REGIONE VENETO

Un quesito sull’obbligo formativo

 

E’ possibile l’iscrizione alla scuola secondaria superiore e/o corsi di formazione professionale di allievi 14 enni che escono dalla Scuola Elementare del Presidio di Riabilitazione e quindi non in possesso di licenza media?

 

Premesse:

-         la Scuola Elementare del Presidio è attivata in relazione all’obbligo previsto dalla legge 118/71

-         la scuola accoglie soggetti caratterizzati da disabilità psichica e motoria di grado medio, medio-grave e grave, che necessitano in molti casi anche di interventi sanitari particolarmente complessi, soggetti che difficilmente potrebbero essere inseriti in una struttura scolastica tradizionale sprovvista di attrezzature e risorse specifiche per tali bisogni

-         il percorso didattico viene diluito fino al compimento del 14° anno d’età (15° secondo la vecchia legge 9/99) in considerazione del D. Lgs. 297/94

-         dopo il 14° anno d’età (15° secondo la vecchia legge 9/99) i ragazzi di consuetudine venivano iscritti al Centro di Formazione Professionale, presente all’interno del Presidio, ai sensi della legge 845/78 sulla formazione professionale

-         il Centro di Formazione Professionale è attivato in relazione all’obbligo previsto dalla legge 118/71

 

La situazione attuale

 

La legge 53/2003, art. 2 lettera f viene stabilisce che il primo ciclo di istruzione si concluda “con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale”

 

La Direzione Regionale Formazione della Regione Veneto recepisce tale norma e, ad inizio anno formativo 2003/2004, non consente l’inserimento nei corsi di formazione professionale di allievi che non hanno conseguito la licenza media, depennandoli letteralmente dagli elenchi dei corsi nei quali erano stati inseriti anche laddove il numero minimo di allievi per l’attivazione del corso era stato superato

 

Nel frattempo a fronte di pressioni e richieste di chiarimento da parte degli enti privati di Formazione Professionale che segnalano alcune situazioni di allievi, disabili e non, in difficoltà rispetto a tale indicazione, la Regione propone una apertura con un accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Direzione Regionale Formazione, siglato in data 11.12.03 secondo il quale per gli allievi senza licenza  i CFP possono attivare intese tra istituzioni scolastiche, Centri Territoriali Permanenti e gli organismi di formazione professionale allo scopo di consentire il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado nonché il riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso (art. 5 – Accordo tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Regionale per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta formativa integrata e sperimentale di istruzione e formazione professionale)

 

Inoltre lo stesso documento all’art. 6 dice che la Regione Veneto e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale …. si impegnano a promuovere ed estendere anche ai rapporti tra istituti scolastici ed organismi di formazione professionale le forme di collaborazione previste dall’art. 14, comma 1c) della legge 104/92 per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola.

 

 

Richiesta

 

Alla luce di quanto espresso è possibile per gli alunni con handicap di 14 anni che provengono dalla Scuola Elementare essere iscritti direttamente nei Corsi di Formazione Professionale o prima devono comunque essere iscritti alla Scuola Media ?

 

 

 

 

IL DIRITTO-DOVERE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Salvatore Nocera

 

            La L.n. 53/03, legge di riforma della scuola del ministro Moratti, all’art. 2 comma 1 lett. “f”, stabilisce che la scuola secondaria di primo grado ( ex scuola media) si conclude con un esame di Stato il cui superamento  costituisce titolo di accesso al sistema dei licei ed a quello  dell’istruzione e della formazione professionale.

 

            Sulla base di una lettura frettolosa di tale norma, la Giunta della Regione Veneto (Direzione Regionale Formazione) ha diramato la  circolare del 27 Gennaio 2004 prot n. 48733  secondo la quale è vietata l’iscrizione ai corsi di formazione professionale senza il possesso del diploma di licenza media.

