SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL
"DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C)
DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in
particolare, l'articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l'articolo 2, comma 1 e
l'articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'articolo 3, comma 92,
lettera b);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in
particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, in data ...
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
...
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68
e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto
previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e
correlativo dovere.
La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema
dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema
dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione cui tutte le
istituzioni formative di cui all'articolo 2 comma 4 sono tenute per garantire
il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e ad una formazione di
qualità. Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi
1, lettera c) e comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma
3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel
territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai
sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come
previsto dall'articolo 7 del presente decreto.
La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel
sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.
L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo
si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 8.
Articolo 2
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola
primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59.
Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i
competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della
scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di
ciascun allievo, personalizzati e documentati.
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono
iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e
formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento
del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di
frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla
contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle forze armate,
compresa l'Arma dei Carabinieri.
Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del
sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione
professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
secondo le norme regolamentari di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c)
della legge medesima. I predetti livelli comprendono anche gli standard minimi
per l'accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e
formazione professionale.
All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le
istituzioni scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo della crescita e
valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle
attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Articolo 3
Anagrafe nazionale degli studenti
Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l'anagrafe nazionale degli studenti presso
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca raccoglie i dati
sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a
partire dal primo anno della scuola primaria.
Con apposite intese, tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata
l'integrazione dell'Anagrafe nazionale con quelle territoriali della
popolazione, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 4 e 7, nonché
il coordinamento con le funzioni svolte dai servizi per l'impiego in materia di
orientamento, informazione e tutorato.
Articolo 4
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la
Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena
realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
Articolo 5
Riconoscimento dei crediti e certificazione
La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai
fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi del sistema dei licei, del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale nonché dell'apprendistato.
Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti,
secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni
di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o
all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli nell'esercizio
dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa legge.
I percorsi formativi svolti in apprendistato per l'espletamento del diritto
dovere di istruzione e formazione costituiscono credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo
10 settembre 2003 n. 276.
Articolo 6
Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione
Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di loro, assicurano ed
assistono gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo all'interno del
sistema dei licei nonché di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, anche con modalità di integrazione dei
percorsi, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta.
Le modalità di valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a quelli in
apprendistato, e viceversa, sono definite, con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da
emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).
Articolo 7
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui
all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente, delle istituzioni del
sistema di istruzione o del sistema di istruzione e formazione professionale
presso le quali sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli
studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello
territoriale
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Articolo 8
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di
istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico
2004-2005, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4,
ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla
base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come
previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi
dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53,
adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle
modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della
predetta legge.
Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2
continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come
ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
Art. 9
Monitoraggio
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo
della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri organismi
tecnici di riferimento, effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di
attuazione della presente legge, a partire dall'anno successivo a quello della
sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3, anche con riferimento
ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Articolo 10
Norma di copertura finanziaria
All'onere derivante dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato
in 11,888 milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte della spesa autorizzata
dall'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.