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12.05.2004

 


 
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (ICRC) SUL TRATTAMENTO DA PARTE DELLE FORZE DELLA COALIZIONE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA E DI ALTRE PERSONE PROTETTE DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA IN IRAQ DURANTE L’ARRESTO, LA DETENZIONE E GLI INTERROGATORI
FEBBRAIO 2004

 

INTRODUZIONE


1. La Commissione Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e’ stata incaricata dalle Parti Contraenti delle Convenzioni di Ginevra di controllare la piena applicazione e il rispetto della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra avente per oggetto il trattamento delle persone private della liberta’. Le informazioni contenute nel presente apporto si basano sulle accuse raccolte dalla ICRC nel corso di colloqui privati con persone private della liberta’ durante visite effettuate nei luoghi di internamento delle Forze della Coalizione tra il mese di marzo e il mese di novembre 2003. Il rapporto si basa anche su dichiarazioni di familiari delle persone private della liberta’.
2. Scopo del rapporto e’ di rendere note le informazioni raccolte dalla ICRC riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra, dei detenuti civili e di altre persone private della liberta’ durante l’arresto, il trasferimento, l’internamento e gli interrogatori.
3. Nella maggior parte dei casi le accuse di maltrattamenti facevano riferimento ad atti compiuti prima dell’internamento in regolari centri di internamento mentre le persone private della liberta’ erano in custodia delle autorita’ che le avevano arrestate o di agenti, militari o civili, dei servizi segreti.


TRATTAMENTO DURANTE L’ARRESTO


6. Gli arresti, cosi’ come descritti dalle accuse, tendevano a seguire una determinata modalita’ di azione. Le autorita’ facevano irruzione nelle case generalmente dopo il tramonto, abbattendo la porta, svegliando i residenti in maniera brusca, urlando ordini, costringendo i familiari a riunirsi in una stanza mentre il resto della casa veniva perquisita rompendo porte, armadi e altra mobilia. I sospetti venivano arrestati legando loro le mani dietro la schiena e incappucciandoli. Talvolta venivano arrestati tutti gli uomini adulti, anziani compresi. Spesso il trattamento consisteva nell’insultare, nel puntare i fucili, nel colpire e spingere con i fucili. Gli arrestati venivano condotti via con quanto indossavano al momento dell’arresto – talvolta in pigiama o in mutande – e non veniva loro permesso di prendere alcune cose essenziali: vestiario, medicinali, occhiali. Spesso durante l’arresto venivano confiscati gli oggetti personali senza il rilascio di una ricevuta.
7. Alcuni ufficiali dei servizi segreti della Forze della Coalizione hanno detto alla ICRC che, secondo le loro stime, tra il 70 e il 90% delle persone private della liberta’ in Iraq erano state arrestate per errore.


NOTIFICA ALLE FAMIGLIE E INFORMAZIONI PER GLI ARRESTATI


9. In quasi tutte le circostanze documentate dalla ICRC le autorita’ che hanno effettuato l’arresto non hanno fornito informazioni sulla loro identita’ ne’ hanno spiegato le cause dell’arresto. Analogamente, hanno raramente informato gli arrestati o le loro famiglie sul luogo in cui venivano condotti e per quanto tempo il che ha portato de facto ad una “scomparsa” degli arrestati per settimane o persino mesi.
11. A nove mesi dall’inizio dell’attuale conflitto non esiste ancora un soddisfacente e funzionante sistema di notifica alle famiglie delle persone arrestate o catturate sebbene ogni settimana gli arresti si contino a centinaia.
L’attuale sistema dei Centri di Informazione Generale istituiti sotto la responsabilita’ dei Centri di Coordinamento dell’Assistenza Umanitaria pur se rappresentano un progresso, rimangono inadeguati in quanto le famiglie che non vivono nelle citta’ non vi hanno accesso, gli elenchi messi a disposizione non sono completi e non riportano i frequenti trasferimenti da un luogo di internamento ad un altro.
La ICRC ha sollevato la questione ripetutamente dal marzo 2003 anche al massimo livello delle Forze di Coalizione nell’agosto 2003. Malgrado qualche miglioramento centinaia di famiglie hanno dovuto attendere settimane se non mesi prima di sapere dove si trovavano i loro familiari.
12. Analogamente i trasferimenti, i casi di malattia al momento dell’arresto, i decessi, le fughe o i rimpatri continuano ad essere notificati in maniera insufficiente dalle Forze della Coalizione alle famiglie malgrado le disposizioni della legge umanitaria internazionale.
13. In conformita’ con le disposizioni della Terza Convenzione di Ginevra (artt. 70, 122, 123) e della Quarta Convenzione di Ginevra (artt. 106, 136, 137, 138, 140) la ICRC ricorda alle Forze della Coalizione dell’obbligo derivante dal Trattato di informare prontamente le famiglie di tuti i prigionieri di guerra o di altre persone protette catturate o arrestate. Entro una settimana i prigionieri di guerra e i civili internati debbono riempire schede di cattura o internamento indicando come minimo la cattura/arresto, l’indirizzo (luogo di detenzione/internamento) e lo stato di salute. Queste schede debbono essere inoltrate il piu’ rapidamente possibile.
14. Il medesimo obbligo di notifica alle famiglie si applica per i trasferimenti, i casi di malattia, i decessi, le fughe e i rimpatri. Tutti questi avvenimenti vanno notificati alla ICRC ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra.


