VII Commissione - Giovedì 18 marzo 2004


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ALLEGATO 1

5-02998 Rodeghiero: Tempi e criteri di assunzione e assegnazione del personale docente della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei chiarire preliminarmente che in data 18 febbraio 2003, in sede di discussione della legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, e in particolare dell'articolo 5, riguardante la formazione degli insegnati, è stato presentato dal deputato De Laurentiis un ordine del giorno, accolto dal Governo, nel quale è stata affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie e di rispetto dei diritti acquisiti, impegnando il Governo a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, concorso ordinario e abilitazioni SSIS) valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente.
Il Governo pertanto si è adoperato per riequilibrare le posizioni tra le diverse categorie di personale docente interessato, come richiesto con il su indicato ordine del giorno. È stato quindi presentato dal Governo medesimo, ed è attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento». Detto disegno di legge prevede una ridefinizione complessiva dei criteri di formazione delle graduatorie permanenti, con effetto dall'anno scolastico 2004-2005, finalizzati ad una conseguente rideterminazione di tutte le posizioni dell'ultimo scaglione delle graduatorie.
In data 2 marzo 2004, presso la Commissione istruzione del Senato, in sede di discussione del predetto disegno di legge, è stato presentato dal presidente relatore Asciutti un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegna tra l'altro il Governo medesimo a provvedere, entro il 31 luglio prossimo, alle assunzioni autorizzate, per l'anno scolastico 2004-2005, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione, allegata al disegno di legge.
Pertanto, appena il suddetto disegno di legge sarà divenuto legge, prima di procedere alle assunzioni l'Amministrazione provvederà a riformulare le graduatorie.
Vorrei ricordare che anche per le graduatorie del concorso per soli titoli del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) sarà comunque necessario procedere al loro aggiornamento.
Per dar corso alle assunzioni autorizzate dal succitato decreto del Presidente della Repubblica sarà predisposto un decreto ministeriale di ripartizione del contingente autorizzato in subcontingenti relativi rispettivamente al personale docente e al personale ATA. Questa ripartizione non può prescindere dalla individuazione delle disponibilità dei posti al 1o settembre


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2004, sulla base dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo sulle consistenze organiche del personale in parola e delle successive operazioni di mobilità che saranno completate presumibilmente entro il mese di giugno prossimo.
Il contingente del personale docente da assumere sarà, ripartito in ragione del 50 per cento ai vincitori dei concorsi ordinari e del 5 per cento a coloro che sono inseriti nelle graduatorie permanenti, così come previsto dalla legge n. 124 del 1999.
Il Ministero si sta attivando affinché dette assunzioni a tempo indeterminato possano essere effettuate prima dell'inizio dell'anno scolastico 2004-2005.


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ALLEGATO 2

5-02999 Grignaffini: Utilizzo del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per finalità di comunicazione della riforma scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai dubbi espressi dagli interroganti circa la possibilità di utilizzare i fondi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, per le attività di comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione, vorrei prima di tutto ricordare che la stessa legge elenca una serie di finalità ricomprese nel complessivo obiettivo dell'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa. In particolare, essa prevede che i fondi siano destinati «alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediamente integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea».
Tali obiettivi sono stati complessivamente assunti dalla riforma introdotta dalla legge n. 53 del 2003, ed il loro perseguimento richiede che la scuola in tutte le sue componenti venga messa al corrente del processo di riforma.
Voglio anche ricordare che la stessa, legge n. 440 del 1997 prevede l'emanazione di apposite direttive del Ministro da sottoporre preventivamente alle competenti Commissioni parlamentari.
Sia per il 2002 che per il 2003, le specifiche direttive del Ministro sono state emanate previa acquisizione del previsto parere delle Commissioni parlamentari.
Tra gli obiettivi prioritari e i criteri generali di ripartizione individuati negli schemi di direttive per gli anni 2002 e 2003 figuravano anche attività di comunicazione del processo di riforma, per le quali era prevista un'apposita assegnazione di fondi. E ciò da un lato in quanto è preciso dovere del Governo e del Ministro fornire a oltre otto milioni di studenti e alle relative famiglie e ad un milione di docenti un'informazione puntuale, chiara e completa dell'anzidetto processo di riforma e, d'altro lato, la riforma, per essere realizzata, deve essere conosciuta dagli interessati.
Pertanto, le iniziative assunte costituiscono un necessario supporto all'attuazione del processo di riforma medesimo e, conseguentemente, sono ricomprese nell'ambito delle finalità della legge n. 440 del 1997.
Vorrei anche ricordare che sullo schema di direttiva per l'anno 2002 si sono espresse in senso favorevole sia la VII Commissione permanente del Senato che


