REGIO DECRETO LEGGE
15 novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e
coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza
nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI
DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre
1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23
settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5
febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed
assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella
Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla
proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno
e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di
concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
· Art. 1. A qualsiasi ufficio od
impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate
da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche
se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente
decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla
libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli
relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani,
e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
· Art. 2. Delle Accademie, degli
Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte
persone di razza ebraica.
· Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti
alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di
razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e
medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
· Art. 4. Nelle scuole d'istruzione
media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di
autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto
della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché
alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
· Art. 5. Per i fanciulli di razza
ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola
elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per
l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di
razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per
gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un
commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale
potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi
stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento
della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con
opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale,
dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
· Art. 6. Scuole d'istruzione media
per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità
israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le
disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse
potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami
à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando
abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per
l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi
stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani,
eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle
scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere
di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza
ebraica.
· Art. 7. Per le persone di razza
ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente
gli alunni di razza ebraica.
· Art. 8. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli
per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal
servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di
quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza
italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3
del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente
corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza
ebraica decadono dall'abilitazione.
· Art. 9 Per l'insegnamento nelle
scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti
gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano
state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle
disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente
articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle
scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
· Art. 10. In deroga al precedente
art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi
universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici
a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica
agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati
nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della
Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un
titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente
articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che
vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
· Art. 11. Per l'anno accademico
1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori
universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli
statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore
per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data
posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
· Art. 12. I Regi decreti-legge 5
settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è
altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20
giugno 1935-XIII, n.1071.
· Art. 13. Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è
autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre
1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai,
Di Revel