PROGETTO DI LEGGE - N. 3414
La Scuola secondo forza Italia
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. - (Pluralismo educativo).
1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio
fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e
alla propria vita.
2. La libertà di insegnamento è in funzione della libertà di apprendimento.
3. La libertà di insegnamento ha due limiti fondamentali:
a) la libertà di apprendimento;
b) il diritto-dovere dei genitori, o di chi ne fa le veci, di educare e di
istruire i figli.
4. Il sistema pubblico educativo, in applicazione del principio costituzionale
del pluralismo educativo, e nel quadro delle finalità indicate ai commi 1, 2 e
3 e degli indirizzi di Governo, deve tendere a:
a) mettere i genitori o le persone aventi diritto in condizione di scegliere
per l'istruzione dei propri figli la scuola che soddisfa meglio le loro
aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione;
b) semplificare le procedure burocratiche che regolano il servizio pubblico
educativo e destinare maggiori risorse alle scuole;
c) migliorare la qualità dell'insegnamento attraverso la competizione fra una
pluralità di offerte;
d) mobilitare il privato affinché investa nel sistema di istruzione e
formazione nazionale.
Art. 2. - (Istituzione di un nuovo servizio pubblico educativo).
1. Fanno parte del servizio pubblico educativo gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, tipo ed indirizzo, gestite dallo Stato o da altri soggetti, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. All'istituzione ed alla gestione delle scuole pubbliche si applicano le
norme generali sull'istruzione stabilite dalla presente legge.
Art. 3. (Requisiti di accesso alla gestione del servizio).
1. Le scuole istituite o gestite in qualsivoglia forma istituzionale da
enti pubblici o privati, da formazioni sociali giuridicamente costituite e da
privati che intendono far parte del servizio pubblico educativo, per accedere a
tale riconoscimento, devono dimostrare al Ministero della pubblica istruzione
il possesso dei seguenti requisiti:
a) aver redatto uno statuto della scuola;
b) aver elaborato un progetto educativo;
c) aver articolato specifici piani di studio;
d) aver redatto una carta dei servizi scolastici;
e) la conformità dei titoli di studio e di abilitazione del personale dirigente
e docente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
f) rilascio agli alunni di un titolo di studio valido.
2. Gli studenti che frequentano le scuole del servizio pubblico educativo
sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo legale di studio
sulla base di prove coerenti con i piani di studio seguiti nelle scuole e
valutati dal competente servizio nazionale.
Art. 4. - (Albi professionali dei dirigenti e dei docenti).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, con uno o più decreti, stabilisce le norme relative
alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini
della iscrizione negli albi provinciali, regionali e nazionali per la copertura
di posti di dirigente e di docente delle scuole del servizio pubblico
educativo.
2. Le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia,
con propri regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto
della scuola, disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di
docente, attingendo liberamente dagli albi di cui al comma 1. Per quanto si
riferisce ai dirigenti, il medesimo regolamento stabilisce i criteri per
l'assunzione mediante chiamata nominativa.
Art. 5. - (Libertà di scelta delle istituzioni scolastiche e sistema di
finanziamento).
1. E' riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne
fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed
educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.
2. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico educativo
ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero
della pubblica istruzione sotto forma di "buono". Tale
"buono", personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad
ogni persona avente diritto. I "buoni" possono essere accettati da
qualsiasi scuola del sistema pubblico educativo, e non costituiscono entrate
soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato
annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del
costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata
statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio
del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario immediatamente
precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado
di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente
precedente.
3. La scelta delle istituzioni scolastiche facenti parte del servizio pubblico
da parte degli aventi diritto non è soggetta ad alcun controllo.
4. Ogni scuola abilitata all'accettazione dei buoni di cui al comma 1 deve
pubblicare il suo bilancio preventivo e consuntivo annuale, dopo averlo
preventivamente sottoposto alla revisione di una società abilitata alla
certificazione. Nella pubblicazione del bilancio devono essere allegati gli
atti relativi agli alunni iscritti e frequentanti.
5. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di
contribuzione integrativa e perequativa.
