REGIO DECRETO-LEGGE

7 settembre 1938-XVI, n. 1381


Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

 

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTĀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessitā urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tale decreto non č soggetto ad alcun gravame nč in via amministrativa, nč in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, č autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addė 7 settembre 1938-Anno XVI

Vittorio Emanuele, Mussolini