |
B1) (valido
solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno
di servizio prestato in
posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della legge 603/66
nella scuola secondaria superiore
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |
Punti 3 |
B2) per ogni anno
di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o
valutato ai fini della carriera o
per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente
prestato (2) in scuole o
istituti situati nelle piccole
isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio
di cui al punto B) e B1) |
Punti 3 |
B3) (valido solo per la scuola elementare) per
ogni anno di servizio di ruolo effettivamente
prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93
fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta
al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: -
se il servizio é prestato
nell'ambito del plesso di titolarità ……………………. - se
il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità
……………….. |
Punti 0,5 Punti 1 |
C)
per il servizio di ruolo prestato
senza soluzione di continuità
negli ultimi tre anni scolastici
nella scuola di
attuale titolarità (5) (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.:
per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis)) |
Punti 6 |
-
per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione
di continuità, nella scuola di
attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3) -
oltre il triennio…………………………………………………………………. -
oltre il quinquennio…………………………………………………………….. |
Punti 2 Punti 3 |
C1) per la sola scuola elementare: -
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un
solo triennio senza
soluzione di continuità, a partire
dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per
l'insegnamento della lingua
straniera(in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)………………. -
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per
un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)………………. |
Punti 1,5 Punti 3 |
II - esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) |
Punti 6 |
B)
per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) |
Punti 4 |
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non
abbia superato il diciottesimo anno di
età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro |
Punti 3 |
D)
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, tossicodipendenti, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili
al lavoro che
possono essere assistiti
soltanto nel comune richiesto (9) |
Punti 6 |
II -
titoli generali:
Tipo
di titolo |
Punteggio
|
A)
per ogni promozione di merito distinto |
Punti 3 |
B) per il superamento di un pubblico
concorso ordinario per esami e titoli,
per l'accesso al ruolo
di appartenenza (in scuole
materne, elementari, secondarie ed
artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a
quello di appartenenza (10) |
Punti 12 |
C) per ogni diploma di specializzazione
conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal
D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente -
per ogni diploma ………………………………………………… (è valutabile un diploma, per lo stesso e gli stessi anni accademici) |
Punti 5 |
D) per ogni diploma universitario conseguito
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di
appartenenza |
Punti 3 |
E) per ogni corso di perfezionamento di durata
non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82,
ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali
o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente --
per ogni corso…………………………………………………… (é
valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (è valutabile un corso, per lo stesso e gli stessi anni accademici) |
Punti 1 |
F) per ogni diploma di laurea, di accademia
di belle arti, di conservatorio di musica,
di istituto superiore
di educazione fisica,
conseguito oltre al
titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ……………………………………………… (12) |
Punti 5 |
G) per il
conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” |
Punti 5 |
H) ) per la sola scuola elementare: per
la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e
glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca
(IRRE,INVALSI e INDIRE) e dell'università ……………………….. |
Punti 1 |
i titoli relativi
a C), D), E), F), G), H) anche comulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di …………………………………………… |
Punti 10 |
I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di
stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di
cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/01 in qualità di presidente di
commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa
l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che
sostiene l’esame…………………………..……. (fino ad un massimo di 5 punti). |
Punti 1 |
valutazione
delle anzianità di servizio
Nell’anzianità di servizio
si tiene conto dell’anno
scolastico in corso.
Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la
presentazione della domanda.
Nella valutazione
delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei
anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento
L’anzianità'
di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere
attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo
specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con
certificato di servizio.
L'anzianità
di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque
prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo
il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in
classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia
possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza
economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia
stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo
di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti
quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un
giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai
docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di
istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della
legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché
nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a
norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla lettera B)
comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non
coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di
appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini
giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità
comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna
da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola
elementare. L’anzianità di cui alla
lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180
giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti
previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della
valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il
prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno
. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio
civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di
impiego).
Per gli insegnanti di educazione
fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma
rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento
anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio
pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per
intero - il periodo eccedente i 4 anni
é valutato per i 2/3 (due terzi).
Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio
pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di
carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16
derivanti dal seguente calcolo:
·
primi
4 anni (valutati per intero) Þ 4 anni x 3 punti
= 12 punti
·
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti =
4 punti
_______
·
totale: 12 punti
+ 4 punti Þ 16
punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di
istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come
insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al
precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio
dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di
prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai
sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il
punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del
punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo
stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato
in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche
nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per
servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a
quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.
Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad
esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di
calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo
vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni
valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di
aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle
lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per
intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato
un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere
valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Al
personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della
legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente
di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo
16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di
stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il
periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di
ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio
(Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo -
del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto
conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario
é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e
di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del
punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000
(1) Il ruolo di appartenenza va
riferito rispettivamente: a) alla
scuola materna; b)
alla scuola elementare; c) alla
scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado e artistica. Per ogni anno
di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di
specializzazione, nelle scuole speciali o
ad indirizzo didattico differenziato o nelle
classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora
il trasferimento sia
richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é
raddoppiato.
Relativamente ai
docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna
ai sensi della legge 1/3/1957,
n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per
l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza
in sede.
Va
valutato nella misura
prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno
scolastico 1978/79, dalle assistenti di
scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge
n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno
di servizio prestato
nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del
punteggio in questione il servizio
nelle piccole isole
deve essere effettivamente
prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare
di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il
periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La
dizione ‘piccole isole’
comprensiva di tutte le isole del territorio
italiano, ad eccezione,
ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
(4)
Va valutata nella misura prevista dalla presente
voce, l'anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina anteriore
alla decorrenza economica,
se non é
stato prestato alcun servizio
o se il
servizio non é stato prestato nel
ruolo di appartenenza.
Nella stessa misura é valutato anche il servizio
pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485,
490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il
servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della
carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni
nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio
preruolo prestato senza il prescritto
titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il
possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali
o ad
indirizzo didattico differenziato
o nelle classi differenziali, o nei posti di
sostegno, o nelle DOS, qualora il
trasferimento sia richiesto
indifferentemente per le scuole
speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per
DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai
docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al
R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di
montagna ai sensi della legge 1/3/1957,
n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per
l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza
in sede.
Va
valutato nella misura prevista dalla
presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei
laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato
precedentemente nel ruolo dei diplomati
e viceversa. Il servizio prestato in qualità di
assistente nei licei
artistici, va
considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
5) La continuità del servizio
prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei
trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita
dichiarazione personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla
mobilità del personale . L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico
funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la
scuola materna e per la scuola
elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole,
non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della
dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione
dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la
continuità di servizio.
Per
la scuola elementare, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale
(comune e lingua) non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio
previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la
titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con
esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da
decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio
presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per
l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali ai fini dell'assegnazione
del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla
titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo
tempo individuati a livello di distretto.
Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e,
analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é
riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di
titolarità ( o diurno o serale).
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale
di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola
materna, non costituisce soluzione di
continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo
nel caso di passaggio dal plesso di
titolarità del docente al circolo
corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione
dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la
continuità di servizio.
Da tale ultimo requisito - fermo
restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente
al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 9, titolo I,
punto II), - Personale trasferito
d’ufficio nell’ultimo quinquennio – del contratto della mobilità.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.
Si precisa che il punteggio in
questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini
dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione
del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti
d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla
predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si
richiama l’attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate
sia per l’individuazione del soprannumerario nell’istituto, sia per il
trasferimento d’ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o
nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale
docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto -
alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia
attualmente titolare su posti DOP.
La continuità didattica, legata
alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di
trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in
questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente
titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio
dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in
quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti
comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua
la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti
utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi
diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati
come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di
titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano
servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988,
n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio
in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi
dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da
quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione
della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione
del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun
anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di
assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di
docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in
ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente
titolarità.
Il
punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e
la scuola in
cui l'interessato ha prestato
servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il
punteggio va anche
attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio
del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i
docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio
deve essere altresì prestato
nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non
va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione
della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C)
Per ogni anno di servizio di
ruolo prestato nella scuola
di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) - entro
il quinquennio ................................................……………
- oltre il quinquennio ……………………………………………. |
Punti 2 Punti 3
|
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Co)
Per ogni anno di servizio di
ruolo prestato nella sede di
attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
……………………………………………………………… |
Punti 1
|
Il predetto punteggio va
attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede
in cui l'interessato
ha prestato servizio continuativo
coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio
va anche attribuito
nel caso di diritto al rientro
nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per
i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso
di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai
docenti titolari di sede distrettuale
(su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Non
va valutato l'anno
scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile per lo stesso anno
scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi, o che prestino servizio fuori provincia.
La residenza
della persona alla
quale si chiede
il ricongiungimento deve essere
documentata con certificato
anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei
quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.
Dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per
servizio nei tre mesi antecedenti alla data prevista per la scadenza
della presentazione della domanda.
Il
punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in
cui nel
comune di residenza
del coniuge non vi
siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè
che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il
personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il
punteggio sarà attribuito
per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino,
secondo le tabelle di
viciniorità, purché comprese fra le
preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel
caso in cui
venga indicata
dall'interessato una preferenza zonale
(distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi
per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono
cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da
considerarsi in questo caso come
esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità,
sono valutate nella seguente maniera:
- lettera A)
(ricongiungimento al coniuge , etc..) vale
quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente.
Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non
vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso
risulti viciniore alla sede di titolarità;
-
lettera B)
e lettera C) valgono sempre;
-
lettera
D) (cura
e assistenza dei figli minorati, etc..) vale
quando il comune in cui può
essere prestata l’assistenza coincide con il
comune di titolarità del docente.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di
trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) L’età è
riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i
figli che compiono i sei
anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell’anno in cui si
effettua l’utilizzazione.
(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
a)
figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore,
ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b)
figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore
bisognosi di cure continuative
presso un istituto di cura tali da
comportare di necessità la residenza
nella sede dello istituto medesimo.
c)
figlio
tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
da attuare presso le strutture pubbliche o private, di
cui agli
artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il
domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia come previsto
dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R.
n. 309/1990.
(10) E’
equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
I
concorsi a posti di personale
ispettivo e dirigente scolastico sono da
considerare di livello superiore
rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A
norma dell'art. 16, ultimo comma,
del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito
con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a
cattedre di educazione fisica ,
indetto con il D.M. 5/5/73 -
i cui atti
sono stati approvati con D.M.28/2/80
- é valevole
esclusivamente per cattedre nella
scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi
riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.
Tale punteggio spetta anche per
l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito
disciplinare per il quale si è conseguita
l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99
(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle
università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento
rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i
corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto
privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di
apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di
perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento
universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino
le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale,
esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Si
ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580,
convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le
denominazioni di università,
ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria possono essere usate soltanto dalle
università statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore
legale a norma delle disposizioni di legge.
(12) Il punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo
a quello necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di
laurea in scienze delle attività motorie e sportive non dà ulteriore punteggio
rispetto a quello spettante per il diploma di istituto superiore in educazione
fisica.
Tipo di
esigenza |
Punteggio
|
A) per
ricongiungimento al coniuge o al convivente (purché la stabilità della
convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per
ricongiungimento alla famiglia per le
esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di
età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3) |
Punti 6 |
B) per ogni figlio
che non abbia compiuto 6 anni di età (4) |
Punti 4 |
C) per ogni figlio di
età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro |
Punti 3 |
D) per la cura e
l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto (5) |
Punti 6 |
Ai fini della validità
della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del
28/12/2000
(1) il punteggio spetta per il comune
di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione
della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei quali dovrà essere
indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si
prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per
servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In
tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio
di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del
coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non
comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito
per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità,
purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito
anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale
(distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra
loro.
(2) l'inabilità deve essere totale e
permanente.
(3) si considerano anziani i genitori
di età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che
si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
(4) l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i
figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno
in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
(5) la valutazione è attribuita nei
seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o
genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o
genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza
nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente
sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso
le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R.
09/10/1990, n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede
della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia, come previsto
dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990
|
Tipo posto |
Descrizione |
Note |
1 |
|
|
|
2 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto I del presente contratto
nell’ordine riportato. |
|
3 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto II del presente contratto. |
Non
valido per la scuola secondaria di secondo grado |
4 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce
della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto III nell’ordine riportato. |
|
5 |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato, esclusa la
lettera i). |
La
lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto
IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle
fasi successive. |
5 bis |
Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi
dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
6 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui all’art.3,
comma 1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del prescritto titolo |
|
7 |
Sostegno |
Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del
prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno scolastico
precedente. |
|
8 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei
docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno |
Valido
solo per la scuola secondaria di
secondo grado |
9 |
Sostegno |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità
(trattamento in subordine) del docente
trasferito quale
soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo
quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità; l’utilizzazione avviene anche su tipologia diversa da
quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo
di specializzazione. |
Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado |
10 |
Sostegno
|
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art.