Art. 6. - (Servizio nazionale di valutazione).
1. Al fine di individuare criteri nazionali di qualità del servizio e di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi, è istituito il Servizio
nazionale di valutazione come agenzia autonoma dell'amministrazione della
pubblica istruzione. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e
gli affari regionali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
definisce l'assetto organizzativo e funzionale del servizio e la relativa
dotazione di personale.
2. Il Servizio nazionale di valutazione è tenuto a svolgere la propria attività
in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero della pubblica
istruzione.
3. Con cadenza triennale, il Ministro della pubblica istruzione riferisce alle
Camere sugli esiti di produttività del servizio pubblico educativo rilevati dal
Servizio nazionale di valutazione e sugli investimenti previsti per il settore
della formazione.
Art. 7. - (Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza
amministrativa del servizio pubblico educativo).
1. Ai fini della tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza
tra scuole, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo
10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il dirigente scolastico è titolare del governo della scuola ed è
responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta.
3. Gli studenti, i loro genitori o chi ne fa le veci, hanno pieno diritto di
accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole
riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai
sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia
della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi.
PROGETTO DI LEGGE - N. 3414
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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge intende superare il monopolio
statale nella gestione dell'istruzione e dare vita ad un reale pluralismo
educativo. E' tanto più urgente affrontare il tema della parità scolastica tra
scuole statali e non statali in considerazione del fatto che, recentemente, il
Parlamento ha varato l'autonomia scolastica che è un primo passo verso una
nuova concezione della scuola che si avvia ad essere più "pubblica" e
meno "statale". Occorre, dunque, completare la riforma del sistema
scolastico avviata sul piano istituzionale con l'introduzione dell'autonomia
scolastica e inserire elementi nuovi in materia di ridefinizione del servizio
pubblico che non può più coincidere esclusivamente, o prevalentemente, con le
scuole gestite dallo Stato.
Il momento storico che stiamo vivendo impone scelte coraggiose e più rispettose
dei diritti dei cittadini. Occorre, per questo, superare le frontiere
dell'istruzione del passato per aprire le porte al vastissimo campo di
un'educazione che si ispiri ai princìpi liberaldemocratici, che garantisca
efficienza ed efficacia al servizio scolastico e che tenga conto del diritto
inalienabile dei genitori di poter scegliere per i propri figli la scuola che
desiderano senza dover sostenere spese aggiuntive. In questo senso, va
perseguito innanzitutto il superamento del monopolio statale nella gestione
dell'istruzione e quindi è necessario indicare la soluzione politica al
problema del riconoscimento delle scuole non statali.
E' ben noto, che, fino ad ora, pesanti condizionamenti ideologici e demagogici
hanno impedito un corretto confronto tra le forze politiche sul tema della
parità, ostacolando di fatto qualsiasi apertura verso nuove forme di pluralismo
dell'offerta educativa, ignorando che, anche per l'istruzione, deve poter
valere il concetto che pubblico deve essere il servizio e non necessariamente
la gestione del servizio stesso.
Lo Stato di diritto non può esistere qualora detenga il monopolio o quasi
dell'istruzione.
Lo "Stato maestro" è un tratto tipico dello Stato totalitario. In
Italia la scuola non statale rappresenta non più del 7 per cento del totale.
Oltre tutto, l'assenza di competizione è inevitabilmente fonte di
irresponsabilità, di inefficienza e di costrizioni.
Il punto nevralgico resta dunque il riconoscimento delle scuole non statali
all'interno del circuito delle scuole pubbliche. D'altra parte, c'è da
chiedersi se rende un effettivo servizio pubblico una scuola libera ed
efficiente o una scuola statale inefficiente.
Fino ad ora, nella scuola statale hanno regnato i burocrati e ha prevalso la
logica delle circolari. L'autonomia, invece, introduce la logica
dell'individuazione dei problemi e della ricerca di soluzioni sempre più
adeguate: in tal senso, costituisce un passo significativo verso un sistema che
si apre al territorio e che accetta di diversificarsi in ragione dei bisogni
formativi dei cittadini. Prevedere che ci siano più soggetti istituzionali o
privati che concorrano a garantire standards di formazione è per questo non
solo opportuno, ma ormai auspicabile, e tocca al Parlamento ed al Governo
definire norme e regole di questa nuova configurazione del sistema pubblico.
