SCHEDA SULLA BOZZA DI DECRETO SULLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
IL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE
COSA CAMBIA PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Contribuisce alla formazione
integrale dei bambini nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori.
Possono essere iscritti i bambini
che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento. A differenza della legge 53/03, la forma sperimentale e la
compatibilità con la disponibilità di risorse degli enti locali è riservata
solo alla fase transitoria, che fissa per il prossimo anno scolastico il
termine per l’anticipo entro il 28 febbraio e prevede per il periodo 2004-2006
una graduazione del termine fino al limite del 30 aprile.
Le 8 ore al giorno non sono più lo
standard di funzionamento.
E’ abolita l’eccezionalità e
transitorietà dell’orario antimeridiano.
L’orario della scuola dell’infanzia
può variare da 875 ore annue (25 ore settimanali) a 1700 (circa 50 ore) per 34
settimane(ma potrebbe essere 40 ore per 38 settimane(cioè luglio) sulla base delle richieste delle famiglie.
Tale orario è comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e
dell’insegnamento della religione cattolica.
E’ abolito il doppio organico
garantito per ogni sezione e l’organico funzionale di circolo. Non sono
indicate modalità per l’attribuzione dell’organico.
Nuovo nome: scuola
primaria
E’ abolito la finalità di promozione
della formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi della
Costituzione.
Al primo anno, raccordato con la
scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base,
succedono due periodi didattici biennali.
Sono iscritti in prima elementare i
bambini che compiono i 6 anni entro il 31 agosto dell’anno di riferimento,
possono anche iscriversi coloro che compiono 6 anni entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento. Per il prossimo anno scolastico il termine
è il 28 febbraio.
Sono abolite le forme di raccordo con
la scuola dell’infanzia e media in ordine a comunicazione dati e informazioni
sugli alunni, coordinamento dei curricoli , formazione delle classi iniziali,
valutazione alunni, rapporti con gli enti locali, armonizzazione della
programmazione didattica attraverso incontri periodici tra dirigenti e docenti.
Sono sostituite da forme di
coordinamento didattico per assicurare il raccordo in continuità, affidate alla
decisione autonoma delle scuole.
L’orario annuale obbligatorio è di
891 ore (27 ore settimanali), comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle scuole e dell’insegnamento della religione cattolica. Attualmente le ore
sono 27 in prima e seconda elementare e
30 nelle altre tre.
Sulla base della richiesta delle
famiglie è possibile un ampliamento orario di 99 ore annue (3 ore settimanali),
la cui frequenza è facoltativa e opzionale per gli alunni. L’eventuale offerta
di attività e insegnamenti aggiuntivi e facoltativi è organizzabile anche per
reti di scuole e utilizzando anche esperti assunti con contratti di prestazione
d’opera.
Il tempo dedicato alla mensa è
escluso sia dalle 891 ore obbligatorie che dalle 99 facoltative.
Scompare il modello del tempo pieno
di 40 ore, comprensive del tempo della mensa.
Scompare il vincolo qualitativo di
un’offerta formativa caratterizzata dai tempi distesi con attività didattiche
distribuite su mattine e pomeriggi.
Sono aboliti i moduli (tre docenti su
due classi) e il tempo pieno (due docenti su una classe).
Sono aboliti gli ambiti disciplinari
a cui gli insegnanti sono assegnati.
È abolita la contitolarità e la
collegialità del gruppo docente.
È introdotta la figura
dell’insegnante coordinatore-tutor, individuato dal dirigente scolastico, unico
responsabile della classe per i 5 anni della scuola elementare, vincolato nei
primi 3 anni ad assicurare 18/21 ore di insegnamento nella stessa classe.
All’insegnante coordinatore-tutor, in possesso di una
specifica formazione, è affidata:
la prioritaria responsabilità
educativa;
la funzione di orientamento degli
alunni per la scelta delle attività facoltative;
la funzione di tutorato degli
allievi;
la funzione di coordinamento delle
attività educative e didattiche;
la cura delle relazioni con le
famiglie e della documentazione del percorso formativo dell’alunno, con
l’apporto degli altri docenti.
È abrogata la garanzia di un organico
di istituto almeno pari a tre docenti ogni due classi per i moduli e a due
insegnanti per classe nel tempo pieno.