3 comma 1 lettera g) titolari su posto di sostegno. |
|
11 |
Sostegno |
Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare
su posto di sostegno. |
|
12 |
Sostegno |
Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del
docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di
posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio. |
|
13 |
Sostegno |
Utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in
subordine) del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione
e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario
nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio. |
|
14 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei
docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari della
dotazione organica provinciale. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
15 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei
docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non
licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza. |
Valido
solo per la scuola secondaria di primo
grado |
16 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui
all’art.3 lettera c) , j) e k) in possesso del prescritto titolo di specializzazione |
|
17 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente di scuola
secondaria in possesso del titolo di
specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
18 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in
possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo,
appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
19 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art.
3 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo. |
|
20 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non
compresi nelle categorie precedenti. |
|
21 |
Comune |
Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola
elementare, con precedenza nell’ambito del circolo di titolarità |
Valido
solo per la scuola primaria |
22 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto I del presente
contratto nell’ordine riportato. |
|
23 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del presente
contratto. |
|
24 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune del docente che
usufruisce della precedenza di cui all’art.8 comma 1, punto III nell’ordine
riportato. |
|
26 |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato
esclusa la lettera i). |
La
lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto
IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle
fasi successive. |
26 bis |
Comune |
Utilizzazione
su tipo posto comune del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai
sensi dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289. |
|
27 |
Comune |
Conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente
nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico precedente. |
|
28 |
Comune |
Utilizzazione sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del docente trasferito
quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola
di precedente titolarità. |
|
29 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio
dei docenti già titolari su D.O.P. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
30 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio
dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione definitiva di sede
a decorrere dall’anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
31 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio
dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento
d’appartenenza. |
Valido
solo per la scuola secondaria di primo grado |
32 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti
di cui all’art. 3 lettera c), i) e
j). |
|
33 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente appartenente a classe
di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso diversa da
quella di titolarità. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
34 |
Comune |
Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o
D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in
classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido solo per
la scuola secondaria |
35 |
Comune |
Utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro
ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in
classe di concorso diversa da quella di titolarità. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
36 |
Comune |
Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o
D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con
esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di
titolarità. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
37 |
Comune |
Utilizzazione a domanda dei docenti dell’art. 3
comma 1 lettera e) titolari su posto
comune. |
|
38 |
Comune |
Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia su
tipo posto comune. |
|
39 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti
specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra provincia
in cui ci sia situazione di esubero. |
|
40 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a
classi di concorso con esubero nella provincia da cui provengono. |
Valido
solo per la scuola secondaria |
41 |
Sostegno |
Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia
del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione |
|
42 |
Sostegno |
Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di cui
alla lett. k) - art. 3 |
|
43 |
Comune |
Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei
docenti provenienti da altra provincia
in cui ci sia situazione di esubero. |
|
44 |
Comune |
Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti
provenienti da altra provincia |
|
45 |
Sostegno
|
Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai
docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva. |
|
46 |
Comune |
Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune
ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva. |
|
i -
anzianità di servizio:
Tipo di servizio |
Punteggio |
A) per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)(a)………………………………... |
Punti 2 |
B) per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a) |
Punti 1 |
C) Per ogni anno o frazione
superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo
effettivamente prestato a
qualsiasi titolo in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b) |
Punti 1 |
D) Per ogni anno intero di servizio
prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella
scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A) e B) (c) (d) entro il quinquennio
.................................................………………………… oltre il quinquennio
.................................................…………………………. |
Punti 8 Punti 12 |
E) per ogni anno intero di servizio
di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di
continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per
i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (e) |
Punti 4 |
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la
valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla
decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
(b) Tale servizio è riconosciuto sia la
personale ATA già statale, che a quello
proveniente dagli enti locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve
essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A).
(c) Tale servizio è riconosciuto sia al
personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali. Ai
direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche
del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica
nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
(d) Al personale transitato dagli Enti
locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato
nel profilo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità anche per il
servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
(e) Al personale transitato dagli Enti
locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato
nel profilo di appartenenza nel comune di attuale titolarità anche per il
servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
(13)
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A)
per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza
coniuge o separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o
riavvicinamento ai genitori o ai figli
o al convivente(5) |
Punti 24 |
B) per ogni figlio di età
da zero a sei anni (6) |
Punti 16 |
C)
per ogni figlio di età
superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per
ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo
lavoro |
Punti 12 |
D)
per la cura e l'assistenza dei figli
minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del
genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli
tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la
residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le
strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 – 122 D.P.R. 309/90,
qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della
struttura medesima (8) |
Punti 24 |
III -
titoli generali:
Tipo di titolo |
Punteggio |
A)
per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo
di appartenenza (9) |
Punti 12 |
B) per l'inclusione nella
graduatoria di merito di concorsi per
esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di
appartenenza(10) |
Punti 12 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL
PERSONALE A.T.A.