Non si può tra l'altro ignorare che tutti gli altri Paesi, europei e non, hanno
delle leggi di parità.
Addirittura nei Paesi post-comunisti le leggi più recenti hanno previsto
finanziamenti diretti a scuole gestite dai privati, ovviamente nel rispetto di
regole che valgono per tutti, o addirittura, una parità attraverso
finanziamenti direttamente alle famiglie.
Si deve arrivare anche nel nostro Paese a conciliare il principio delle
opportunità educative con le strutture del mercato ridefinendo tutto il
servizio pubblico, che dovrà comprendere gestori che non siano necessariamente
riconducibili alla macchina burocratica dello Stato. Per queste ragioni,
riteniamo che non si possa più rinviare oltre la decisione politica sulla
parità che deve, insieme all'autonomia scolastica, dare libertà ed efficienza a
tutte le scuole della Repubblica, che non coincidono già oggi con le sole scuole
statali. Tutte le scuole che svolgono una funzione pubblica devono, dunque,
entrare a buon diritto a far parte del sistema di istruzione nazionale e
ottenere i finanziamenti necessari, ovviamente conformandosi agli standards di
qualità e ai criteri organizzativi che devono valere per l'intero sistema.
A questo proposito precisiamo sin d'ora che ci dichiariamo contrari a soluzioni
che introducano differenze tra scuole statali e non statali. Per esempio,
rispetto ai docenti, sarebbe inaccettabile mantenere differenze di modalità di
reclutamento tra le scuole che faranno parte del nuovo servizio pubblico
educativo.
Altre forme di parità finalizzate a finanziare alcune scuole non statali, e
neppure tutte, attraverso convenzioni, si limiterebbero a "comprare pezzi
di scuola libera" e a danneggiare, in questo caso sì, la scuola statale
che verrebbe messa nelle condizioni di far fronte ad una concorrenza sleale.
Quello che noi auspichiamo è, al contrario, una scuola pubblica competitiva in
cui più gestori offrano alle famiglie l'istruzione migliore possibile, nel
rispetto dei valori universalmente condivisi e costituzionalmente prescritti e
attraverso professionalità selezionate e valorizzate.
Con questa proposta di legge intendiamo, dunque, lasciarci alle spalle la
contrapposizione ideologica, lo statalismo e la pianificazione dell'istruzione.
La contrapposizione ideologica perché la nostra è una strategia per
l'affermazione e l'esercizio di diritti fondamentali. La libertà politica,
infatti, non è la libertà collettiva della comunità, ma delle singole persone.
Trasformare tutte le leggi in amministrazione è sinonimo di dittatura.
Lo statalismo, perché lo Stato laico deve perimetrare la sfera del suo
intervento in modo tale che i cittadini possano scegliere liberamente i loro
ideali di vita e adottare sul piano personale le metodiche di salvezza che essi
preferiscono. Purtroppo la scuola è stata per lungo tempo intesa come parte di
un ente: la scuola statale, la scuola comunale, la scuola provinciale. Gli
stessi problemi di decentramento sono stati posti, più spesso, come problemi di
individuazione dell'ente di riferimento piuttosto che come problemi di
organizzazione del servizio dell'istruzione complessivamente inteso.
Come è stato messo in luce ormai da tempo, l'istruzione non è più un servizio
statale, ma un servizio collettivo pubblico retto da professionisti e non
riconducibile a modelli di tipo burocratico. Se ad un modello occorre fare
riferimento, bisogna guardare al modello dei servizi nazionali a rete.
Infine, intendiamo superare la pianificazione dell'istruzione che è perdente
per definizione. Infatti, per poter pianificare bisognerebbe essere in possesso
di tutte le conoscenze di fatto, che sono disperse fra milioni di individui.
Nessun centro può detenerlo. Queste informazioni si modificano continuamente.