TRATTAMENTO DURANTE IL TRASFERIMENTO E L’INIZIALE CUSTODIA


15. La ICRC ha raccolto diverse accuse di maltrattamenti dopo l’arresto, talvolta durante il trasferimento dal luogo dell’arresto alla prima struttura di internamento. Questi maltrattamenti normalmente cessavano una volta che le persone raggiungevano una struttura di internamento regolare quali Camp Cropper, Camp Bucca o Abu Ghraib. La ICRC ha raccoltom anche accuse di morte a causa delle dure condizioni di internamento e dei maltrattamenti durante l’iniziale custodia.
16. Una accusa raccolta dalla ICRC riguardava l’arresto di nove uomini da parte delle Forze della Coalizione in un albergo di Bassora il 13 settembre 2003. Dopo l’arresto gli uomini sono stati fatti inginocchiare, faccia e mani a terra nella posizione della preghiera. I soldati hanno confiscato il loro denaro senza rilasciare una ricevuta. I sospetti sono stati portati ad Al-Hakimiya e poi picchiati selvaggiamente dal personale delle Forze della Coalizione. Uno degli arrestati e’ morto a seguito dei maltrattamenti. Il “certificato internazionale di morte” parlava di “arresto cardiocircolatorio e asfissia” . Quanto alle cause erano indicate come “ignote”.
17. Durante una visita della ICRC a Camp Bucca il 22 settembre 2003, una persona di 61 anni privata della liberta’ dichiarava di essere stata legata, incappucciata e costretta e sedere su una superficie molto calda, presumibilmente il motore di un veicolo. La vittima aveva perso coscienza.
18. Nell’ottobre 2003 la ICRC ha esaminato un’altra persona privata della liberta’ nella sezione “detenuti di massima sicurezza” che era stata sottoposta al medesimo trattamento. Le bruciature riportate avevano reso necessari tre mesi di ricovero in ospedale. All’epoca del colloquio era stato da poco dimesso dall’ospedale. Aveva subito diversi trapianti di pelle, gli era stato amputato l’indice della mano destra e non era in grado di usare il mignolo della mano sinistra a causa delel bruciature.
19. Durante il trasporto successivo all’arresto le persone venivano quasi sempre incappucciate e legate. Occasionalmente presentavano ematomi o lesioni compatibili con ripetute frustate o percosse.
La ICRC ha anche raccolto accuse di decessi a seguito delle dure condizioni di internamento, dei maltrattamenti, della mancanza di assistenza medica, in particolare nella prigione di Tikrit gia’ nota con il nome di Scuola Islamica Saddam Hussein.
22. Alcuni ufficiali dei servizi segreti militari delle Forze della Coalizione hanno detto alla ICRC che i diffusi maltrattamenti durante l’arresto, l’internamento iniziale e l’”interrogatorio tattico” erano dovuti all’assenza di agenti della polizia militare con il compito di controllare il comportamento e le attivita’ delle unita’ combattenti e alla mancanza di esperienza degli ufficiali dei servizi segreti incaricati dell’”interrogatorio tattico”.
In conformita’ con le disposizioni del diritto internazionale umanitario che obbliga le Forze della Coalizione a trattare i prigionieri di guerra e le altre persone protette in maniera umana e a proteggerli da atti di violenza, intimidazione e insulti (Artt. 13, 14, 17, 87, Terza Convenzione di Ginevra, articoli 5, 27, 31, 32, 33 Quarta Convenzione di Ginevra), la ICRC chiede alle autorita’ delle Forze della Coalizione di rispettare in ogni momento la dignita’ umana, l’integrita’ fisica e la sensibilita’ culturale di tutte le persone private della liberta’.