È costituito l’organico di istituto
che è finalizzato a garantire il solo orario frontale riferito alle 27 ore
settimanali obbligatorie e alle 99 ore annuali aggiuntive e facoltative. Nel
caso in cui alla copertura di queste ultime non possano provvedere direttamente
le scuole, in quanto le attività previste non sono riconducibili ai profili
degli insegnanti della scuola primaria, è possibile provvedere con contratti a
prestazione d’opera affidati ad esperti esterni.
Gli insegnanti non possono fare
domanda di trasferimento nel corso del periodo didattico biennale.
Valutazione, ammissione alla
classe successiva ed esame finale.
È abolita la valutazione per
l’ammissione annuale alla classe successiva ed è prevista a conclusione del
periodo didattico per il passaggio a quello successivo. Con decisione unanime
degli insegnanti responsabili delle attività educative e didattiche, è
possibile non ammettere un alunno alla classe successiva, all’interno del
periodo biennale.
È abolita l’eccezionalità della non
ammissione alla classe successiva su conforme parere del consiglio di
interclasse.
È abolito l’esame di licenza
elementare.
Sono istituiti esami di idoneità per
l’ammissione alla frequenza delle classi seconde, terze, quarte, quinte da
parte di alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono gli anni
relativi ad ogni classe entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
COSA CAMBIA PER LA SCUOLA MEDIA
Nuovo nome: Scuola
secondaria di primo grado
È abolita la finalità di promozione
della formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione.
È introdotto l’insegnamento di una
seconda lingua dell’Unione Europea
Articolazione interna
A un periodo didattico biennale
succede un terzo anno che completa il percorso disciplinare e assicura
l’orientamento e il raccordo con il secondo ciclo.
L’orario annuale obbligatorio è di
891 ore (27 ore settimanali), comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle scuole e dell’insegnamento della religione cattolica. Attualmente le
classi funzionano con 30 ore settimanali e 36 nel tempo prolungato.
Sulla base della richiesta delle
famiglie è possibile un ampliamento orario di 198 ore annue (6 ore
settimanali), la cui frequenza è facoltativa e opzionale per gli alunni.
L’eventuale offerta di attività e insegnamenti aggiuntivi e facoltativi è
organizzabile anche per reti di scuole e utilizzando anche esperti assunti con
contratti di prestazione d’opera.
Il tempo dedicato alla mensa è
escluso sia dalle 891 ore obbligatorie che dalle 198 facoltative.
È abolito il divieto a imporre tasse
o a richiedere contributi per l’iscrizione e la frequenza.
È introdotta le figura
dell’insegnante coordinatore-tutor, individuato dal dirigente scolastico e in
possesso di una specifica formazione, cui è affidata:
la prioritaria responsabilità
educativa;
la funzione di orientamento degli
alunni per la scelta delle attività facoltative;
la funzione di tutorato degli
allievi;
la funzione di coordinamento delle
attività educative e didattiche;
la cura delle relazioni con le
famiglie e della documentazione del percorso formativo dell’alunno, con
l’apporto degli altri docenti.
È costituito l’organico di istituto
che è finalizzato a garantire il solo orario frontale riferito alle 27 ore
settimanali obbligatorie e alle 198 ore annuali aggiuntive e facoltative. Nel
caso in cui alla copertura di queste ultime non possano provvedere direttamente
le scuole,anche in rete, in quanto le attività previste non sono riconducibili
ai profili degli insegnantipresenti nell’istituzione, è possibile provvedere
con contratti a prestazione d’opera affidati ad esperti esterni.
Mobilità del personale
Gli insegnanti non possono fare
domanda di trasferimento nel corso del periodo didattico biennale.
È abolita la scheda personale
dell’alunno compilata e aggiornata dal Consiglio di classe e illustrata ai
genitori dai docenti che lo compongono.
È richiesta la frequenza di almeno ¾
dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno. Sono
possibili deroghe motivate.
La valutazione avviene alla fine del
primo biennio ai fini del passaggio al terzo anno. È possibile la non
ammissione alla classe successiva all’interno del periodi biennale in casi
motivati.
Il terzo anno si conclude con l’esame
di Stato finale.
Sono istituiti esami di idoneità per
l’ammissione alla frequenza delle classi seconde e terze da parte di candidati
privatisti che compiono gli anni relativi ad ogni classe entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento.
All’esame di Stato sono ammessi
candidati privatisti che abbiano compiuto il tredicesimo anno entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento e che siano stati ammessi alla prima
classe, i tredicenni che siano stati ammessi alla prima classe da almeno un
triennio, chi compie 23 anni nell’anno in corso.