L'unica possibilità corretta che abbiamo è di coordinare questa informazione
con princìpi generali, uguali per tutti, dettati dal Parlamento, che si
astengano dall'indicazione di interventi fattuali.
Contrariamente a quanto si sia ritenuto finora, il fatto che alcuni servizi
siano finanziati con imposte obbligatorie non implica per ciò stesso che questi
servizi debbano anche essere amministrati dallo Stato e ancor meno che lo Stato
debba averne il monopolio. Dall'impossibilità della pianificazione in generale,
deriva logicamente anche l'impossibilità di pianificare un territorio come
fatto culturale: il territorio è complessivamente il risultato inintenzionale
di azioni umane, sia intenzionali ma soprattutto inintenzionali.
Anche in questo caso, il compito fondamentale della pubblica autorità in un
territorio è di difenderlo con norme generali di mera condotta che rispettino i
valori che l'hanno costruito nella certezza che mai le norme positive potranno
esplicitare tutti i valori sui quali si fonda.
Tale intervento difensivo farà in modo che interventi di liberi cittadini
producano possibilmente effetti positivi sul territorio stesso.
All'articolo 1 della presente proposta di legge abbiamo enunciato i princìpi
fondamentali della sovranità degli individui rispetto al proprio destino e alla
propria vita che resta alla base di ogni forma di convivenza democratica e
della sicurezza sociale e che si concretizza nella libertà di apprendimento.
Nel Libro bianco della Commissione europea sull'istruzione e sulla formazione
dal titolo "Insegnare e apprendere. Verso una società cognitiva" non
a caso si legge: "Il presente Libro bianco insiste sul ruolo
dell'individuo come protagonista di tale società, grazie all'autonomia e al
desiderio di sapere che gli permetteranno di rendersi padrone del suo
futuro".
In tal senso, la libertà di insegnamento è in funzione della libertà di
apprendimento: senza apprendimento non vi è insegnamento, e non viceversa!
Il dovere dei genitori di educare e di istruire è in funzione della autonomia
degli individui rispetto al proprio destino ed alla propria vita ed appartiene
ad essi per il fatto che li hanno generati. Conseguentemente la libertà di
insegnamento dei docenti, sia singoli che organizzati in scuole, legata alla
loro professione, è strumentale rispetto al diritto-dovere dei genitori.
Sempre all'articolo 1 viene affermato il principio della concorrenza che
garantisce, sia nel campo economico, che nel campo scientifico e dell'insegnamento
dell'apprendimento, superiori livelli di efficienza, nonché la possibilità di
mettere in moto la "macchina del progresso" attraverso il confronto
ed il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.
Agli articoli 2 e 3 vengono indicate le caratteristiche del nuovo servizio
pubblico educativo e dei requisiti di accesso alla gestione del servizio.
Le norme contenute in questi articoli ridisegnano la mappa del servizio
pubblico, spostando il baricentro delle istituzioni scolastiche dalla
amministrazione burocratica alla società o, meglio, alla molteplicità delle
strutture spontanee e autogenerantesi di uomini liberi, che formano la società.
In una società libera, lo Stato è una delle tante organizzazioni - quella che
deve fornire un quadro di riferimento efficace entro cui possono formarsi
ordini autogenerantesi - ma esso è un'organizzazione che si deve limitare
all'apparato di Governo e che non deve determinare le attività degli uomini
liberi. In tal senso, non c'è bisogno alcuno che il Governo centrale decida chi
ha diritto a rendere i diversi servizi ed è altamente indesiderabile che
possieda poteri ingiuntivi per farlo.
Per queste ragioni, un sistema scolastico che voglia davvero dichiararsi
autonomo e paritario, deve garantire a chiunque abbia i requisiti per farlo, di
concorrere alla gestione del servizio pubblico educativo, ovviamente dando
garanzie di competenza e serietà, innanzitutto ai cittadini, ma anche allo
Stato.
All'articolo 4 sono stati indicati i princìpi generali che dovranno essere alla
base del reclutamento delle scuole del nuovo servizio pubblico. In coerenza con
i princìpi di autonomia e di efficienza, si prevede che le scuole possano
scegliere i propri docenti e dirigenti tra personale qualificato e abilitato a
livello provinciale, regionale e nazionale.
Soltanto introducendo questa forma di autonomia organizzativa si potrà
garantire la qualità del servizio e superare le conseguenze nefaste di una
gestione burocratica e centralistica del personale della scuola.
L'articolo 5 riguarda il sistema di finanziamento delle scuole afferenti al
servizio pubblico educativo e prevede come strumento il "buono
scuola".
La nostra proposta di legge consente l'esercizio reale, e non fittizio, della
libertà di scelta da parte delle famiglie che avranno la possibilità attraverso
buoni virtuali, di finanziare direttamente le scuole presso cui intendono
iscrivere i propri figli.
Con lo strumento del "buono scuola" si introduce nel sistema
scolastico italiano il principio di concorrenza. Sulla competizione in materia
scolastica, tenacemente contrastata dai centri di potere consolidati negli
apparati burocratici e sindacali, è necessario precisare quanto segue:
1) una competizione tra scuole, "selvaggia", in regime di monopolio
statale, esiste già e si manifesta nelle forme peggiori, tra le quali la corsa
al titolo di studio, sostanzialmente, però, svalutato;
2) la pianificazione scolastica ha prodotto i mali che avrebbe dovuto evitare:
a) esistono scuole di "serie A" e di "serie B" in ogni
ordine e grado di scuola;
b) è aumentata enormemente la spesa scolastica ed è diminuita la qualità del
servizio;
c) esiste una evidente e taciuta disparità di servizio tra città e campagne e
comunità montane;
d) esiste disparità di spesa tra nord e sud: gli unici dati disponibili sono
relativi alle scuole elementari e vanno (anno 1992) da lire 7.592.738 per
alunno in Liguria, a lire 4.530.702 in Puglia;
e) esiste disparità di spesa nella stessa regione nelle scuole materne: tra
scuole materne comunali, statali e convenzionate (come semplificazione
adduciamo la seguente: le scuole materne "piu belle del mondo", di
Reggio Emilia, spendono - anno 1995 - oltre 9 milioni di lire per bambino; le
materne statali, sempre di Reggio, almeno lire 1.300.000 per bambino; le scuole
materne e cattoliche convenzionate lire 596.125 per bambino);
3) finora non si è ancora riusciti a calcolare la spesa scolastica per alunno.
Anche ultimamente il CENSIS fa ammontare la spesa complessiva per l'istruzione
a 86.000 miliardi di lire, ma non vi comprende la valutazione degli immobili e
della loro utilizzazione e neppure gli interessi proporzionati del debito
pubblico;
4) è ricorrente l'accusa che la concorrenza produce la "giungla".
Vogliamo ribadire che le regole economiche poggiano su regole non economiche,
dettate dalla tradizione di un popolo: i pubblici poteri, invece di pianificare
tutto, esercitino l'unica funzione che è loro propria, cioè di farle
osservare!;
5) coloro che sono contrari alla competizione proiettano su di essa tutti i
mali che essi non sono riusciti a superare con la pianificazione operata
dall'attuale ordinamento scolastico;
6) il "buono scuola" è l'unica soluzione giuridico-economica che
mette sullo stesso piano tutte le istituzioni scolastiche e permette agli
aventi diritto di scegliere senza discriminazioni; al contrario, il vero motivo
che spinge i governanti a gestire direttamente o attraverso appalti
(convenzioni) i servizi pubblici è dovuto al fatto che in questo modo
amministrano il denaro delle imposizioni fiscali e tale amministrazione diviene
fonte di potere e di consenso ma, in molti casi, anche di corruzione e di
interessi economici privati.
Gli articoli 6 e 7 prevedono l'istituzione di un Servizio nazionale di
valutazione e di una Autorità garante del servizio scolastico, al fine di
garantire la valutazione della produttività del servizio reso autonomamente
dalle scuole afferenti al servizio pubblico rispetto a questioni fondamentali
quali:
- l'analisi delle prestazioni delle unità scolastiche;
- la valutazione di impatto delle politiche educative;
- la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e l'individuazione dei
fabbisogni emergenti.