TRATTAMENTO DURANTE GLI INTERROGATORI


24. I maltrattamenti del personale delle Forze della Coalizione durante gli interrogatori non erano sistematici eccezion fatta per le persone sospettate di reatri contro la sicurezza o ritenute preziose a livello di “intelligence”. In questi casi le persone venivano sottoposte a tuta una serie di maltrattamenti che andavano dagli insulti e dalle umiliazioni alla coercizione sia fisica che psicologica che talvolta arrivava alla tortura allo scopo di costringerli a collaborare. In alcuni casi, come nella sezione dei servizi segreti militari di Abu Ghraib, i metodi di coercizione fisica e psicologica sembravano parte delle normali procedure operative impiegate dal persone dei servizi segreti militari per ottenere confessioni o informazioni.


METODI DI MALTRATTAMENTO


25. I metodi di maltrattamento piu’ frequentemente impiegati includevano:
- l’incappucciamento allo scopo di disorientare i prigionieri e di non farli respirare liberamente; inoltre l’incappucciamento consentiva al personale di rimanere anonimo e quindi di agire impunemente. L’incappucciamento durava da poche ore fino a 2-4 giorni consecutivi;
- percosse con oggetti duri (compresi pistole e fucili), schiaffi, pugni, calci in varie parti del corpo;
- schiacciare la faccia a terra con gli stivali;
- minacce (di maltrattamenti, di rappresaglie contro le famiglie, di imminente esecuzione o di trasferimento a Guantanamo);
- permanenza completamente nudi in una cella di isolamento buia che talvolta era una latrina;
- permanenza in cella di isolamento unitamente a minacce, privazione del sonno, del cibo e dell’acqua, accesso minimo alle docce, mancato accesso all’aria aperta e divieto di contatti con altri prigionieri;
- esibizione dei prigionieri nudi fuori delle celle davanti ad altre persone private della liberta’ e alle guardie, talvolta incappucciati con biancheria intima femminile;
- atti di umiliazione come essere obbligati a stare in piedi nudi contro la parete della cella o con biancheria intima femminile sulla testa per periodi di tempo prolungati anche alla presenza di guardie di sesso femminile e talvolta fotografati in queste posizioni;
- essere legati per diverse ore al giorno e per diversi giorni con la manette alle sbarre della cella in condizioni umilianti (nudi o in mutande);
- essere esposti incappucciati a musica ad alto volume, essere esposti per diverse ore al sole anche nel momento piu’ caldo della giornata con temperature che raggiungo i 50° centigradi;
- essere costretti a rimanere per periodi prolungati in posizioni sfibranti.


SEZIONE SERVIZI SEGRETI MILITARI, “CENTRO CORREZIONALE DI ABU GHRAIB”


27. Verso la meta’ di ottobre 2003 la ICRC ha visitato le persone private della liberta’ sottoposte a interrogatori da personale dei servizi segreti militari nella Unita 1A, “sezione isolamento” del Centro Correzionale di Abu Ghraib. Durante la visita i delegati hanno potuto documentare direttamente una serie di metodi usati per garantire la collaborazione delle persone private della liberta’. In particolare hanno assistito alla pratica di tenere le persone private della liberta’ completamente nude in celle di cemento vuote e nel buio piu’ assoluto per diversi giorni consecutivi. Dopo aver assistito a questi casi la ICRC ha interrotto le visite e chiesto una spiegazione alle autorita’. L’ufficiale dei servizi segreti militari incaricato dell’interrogatorio ha spiegato che questa pratica era “parte del processo”. Il processo consisteva nel premiare i soggetti con capi di vestiario, articoli igienici, luce nelle celle in cambio della “collaborazione”.
La ICRC ha documentato altre forme di maltrattamento tra cui minacce, insulti, violenza verbale, privazione del sonno a causa della musica ad alto volume e delle celle continuamente illuminate e prive di finestre. Alcune persone private della liberta’ presentavano sintomi psicologici compatibili con tali accuse. Il delegato medico della ICRC ha esaminato persone internate che presentavano segni di difficolta’ di concentrazione, problemi di memoria, difficolta’ ad esprimersi, discorsi incoerenti, reazioni ansiose, comportamento anormale e tendenze suicide. Una persona tenuta in isolamento esaminata dalla ICRC non rispondeva agli stimoli verbali e dolorosi. Il ritmo cardiaco era di 120 battiti al minuto e quello respiratorio di 18 atti respiratori al minuto.
Secondo le accuse durante gli interrogatori le persone private della liberta’ non venivano messe al corrente in ordine al motivo del loro arresto. Erano spesso interrogati senza sapere di cosa erano accusati. Il trattamento tendeva a variare a seconda del grado di collaborazione.


