Art. 1 Provvedere
alla valutazione di sistema a conclusione dell’anno scolastico 2006-2007,
adottando le metodologie d’indagine più opportune maturate
anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento: All’atteggiamento
ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del
servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed
internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta formativa in
seguito all’analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e,
relativamente al primo ciclo, all’attuazione della riforma |
Art 1 Provvedere
alla valutazione di sistema a conclusione dell’anno scolastico 2006-2007,
adottando le metodologie d’indagine più opportune maturate
anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento: alla spesa
per l’istruzione ed alle risorse finanziarie, strutturali ed umane
utilizzate, alla regolarità dei percorsi ed all’ abbandono scolastico; All’atteggiamento
ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del
servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed
internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta formativa in
seguito all’analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e,
relativamente al primo ciclo, tenuto conto delle modifiche intervenute e dei processi di
evoluzione in atto del quadro ordinamentale e strutturale di tale segmento
scolastico |
Art 2 Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all’inizio
dell’anno scolastico 2006-2007, dell’italiano, della matematica e delle
scienze, con
riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della
scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della scuola secondaria
di II grado. Per il
sopraccitato anno scolastico, l’attività di valutazione del primo ciclo è
obbligatoria, in quanto connessa all’attuazione
della riforma del primo ciclo del sistema scolastico, introdotta dal decreto
legislativo n. 59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L’attività di
valutazione del secondo ciclo è, invece, ancora facoltativa in quanto l’attuazione del decreto legislativo n. 226 del
17 ottobre 2005 decorre dall’a.s. 2007-2008 e richiede, quindi, l’adesione
volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione,
le rilevazioni relative agli
apprendimenti terranno conto della peculiarità delle diverse tipologie e dei
vari indirizzi. La
somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata,
contestualmente su tutto il territorio nazionale, stabilendo un’unica data
per lo svolgimento delle stesse. la somministrazione
dovrà favorire forme e mezzi di intervento idonei a garantire la trasparenza
e l’affidabilità dei dati rilevati. Per quanto
attiene alle predette prove di apprendimento dovrà
inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione
informatica |
Art. 2 Provvedere
alla valutazione degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico
2006-2007, sulla base di
appropriate metodologie scientifiche di valutazione e taratura degli item.
La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata
su un campione di Istituti, previamente individuato
con metodo statistico, e dovrà riguardare
gli insegnamenti dell’italiano, della matematica e delle scienze, con
riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della
scuola secondaria di primo grado ed alle
classi I e III della scuola secondaria di II grado, tenendo conto, per tale grado di studi, delle
peculiarità delle diverse tipologie dei vari indirizzi.. La
somministrazione delle prove dovrà essere effettuata mediante l’assistenza
di rilevatori esterni, stabilendo un’unica
data per lo svolgimento delle stesse. In ogni caso la somministrazione dovrà
favorire forme e mezzi di intervento idonei a
garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati. Gli esiti delle rilevazioni saranno messi a
disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l’attività
di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale
rimane di esclusiva competenza dei docenti |
Art. 13 Predisporre
per l’anno scolastico 2006-2007, secondo la normativa attuativa dell’articolo
3, comma 1, lettera c)della legge 28 marzo 2003 n. 53, le prove a carattere
nazionale sulla base delle relative indicazioni ministeriali |
Art. 13 3) Provvedere alla predisposizione ed all’offerta di modelli
di terza prova, prevista in sede d’esame di Stato conclusivo della scuola
secondaria
superiore per gli Istituti tecnici e professionali, dando particolare risalto
alle tipologie di cui all’art.1, comma 1, lettera f del decreto
20 novembre 2000, n. 429 4)
Individuare, entro quattro mesi dall’emanazione della presente direttiva,
procedure, criteri e modalità di utilizzazione delle
prove scritte degli esami di stato conclusivi della scuola del primo ciclo e
della secondaria superiore, ai fini della valutazione dei livelli generali di
apprendimento in uscita dai relativi percorsi scolastici, anche con
riferimento alle esperienze maturate in campo europeo. |