(1) A norma del D.P.R. 445 del
28/12/2000, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di
nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o
riavvicinarsi. Analogamente con
dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio
maggiorenne, permanentemente inabile al
lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale
certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445
del 28/12/2000. Deve essere documentato con certificato rilasciato
dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero
del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da
comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve
essere, invece, documentato con certificato
rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una
commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì
comprovare, con dichiarazione personale redatta
in conformità al D.P.R. 445 del
28/12/2000 che il figlio, il coniuge o
gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune
richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura
presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei
punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b), c) e
d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell’art.21 della legge del 09/08/1978, n.463,
è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in
qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile
amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dal D.P.R 445 del 28/12/2000,
(2) E' valutato il periodo coperto da
decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo
professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente
voce i seguenti servizi:
-
il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo
prima dell’acquisizione
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi
-
il
servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale
iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art.8 della legge
n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal
personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art.49
della legge n.312/80;
-
il
servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito
nell'attuale profilo, ai sensi
dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e dell'art.38
del D.P.R. 209/87;
-
il
servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo
di attuale appartenenza per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R.
10/01/1957, n.3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli
elencati nella tabella a annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli
corrispondenti dell’Amministrazione centrale e periferica;
-
Il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento
fuori ruolo ai sensi dell’art. 23, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4
agosto 1995, in mansioni parziali del profilo di appartenenza ovvero in altro
profilo comunque coerenti;
-
i
servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli
profili professionali previsti dal
D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i
servizi prestati nei ruoli dei
bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio
prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il
collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di
segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle
scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo
collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi
dell'art.2 della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di
ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi
internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il
periodo della durata del corso o della borsa di studio.
-
Agli
insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi
dell’art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera
di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di
responsabile amministrativo. In applicazione dell’art. 3 comma 6 , dell’accordo
ARAN/OO.SS del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, in
servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti
locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne,
elementari e secondarie degli stessi enti, considerato che l’assimilazione ad
una tipologia di scuola era disposta sulla base di una graduatoria in relazione
alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B).
-
Per
ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
(3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti
servizi o periodi:
-
Il
servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai
fini della carriera ai sensi del D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86,
nonché' il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore
nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88.
Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo
di prova;
-
il
periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel
caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere
considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la
cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di
inizio disposta da norme di legge. Il
servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle
piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve
essere raddoppiato.
(4) Si precisa che per l'attribuzione
del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel
profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli
confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di
servizio pre-ruolo sia del servizio
coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella
scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i
casi in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a
tutti gli effetti nelle norme vigenti
come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di
servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi
di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il
sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di
esoneri dal servizio previsti dalla
legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di
esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si
precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti,
la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono
ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o
aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio,
altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella
scuola di titolarità, né l’utilizzazione
ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia
o aggregazione delle unità scolastiche.
Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del
personale in quanto soprannumerario,
qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il
trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in
ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In
ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di
cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo
che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che
abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola
di precedente titolarità. Per il personale titolare di sede distrettuale (su
posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta) ai fini
dell'assegnazione del punteggio per la
continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto
distrettuale. La continuità del servizio va riconosciuto ai direttori dei
servizi amministrativi provenienti dal profilo di responsabile amministrativo.
Analogamente va riconosciuto, ai fini della continuità, il servizio prestato
nella scuola dal personale transitato dagli Enti locali allo Stato.
(4Bis)Si precisa che il punteggio in
questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito
del riconoscimento della continuità del
servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente
titolarità in cui sia ubicata la scuola
dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima
della scadenza del quinquennio.
(4Ter)Ai fini della formulazione della
graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia,
da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola
e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a)
(ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è
residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta
anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione
che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle
quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale
ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale
siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza
degli interessati;
lettera b) e lettera c) valgono
sempre;
lettera
d) (cura e assistenza dei figli
minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza
coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il punteggio cosi’ calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di
trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di
residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del
presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da
almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento
deve essere documentata con certificato
anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di
ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti
alla data di sottoscrizione del presente contratto. In tal caso ai fini
dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi del
citato D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
dovrà contenere l’anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro. Per
quanto attiene alla convivenza essa deve avere carattere di stabilità e
comportare la reciproca assistenza morale e materiale.