UMM QASR (JFIT) E CAMP BUCCA (JIF/ICE)


28. Sin dalla creazione del campo di Umm Qasr e del successivo Camp Bucca, le persone private della liberta’ e sottoposte a interrogatorio arrestate dalle forze armate britanniche, danesi, olandesi o italiane, venivano segregate dagli altri internati in una sezione separata del campo. La sezione chiamata Joint Field Intelligence Team (JFIT) era inizialmente gestita dalle forze armate britanniche. Il 7 aprile la sua amministrazione e’ stata ceduta alle forze armate americane che l’hanno ribattezzata Joint Interrogation Facility/Interrogation Control Element (JIF/ICE). Il 25 settembre 2003 l’amministrazione e’ stata riconsegnata alle forze armate britanniche.
29. Le persone interrogate in questa sezione erano accusate di attacchi contro le forze della Coalizione o di essere utili per ragioni di “intelligence”.
30. Inizialmente i detenuti venivano trattati dalle guardie con generale disprezzo e con manifestazioni di violenza: ordini urlati, insulti, calci, colpi con il calcio del fucile, spintonamenti. Per tutta la durata dell’interrogatorio erano ammanettati e incappucciati. L’incappucciamento sembrava giustificato a ragioni di sicurezza ma faceva anche parte delle normali tecniche di intimidazione usate dal personale dei servizi segreti militari per spaventare i prigionieri e indurli a collaborare. Le condizioni dell’internamento miglioravano a seconda del grado di collaborazione.
31. Le persone private della liberta’ interrogate dal personale delle Forze della Coalizione erano soggette a frequenti insulti e minacce, sia fisiche che verbali. Le guardie puntavano il fucile contro la tempia o la testa o lo stomaco e minacciavano i prigionieri di trasferirli a Guantanamo, di ucciderli o di tenerli in stato di internamento a tempo indeterminato.


PRECEDENTI INIZIATIVE DELLA ICRC NEL 2003 SULLA QUESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI


32. Il 1° aprile la ICRC ha informato verbalmente il consigliere politico del Comandante delle forze armate britanniche presso il Comando centrale delle Forze della Coalizione a Doha sui metodi di maltrattamento impiegati dal personale dei servizi segreti militari nel coso degli interrogatori presso il campo di internamento di Umm Qasr. A seguito di questo intervento non si e’ piu0’ fatto ricorso all’incappucciamento e all’uso di manette.
33. Nel maggio 2003 la ICRC ha inviato alle Forze della Coalizione un memorandum basato su oltre 200 accuse di maltrattamento di prigionieri di guerra durante la cattura e gli interrogatori. Le accuse erano suffragate da lesioni sul corpo osservate dal delegato medico.
34. All’inizio di luglio la ICRC ha inviato alle Forze della Coalizione un documento di lavoro che esponeva in dettaglio circa 50 accuse di maltrattamento nella sezione dei servizi segreti militari di Camp Cropper presso l’Aeroporto Internazionale di Baghdad. I maltrattamenti includevano minacce contro i prigionieri e le loro famiglie, ricorso a posizioni sfibranti, uso di manette, puntare il fucile contro i prigionieri, colpirli col calcio del fucile, schiaffi, pugni, prolungata esposizione al sole, e isolamento in celle buie. In un caso una persona arrestata a casa perche’ sospettata di aver preso parte ad un attacco contro le Forze della Coalizione durante l’interrogatorio in una localita’ vicino a Camp Cropper sostiene di essere stata percossa, incappucciata, minacciata di essere torturata e uccisa. Le guardie gli hanno urinato addosso, l’hanno presa a calci in testa e sulla schiena, le hanno legato con un fazzoletto una palla da baseball in bocca e l’hanno privata del sonno per quattro giorni consecutivi. Quando il prigioniero ha minacciato di fare rapporto alla Croce Rossa e’ stato picchiato ancora di piu’.