La rilevazione delle prestazioni delle unità scolastiche consente di
descrivere, attraverso modalità di tipo censuario, gli aspetti fisici
dell'offerta scolastica, ovvero le condizioni di contesto socio-economico ove
opera la scuola, l'input di risorse umane, tecnologiche, infrastrutturali e
finanziariarie di cui dispone l'istituto; gli aspetti qualitativamente
rilevabili sia del processo organizzativo (continuità didattica e l'insieme dei
servizi offerti) sia di quello educativo (la dispersione scolastica, le
ripetenze, i rendimenti, eccetera) ed infine gli indicatori di prodotto intesi
come parametri di output fisico della scuola in termini di differenziali di
giudizio a fine corso, rispetto a quelli iniziali, nonché le caratteristiche di
regolarità del ciclo.
La seconda area di sviluppo è quella dedicata alla valutazione degli impatti
delle politiche educative (che non possono essere rilevati su base censuaria ma
necessitano di rilevazioni campionarie) al cui interno vanno previste indagini
sugli apprendimenti di tipo docimologico (realizzate prevalentemente mediante
la somministrazione di test a campioni di studenti) ed indagini sui rendimenti
(o effetti) delle politiche formative (ad esempio le indagini sugli sbocchi
professionali dei diplomati o il ricorso a modelli sui destini scolastici e
professionali in base ad un dato titolo di studio).
La terza area di indagini dovrebbe riguardare la rilevazione del grado di
soddisfazione degli utenti (già prevista dalla carta dei servizi della scuola
solo però come modalità di autovalutazione per le scuole), anch'essa da
realizzare mediante indagini campionarie e finalizzata a rilevare il giudizio
degli utenti ed i loro fabbisogni rispetto all'offerta scolastica.
Anche in questo caso con modalità analoghe a quelle previste per le aree
precedenti, sarebbe possibile determinare un confronto della percezione della
qualità tra l'offerta del circuito di tradizione statale e quello di tradizione
privata.
Molta importanza riveste, inoltre, il disposto del comma 3 dell'articolo 6 che
fa riferimento alla opportunità che il Ministro della pubblica istruzione con
cadenza triennale riferisca alle Camere sugli esiti di produttività del
servizio pubblico educativo rilevati dal servizio nazionale di valutazione e
presenti al Parlamento gli investimenti che si intendono impegnare nel settore
della formazione.
Infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato prevista
all'articolo 7 garantisce i concorrenti e la trasparenza amministrativa della
scuola, assicurata attraverso una chiara assunzione di responsabilità da parte
del dirigente scolastico e permette:
1) di identificare il titolare del governo della scuola;
2) di pervenire alla conoscenza di quanto avviene in essa ad ogni livello.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3414
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERLUSCONI, PISANU, APREA, MICHELINI, FRATTINI, URBANI,
BONAIUTI, MELOGRANI, VITO, ARACU, CAVANNA SCIREA, RIVOLTA,
GAZZARA, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, CRIMI, SERRA, ACIERNO,
ALEFFI, AMATO, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO,
BERRUTI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, DONATO BRUNO,
BURANI PROCACCINI, CALDERISI, CASCIO, CICU, COLLETTI,
COLOMBINI, CONTE, COSENTINO, CUCCU, DANESE, de GHISLANZONI
CARDOLI, DEL BARONE, DELL'ELCE, DELL'UTRI, DE LUCA, DEODATO,
DI COMITE, DI LUCA, d'IPPOLITO, ERRIGO, FILOCAMO, FLORESTA,
FRATTA PASINI, FRAU, GAGLIARDI, GARRA, GASTALDI, GAZZILLI,
GIANNATTASIO, GIOVINE, GIUDICE, GIULIANO, GUIDI, LAVAGNINI,
LEONE, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MAROTTA,
MARRAS, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MASSIDDA,
MATACENA, MATRANGA, MICCICHE', MISURACA, NAN, NICCOLINI,
PAGLIUCA, PALMIZIO, PAROLI, PILO, POSSA, PRESTIGIACOMO,
PREVITI, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO,
RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SCAJOLA,
SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO d'ALCONTRES,
STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, VALDUCCI,
VITALI