(6) l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni
entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l’utilizzazione.
(7)
la
valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o
genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o
genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da
comportare la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli
interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata
rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture,
abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli
tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante
di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
(9) Il punteggio è attribuito
esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito
dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è
attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8
comma 3 della L. 124/99.
(10) il punteggio e' attribuito al
personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito
anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di
cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il
punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di
incaricato ex art. 5 dell’Accordo dell’8 marzo 2002, è da valutare con lo
stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora
abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità.
Tipo di esigenza |
Punteggio |
A)
per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il
ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori
o inabili ed ai genitori anziani. (2)(3)(5) |
Punti 24 |
B) per ogni figlio che non abbia
compiuto i sei anni di età. (3) |
Punti 16 |
C)
per ogni figlio di età
superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per
ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro.(1) |
Punti 12 |
D) per la cura e l'assistenza dei
figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente
inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza
del medico di fiducia (art.122 - comma
III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli
artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di
necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6) |
Punti 24 |
(1) A norma del D.P.R. 445 del
28/12/2000, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta
libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di
nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o
riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione
personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne,
permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere
comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'istituto di cura, il
ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il
bisogno per i medesimi di cure continuative,
tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una
commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì
comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del
28/12/2000, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono
essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in
quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono
essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dal D.P.R.
n.445 del 28/12/2000.
(2) Il punteggio spetta per il comune di
residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della
domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre
mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata
la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si
prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti
alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del
punteggio, dovrà essere presentata una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale
punteggio spetta anche per il comune
viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a
condizione che in quest'ultimo comune
non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale
interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B),
C), D) sono cumulabili tra loro.
(3) L'età é riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui
si dispone l'assegnazione provvisoria.
(4) la valutazione e' attribuita nei
seguenti casi:
A)
figlio
minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di
cura;
B)
figlio minorato,
ovvero coniuge o genitore,
bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare la necessita' di
risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(5) Si considerano anziani i genitori di
età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad
essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e
permanente.
(6)
Per
l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione,
in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal
responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante
la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico
e socio-riabilitativo comportante di
necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione
provvisoria.
|
Descrizione |
1 |
Proroghe d’ufficio dei
trasferimenti annuali su posti liberi dopo i trasferimenti. (Il punto 1 non
si applica alle figure uniche). |
2 |
Utilizzazione del personale
A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all’art.19 nell’ordine previsto
dall’articolo stesso del presente contratto. |
3 |
Conferma a domanda del personale
A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico 2002/2003. |
4 |
Utilizzazione a domanda e d’ufficio
del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale
soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o comune
di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell’anno in
cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio. |
5 |
Utilizzazione del personale
A.T.A. di cui all’art.11, comma 1, lettera d) del presente contratto. |
6 |
Utilizzazione a domanda del
personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli
assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area
o il altra area professionale
(riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità. |
7 |
Utilizzazione d’ufficio, in base
ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in
altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici). |
8 |
Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia. |
9 |
Assegnazione della sede
provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede
definitiva. |
10 |
Utilizzazione a domanda del
personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero. |
11 |
Assegnazione provvisoria del
personale A.T.A. proveniente da altra provincia. |
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione,
durata e decorrenza del contratto
Art. 2 -
Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale
Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle
disponibilità
5 - Assegnazione del personale nel circolo e
nell’istituto
Art. 6 -
Criteri di articolazione delle utilizzazioni
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente
Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO ED AUSILIARIO
Art. 11 -
Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle
disponibilità del personale A.T.A.
Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi
associate, alle succursali e ai plessi.
Art. 16 - Criteri di articolazione delle
utilizzazioni
Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di
soprannumero
Art. 18 - Assegnazioni provvisorie
Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di
utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla
riconversione professionale
ALLEGATO 2 –
Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale
docente
NOTE ALLA TABELLA
DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI
ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il
personale A.T.A. (1)
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie
per il personale A.T.A.(1)
NOTE ALLA TABELLA
DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.
- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni
provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria –
([1]) Sarà cura del C.S.A. competente di valutare l’equivalenza dell’insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico.
(1)
Si riporta l’articolo:Il dirigente scolastico,
in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità
al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli
insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle
attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con
quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa,
elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria
di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente,
non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà
valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi
stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle
esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole
ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da
effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei
docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di
circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In
caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria
formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle
utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono
attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L..