ACCUSE DI MALTRATTAMENTI DA PARTE DELLA POLIZIA IRACHENA


35. La ICRC ha anche raccolto una copiosa serie di accuse relative ad abuso di potere e maltrattamenti di persone private della liberta’ in custodia della polizia irachena. Diverse persone private della liberta’ hanno dichiarato di essere state costrette a firmare una dichiarazione che non avevano nemmeno letto. Spesso la polizia irachena consegnava gli arrestati alle Forze della Coalizione sulla base di accuse infondate.
36. All’inizio di giugno 2003, ad esempio, un gruppo di persone e’ stato condotto dopo l’arresto nella ex accademia di polizia. Qui sarebbero stati incappucciati, ammanettati e costretti a stare in piedi contro la parete mentre un poliziotto gli puntava la pistola alla testa e fingeva di sparare. Inoltre sono stati sottoposti a scosse elettriche. I poliziotti hanno minacciato di violentare la moglie di un prigioniero. I prigionieri sono stati costretti a lasciare l’impronta digitale sulle presunte confessioni e poi trasferiti alle Forze della Coalizione in attesa del processo.
37. La ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che i prigionieri di guerra e altre persone protette in custodia delle forze di occupazione debbono essere trattati umanamente; non debbono essere sottoposti a trattamento crudele o degradante e debbono essere protetti dagli atti di violenza (Artt. 13, 14 della Terza Convenzione di Ginevra; art. 27 della Quarta Convenzione di Ginevra). Le confessioni estorte con la coercizione o la tortura non possono essere usate come prova di colpevolezza (Art. 99 della Terza Convenzione di Ginevra; art. 31 della Quarta Convenzione di Ginevra). Queste violazioni del diritto umanitario internazionale andrebbero indagate accuratamente per accertare le responsabilita’ e perseguire i colpevoli (art. 129 della Terza Convenzione di Ginevra e art. 146 della Quarta Convenzione di Ginevra).


TRATTAMENTO NEI CENTRI DI INTERNAMENTO REGOLARI


Condizioni generali di trattamento
38. La ICRRC ha ritenuto il trattamento delle persone private della liberta’ presso i centri di internamento regolari da parte del personale delle Forze della Coalizione corretto con poche eccezioni occasionali.
39. ……
40. La ICRC ha occasionalmente rilevato che persone private della liberta’ venivano schiaffeggiate, strattonate o spinte a terra a causa della difficolta’ di comunicazione, di mancanza di rispetto da parte delle guardie e dalla riluttanza dei prigionieri ad eseguire gli ordini.
41. Le misure disciplinari includevano l’ammanettamento, lo stare seduti o in piedi o accovacciati sulla sabbia sotto il sole fino a 3-4 ore a seconda della gravita’ dell’atto di indisciplina; la temporanea sospensione della distribuzione di sigarette e la temporanea segregazione in apposite sezioni di isolamento.
42. ……
Sezione “detenuti di massima sicurezza”, Aeroporto Internazionale di Baghdad
43. Dal giugno 2003 oltre cento “detenuti di massima sicurezza” sono stati tenuti per quasi 23 ore al giorno in assoluto isolamento in piccole celle di cemento prive di luce. Questo regime di isolamentio impediva il contato con altri prigionieri, guardie e familiari. Le persone ancora soggette ad interrogatorio continuavano ad essere internate in regime di assoluta “segregazione” (potevano fare esercizi fuori della cella per venti minuti al giorno e andare al bagno da soli).
Il 30 ottobre 2003 la ICRC ha scritto alle autorita’ responsabili del Centro di Detenzione raccomandando che il regime di internamento fosse in linea con quanto disposto dalle Convenzioni di Ginevra.
44. L’isolamento per mesi in celle prive di luce per quasi 23 ore al giorno e’ piu’ severo delle forme di internamento previste dalla Terza e dalla Quarta Convenzione di Ginevra. La ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione in Iraq che l’internamento di questo tipo e’ contrario agli artt. 21, 25, 89, 90, 95 e 103 della Terza Convenzione di Ginevra e agli artt. 27, 41, 42, 78, 82, 118, 125 della Quarta Convenzione di Ginevra. La ICRC raccomanda alle autorita’ delle Forze della Coalizione di istituire un regime di internamento che garantisca il rispetto dell’integrita’ psicologica e della dignita’ umana delle persone private della liberta’.