 

            Questa norma, interpretativa della L.n. 53/03 è singolare, poiché fa una lettura riduttiva della L.n. 53/03 ed in particolare non tiene conto del principio indicato nell’art 1 comma 1 lett.”c”,     secondo il quale “è assicurato a tutti il diritto di istruzione e formazione per almeno dodici anni…”.

 

            Addirittura lo stesso articolo 1 stabilisce che il diritto all’istruzione ed alla formazione sia anche un “dovere”.

 

            Ora, se è pacifico che senza il possesso del diploma di licenza media non si possa accedere al sistema dei licei ( art. 33 Cost.), non è altrettanto pacifico che tale titolo sia indispensabile per l’accesso al sistema della formazione professionale.Infatti se così fosse, non si vede come gli alunni che non conseguono il diploma di licenza media, possano adempiere al loro dovere di formazione e  realizzare il loro diritto di formazione professionale, che è alternativo al diritto di  istruzione nei licei, come espressamente chiarisce il richiamo, espresso nello stesso articolo della legge Moratti,  all’art. 68 della L. n. 144/99, che tale alternatività ha fissato.

 

            Avremmo una legge folle e contraddittoria che per un verso impone un dovere e per altro verso ne impedisce l’adempimento.

 

            Ma vi è di più: lo stesso art. 1 comma 1 lett. “c” della L. n. 53/03 garantisce il diritto all’istruzione e formazione professionale agli alunni con disabilità ai sensi della L. n. 104/92.

 

            Ora, se fosse accettabile la circolare della Giunta della Regione Veneto, il diritto di tali alunni alla formazione professionale,  sarebbe semplicemente soppresso con un atto amministrativo, pur essendo garantito da numerose leggi sino alla stessa L. n. 53/03.

 

            Per tali alunni è da precisare che, per garantire il loro diritto all’istruzione ed alla formazione professionale, lo stesso Ministero dell’Istruzione già a decorrere dalla Ordinanza ministeriale n. 90/01 ha stabilito nell’art. 11 comma 12 della stessa che, gli alunni con disabilità possono legittimamente iscriversi alle scuole superiori, anche se sprovvisti del titolo di licenza media, ai soli fini di maturare crediti formativi. Ciò in applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha stabilito il principio secondo cui tali alunni hanno diritto alla frequenza della scuola superiore ed “un’artificiosa interruzione di tale frequenza potrebbe essere causa di blocco psicologico se non addirittura di regressione”.

 

            Rischio questo, ancora più evidente nel caso di minori con disabilità in carico ai servizi di riabilitazione, per i quali si rischia anche l’interruzione della continuità assistenziale con evidenti conseguenze sui progetti di autonomia e le prospettive di integrazione sociale.

 

            Ma l’interpretazione contenuta nella circolare della Regione Veneto è ancor più devastante e contraddittoria. Infatti, se il mancato possesso del diploma di licenza media costituisse impedimento per tutti non solo all’iscrizione nel sistema dei licei, ma anche in quello della formazione professionale, ci si chiede come si potrà contrastare il crescente fenomeno di abbandono scolastico ed il rischio di ingresso di migliaia di giovani nel circuito del disagio, della devianza o peggio dell’illegalità, dal momento che il sistema della formazione professionale è riuscito sino ad oggi ad arginare, anche se non completamente, l’abbandono dei giovani di un percorso formativo.

 

            V’è da dire infatti che se gli alunni disabili, nel Veneto con questa norma, vengono estromessi dal diritto – dovere alla formazione ed istruzione ( il parcheggiarli nei Centri Territoriali Permanenti significa inserirli in un mix di adulti, immigrati, ecc. che stanno compiendo altri percorsi di apprendimento ), uguale rischio è presente negli alunni borderline che sempre più, anche nel Veneto del benessere, rischiano l’uscita dalla scuola senza aver acquisito la licenza media.

