Direttiva n. 27 del 13 marzo 2006

Direttiva senza numero del 25 agosto 2006

Art. 1

Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell’anno scolastico 2006-2007, adottando le metodologie d’indagine più opportune maturate anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento:

All’atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta formativa in seguito all’analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente al primo ciclo, all’attuazione della riforma

 

Art 1

Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell’anno scolastico 2006-2007, adottando le metodologie d’indagine più opportune maturate anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento:

alla spesa per l’istruzione ed alle risorse finanziarie, strutturali ed umane utilizzate, alla regolarità dei percorsi ed all’ abbandono scolastico;

All’atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta formativa in seguito all’analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente al primo ciclo, tenuto conto delle modifiche intervenute e dei processi di evoluzione in atto del quadro ordinamentale e strutturale di tale segmento scolastico

 

Art 2

Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, dell’italiano, della matematica e delle scienze, con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

Per il sopraccitato anno scolastico, l’attività di valutazione del primo ciclo è obbligatoria, in quanto connessa all’attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico, introdotta dal decreto legislativo n. 59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L’attività di valutazione del secondo ciclo è, invece, ancora facoltativa in quanto l’attuazione del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 decorre dall’a.s. 2007-2008 e richiede, quindi, l’adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative  agli apprendimenti terranno conto della peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico,  dovrà essere effettuata, contestualmente su tutto il territorio nazionale, stabilendo un’unica data per lo svolgimento delle stesse. la somministrazione dovrà favorire forme e mezzi di intervento idonei a garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati.

Per quanto attiene alle predette prove di apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione informatica

 

Art. 2

Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, sulla base di appropriate metodologie scientifiche di valutazione e taratura degli item. La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata su un campione di Istituti, previamente individuato con metodo statistico, e dovrà riguardare gli insegnamenti dell’italiano, della matematica e delle scienze, con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado, tenendo conto, per tale grado di studi, delle peculiarità delle diverse tipologie dei vari indirizzi..

La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata mediante l’assistenza di rilevatori esterni, stabilendo un’unica data per lo svolgimento delle stesse. In ogni caso la somministrazione dovrà favorire forme e mezzi di intervento idonei a garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati. Gli esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l’attività di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale rimane di esclusiva competenza dei docenti

Art. 13

Predisporre per l’anno scolastico 2006-2007, secondo la normativa attuativa dell’articolo 3, comma 1, lettera c)della legge 28 marzo 2003 n. 53, le prove a carattere nazionale sulla base delle relative indicazioni ministeriali

Art. 13

3) Provvedere alla predisposizione ed all’offerta di modelli di terza prova, prevista in sede d’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore per gli Istituti tecnici e professionali, dando particolare risalto alle tipologie di cui all’art.1, comma 1, lettera f del decreto 20 novembre 2000, n. 429

 

4) Individuare, entro quattro mesi dall’emanazione della presente direttiva, procedure, criteri e modalità di utilizzazione delle prove scritte degli esami di stato conclusivi della scuola del primo ciclo e della secondaria superiore, ai fini della valutazione dei livelli generali di apprendimento in uscita dai relativi percorsi scolastici, anche con riferimento alle esperienze maturate in campo europeo.