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la VII Commissione permanente della Camera. Anche per il 2003, la Direttiva è stata adottata tenendo conto del parere espresso dalla VII Commissione della Camera, mentre il parere della corrispondente Commissione del Senato non è stato formulato nel termine previsto dalla legge.
Non sono condivisibili, pertanto, le perplessità espresse dagli interroganti, essendo state osservate le disposizioni ed il procedimento previsti dalla legge.
Per l'anno 2004, lo schema di direttiva è in avanzata fase di elaborazione e sarà quanto prima sottoposto al preventivo esame delle competenti Commissioni parlamentari, perché possano esprimere le proprie valutazioni in ordine ai contenuti che saranno proposti.


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ALLEGATO 3

5-03000 Colasio: Insegnamento della lingua inglese nel primo ciclo di istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero, nel definire i nuovi piani di studio personalizzati per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, ha ben considerato le condizioni poste dal Consiglio d'Europa nel 1996 per il conseguimento degli obiettivi del livello «soglia B1» che fissa in 370-380 ore l'attività complessiva di insegnamento della lingua straniera nell'arco temporale corrispondente al nostro primo ciclo di istruzione. Tale quantità limite per garantire gli obiettivi di base dell'insegnamento è comprensiva del lavoro individuale e di quello domestico.
Il Ministero medesimo ha operato per il rispetto sostanziale dei parametri indicati, prevedendo comunque momenti di integrazione mediante misure di sostegno e offerte formative aggiuntive a quelle obbligatorie.
Nella nuova scuola riformata, il primo ciclo di istruzione erogherà nell'arco di atto anni almeno 459 ore obbligatorie di insegnamento della lingua inglese, delle quali almeno 297 nella scuola primaria (33 settimane di insegnamento per un'ora nella prima classe e due ore in ciascuna delle successive classi, pari a 297), e almeno 162 nei tre anni della scuola secondaria di primo grado (minimo 54 ore annue per tre anni).
Questa quantità rappresenta la base minima, obbligatoria e garantita, che può arricchirsi di ulteriori momenti di ampliamento e di approfondimento, anche nel quadro orario facoltativo e opzionale previsto sia per la scuola primaria, sia per la secondaria di primo grado.
Le scuole, nella loro autonomia didattica, possono inoltre utilizzare gli spazi dei laboratori per veicolare in una lingua comunitaria anche insegnamenti diversi da quelli linguistici.
Il Ministero annette importanza anche ad altre misure di accompagnamento che, soprattutto in ambito domestico, possono consolidare l'uso e la conoscenza della lingua. Tra queste ha dato vita, d'intesa con RAI Educational, al progetto di «Divertinglese» utilizzabile direttamente sia alle scuole sia dalle famiglie.
Vorrei anche ricordare che, nella scuola secondaria di primo grado la riforma prevede per l'intero corso l'insegnamento sia dell'inglese che di un'altra lingua comunitaria.
In primo luogo, nella primaria l'insegnamento dell'inglese, per effetto della riforma, viene introdotto in via generalizzata anche nelle classi prima e seconda e prosegue nelle altre classi.
Inoltre, il problema dell'insegnamento delle lingue comunitarie non va valutato con esclusivo riferimento alla scuola secondaria di primo grado, ma deve essere considerato in una visione d'insieme che comprende tutto il primo ciclo (otto anni) ed anche il secondo ciclo (cinque anni).
Infine, l'assetto orario dell'insegnamento delle due lingue comunitarie va considerato a regime e non nella fase transitoria, nella quale coesistono il vecchio e il nuovo ordinamento.
Inoltre, con l'introduzione del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino al diciottesimo anno di età ovvero fino al conseguimento di una qualifica


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professionale la lingua inglese sarà presente per l'intera durata dei due cicli.
In sintesi, la riduzione del numero delle ore settimanali di insegnamento della prima lingua nella scuola media è compensata dall'introduzione della medesima lingua in prima e seconda elementare nonché dalla presenza della lingua stessa in tutte le classi della scuola secondaria superiore.
Va considerato, altresì, che dopo la secondaria di primo grado, anche la seconda lingua comunitaria viene impartita nei successivi cinque anni del secondo ciclo di istruzione, per un arco complessivo di otto anni.