REGIO DECRETO-LEGGE
7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI
DIO E PER LA VOLONTĀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessitā urgente ed
assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.
100;Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art.
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge č vietato agli
stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo.
- Art.
2. Agli effetti del presente decreto-legge č considerato ebreo colui che č
nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
- Art.
3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri
ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto
revocate.
- Art.
4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente
decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo
e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio
1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro
il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del
testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene
stabilite dalla legge.
- Art.
5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente
decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per
l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non č soggetto ad alcun
gravame nč in via amministrativa, nč in via giurisdizionale. Il presente
decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce,
Ministro per l'interno, proponente, č autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 7 settembre
1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini