Il
testo normativo
Articolo 1
1.
Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo
tutto l'arco della vita.
2.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti,
in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle
degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed
efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del
progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di
libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo,
richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il
progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che
presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione
religiosa.
4.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che,
in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare
attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a)
un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b)
la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di
scuola e conformi alle norme vigenti;
c)
l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla
partecipazione democratica;
d)
l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano
richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione
alla classe che essi intendono frequentare;
e)
l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con
handicap o in condizioni di svantaggio;
f)
l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la
parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi
completi, ad iniziare dalla prima classe;
g)
personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h)
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5.
Le istituzioni di
cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da
parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli
ordinamenti vigenti. Tali
istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito
di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la
permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della
parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo
VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una
relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole
non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non
paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto
il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del
1997, e successive modificazioni.
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti
gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano
straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari
importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del
Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di
tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione
del loro utilizzo.
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio
mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita
all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi
della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme
occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare
complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in
condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto
allo studio.
12.
Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001.
13.
A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di
lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari
parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla
realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14.
È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per
assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono
alunni con handicap.
15.
All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e
2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16.
All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250
miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il
2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A
decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.