NUOVO TESTO BASE ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE (C. 2113).
Norme generali in materia di
diritto allo studio e libertà di scelta del percorso educativo
ART.1.
(Princìpi e finalità).
1. La Repubblica considera la
libertà di apprendimento, istruzione ed educazione come diritto fondamentale
dell'individuo.
2. La Repubblica riconosce valore
e carattere di pubblico servizio alle iniziative di istruzione e di educazione
promosse da enti pubblici e privati, da singoli o da associazioni di cittadini,
da istituzioni e da associazioni private dotate di personalità giuridica che
corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione, siano coerenti con la
domanda formativa delle famiglie e rispondano alle esigenze di un agevole
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. L'iniziativa privata nel campo
dell'istruzione e dell'educazione, promossa e gestita dai soggetti di cui al
comma 2, si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della
Costituzione.
4. La presente legge definisce i
principi generali in materia di diritto allo studio, fissandone i livelli essenziali
ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
ART. 2.
(Servizi e interventi per il
diritto allo studio).
1. Il diritto allo studio si
articola nell'insieme dei servizi e degli interventi finalizzati a promuovere
il successo formativo degli studenti e a garantire la libertà di scelta del
percorso educativo all'interno del sistema nazionale di istruzione.
2. I servizi e gli interventi di
cui al comma 1 comprendono:
a) misure per favorire l'accesso
degli studenti ai sussidi didattici;
b) borse di studio per i capaci e
meritevoli privi di mezzi, in attuazione di quanto previsto all'articolo 34,
comma 3, della Costituzione;
c) buoni-scuola per la copertura,
in tutto o in parte, dei costi di iscrizione a scuole paritarie, secondo le
modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 3.
d) altri interventi comunque
rivolti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
ART. 3.
(Definizione dei livelli
essenziali del diritto alla libertà di scelta del percorso educativo).
1. Con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei princìpi di cui al presente
articolo, le modalità di erogazione dei buoni-scuola di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c).
2. I buoni-scuola consistono in
un contributo a favore dei soggetti esercenti la patria potestà sul minore o
dei suoi rappresentanti legali, da utilizzare per il pagamento delle spese di
iscrizione presso scuole paritarie aventi sede legale nel territorio regionale.
3. L'ammontare del contributo è
determinato da ciascuna regione in relazione al reddito, alle disagiate
condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare e
all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul medesimo
nucleo familiare.
4. L'ammontare del contributo di
cui al comma 3 non può comunque essere inferiore al 50 per cento della spesa
media annua statale per studente, in relazione a ciascun ciclo di istruzione.
5. La spesa per studente di cui
al comma 4 viene dichiarata annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31
luglio.
ART. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni promuovono e disciplinano, nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, i servizi e gli interventi necessari per
garantire il diritto allo studio, nonché il sostegno dei processi educativi, in
un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l'amministrazione periferica
della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola,
con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative, con le
famiglie e con le forze sociali presenti sul loro territorio.
2. La continuità dei servizi e
degli interventi è garantita mediante l'approvazione da parte delle regioni di
appositi piani pluriennali di attuazione.
3. Le regioni adeguano la propria
normativa alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3
ART. 5.
(Abrogazioni).
1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 3, è abrogato l'articolo 2, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.