 

            L’ammetterli al sistema della formazione come “uditori”, poiché la loro presenza “ non rivestirà alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesto per l’avvio e la conclusione dei corsi e/o ai fini rendicontali” significa che la Regione Veneto non intende dare diritto di cittadinanza nella formazione professionale ai cittadini più deboli – siano essi alunni disabili, borderline, ecc. -  ma farne uno strumento di contrazione della spesa in questo settore dove gli stessi corsi rischiano di non avere i numeri per poter essere realizzati. E questo a favore di chi ? E chi lo spiega alle famiglie che si ritroveranno così ad essere declassate nel sistema dei servizi locali ?    

 

            Quale allora deve essere l’interpretazione corretta da dare alla norma dell’art. 2 comma 1 lett. “f” della L.n. 53/03 ?

 

            Ritengo che il divieto, ivi contenuto, di accesso  al “sistema di istruzione e formazione professionale”, vada inteso in senso semplicemente letterale, anche alla luce dell’art. 4 comma 1 lett. “a”, che prevede la modalità dell’alternanza di studio nei licei ed attività di formazione professionale, in percorsi misti.

 

            Ciò significa che non esistono solo due canali, quello dei licei e quello della formazione professionale; ma esiste anche un terzo canale già indicato nell’art. 68  della L. n. 144/99  richiamato nell’art 1 della stessa riforma Moratti e cioè quello misto “dell’istruzione e della formazione”

 

            A tutto concedere solo a questo terzo canale potrebbe riferirsi l’interpretazione della circolare della Regione Veneto e non già all’accesso  al  canale della sola formazione professionale.

 

            Per gli alunni con disabilità, anche questo terzo canale rimane accessibile, in forza dell’art 11 comma 12 della Ordinanza  ministeriale n. 90/01.

 

            Ed a proposito di tale circolare, da più parti , e specie in Veneto, si segnala una prassi applicativa che consiste nel rilasciare sempre meno diplomi di licenza media agli alunni con disabilità. Ciò è tanto più grave perché molte associazioni ritengono che tale prassi sia frutto di un crescente disimpegno degli insegnanti nel riuscire a far conseguire tale diploma. Tale crescente disimpegno potrebbe essere frutto di una scarsa informazione dei docenti circa le finalità dell’integrazione scolastica sancite dall’art 12 comma 3 della L. n. 104/92. Tale norma stabilisce che gli obiettivi dell’integrazione scolastica ( e quindi oggetto della valutazione dei docenti ) non sono solo “gli apprendimenti” formali, ma anche “ la crescita in autonomia “ nella comunicazione, nella socializzazione e nello scambio relazionale.

 

            Negare il diploma di licenza media, basandosi solo su apprendimenti formali non elevati o scarsi, senza  per nulla tener conto degli altri tre obiettivi è palese violazione della specifica normativa sull’integrazione scolastica.

            Le associazioni continuano a chiedere al Ministero dell’Istruzione di attivare al più presto un piano di formazione-aggiornamento di tutti gli insegnanti curriculari  affinché non persistano in cattive prassi di integrazione scolastica, fra le quali anche quella di un facile rifiuto dello sforzo per far conseguire il diploma di licenza media.

 

            Le associazioni insistono fortemente, affinché la Regione Veneto, anche per l’intervento degli Assessori Grazia, formazione professionale, e De Poli, politiche sociali, voglia rivedere la propria circolare ed adeguarla ad una corretta lettura della L.n. 53/03.

 

            Ove ciò non si faccia immediatamente, risulterà chiaro che allora la L.n. 53/03 è, come denunciato da più parti ( ma fino ad oggi non condiviso da tutti ), una legge “classista” che si preoccupa solo del diritto allo studio ed al lavoro dei soli studenti che accedono ai licei, mandando al “macero” tutti gli altri che non potranno neppure più frequentare i soli corsi di formazione professionale.

 

            Se la logica ha ancora un senso, non si può pervenire ad altra conclusione. Sarebbe questa la beffa più grande che la legge di riforma Moratti avrebbe prodotto, oltre ai punti critici sollevati da più parti, di cui si può però discutere. Ma di tale beffa non è dato disquisire; essa sarebbe una perdita secca per tutta la società italiana a partire dal Veneto. E ci si augura che così non sia!

 

                                               Salvatore Nocera