USO ECCESSIVO E SPROPORZIONATO DELLA FORZA CONTRO PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’


45. Dal marzo 2003 la ICRC ha registrato un certo numero di incidenti in cui le guardie hanno sparato a persone private della liberta’:
Camp Cropper, 24 maggio 2003: nel corso di uno sciopero della fame una persona privata della liberta’ e’ stata ferita con un colpo di arma da fuoco.
Camp Croppe, 9 giugno 2003: sei persone private della liberta’ sono state ferite da colpi d’arma da fuoco mentre tentavano di organizzare una dimostrazione.
Camp Cropper, 12 giugno 2003: Due o forse tre persone private della liberta’ sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco mentre tentavano la fuga. Una di loro, Akheel Abd Al-Hussein di Baghdad, e’ stato ferito e successivamente e’ morto in ospedale.
Abu Ghraib, 13 giugno 2003: In occasione di una sommossa le guardie di tre torrette di controllo hanno aperto il fuoco contro i dimostranti ferendo sette persone e uccidendo Alaa Jasim Hassan. L’indagine condotta dalle autorita’ e’ giunta alla conclusione che “la decisione di aprire il fucoo era giustificata in quanto le guardie delle torrette di controllo avevano temuto per la vita delle guardie che si trovavano nel cortile”.
Abu Ghraib, fine giugno 2003: Durante una manifestazione di protesta un prigioniero e’ stato ferito da colpi d0’arma da fuoco.
Abu Ghraib, 24 novembre 2003: Durante una sommossa quattro detenuti sono stati uccisi dalle guardie della polizia militare americana.
Camp Bucca, 16-22 aprile 2003: i delegati della ICRC hanno assistito ad una sparatoria che ha causato la morte di una persona privata della liberta’ e ferite ad un’altra.
Camp Bucca, 22 settembre 2003: a seguito di una manifestazione di protesta in una sezione del campo, una guardia della torretta di controllo ha aperto il fuoco contro una persona che sembra stesse scagliando delle pietre. La persona e’ stata ferita al petto. Un delegato della Croce Rossa e un interprete hanno assistito a gran parte dell’accaduto. In nessn momento i prigionieri e la persona colpita dal proiettile hanno rappresentato una grave minaccia per la vita o la sicurezza delle guardie che avrebbero potuto reagire con misure meno brutali.
46. Questi incidenti sono stati oggetto di indagini sommarie da parte delle Forze della Coalizione. Tutte le indagini sono giunte alla conclusione che il ricorso alle armi era stato legittimo. In tutti i casi avrebbero potuto essere utilizzate misure meno estreme per reprimere i disordini e impedire la fuga.
47. In relazione all’incidente del 22 settembre 2003, la ICRC ha scritto il 23 ottobre al Comandante della 800esima Brigata di Polizia Militare e ha raccomandato l’adozione di misure di controllo conformi alle regole e ai principi della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra.
48. Sin dal maggio 2003 la ICRC ha ripetutamente raccomandato alle Forze della Coalizione di impiegare metodi non letali per far fronte alle dimostrazioni, alle sommosse o ai tentativi di fuga.
49. La ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che l’impiego di armi da fuoco contro persone private della liberta’, specialmente contro chi tenta la fuga, e’ una misura estrema che non deve essere sproporzionata rispetto al legittimo obiettovo che si intende raggiungere e deve essere sempre preceduta da un avvertimento adeguato alle circostanze (Art. 42 della Terza Convenzione di Ginevra). In ogni circostanza in cui si fa’ ricorso alle armi da fuoco, deve essere immediatamente presentato un rapporto alle autorita’ competenti. In caso di morti o feriti di prigionieri per mano di sentinelle o che si ritiene siano avvenuti per mano di sentinelle debbono essere avviate adeguate indagini che debbono garantire il perseguimento di tutti i responsabili (art. 121 della Terza Convenzione di Ginevra; art. 131 della Quarta Convenzione di Ginevra).
(Segue rapporto della Croce Rossa)


SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI PRIVATI APPARTENENTI A PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’


50. La ICRC ha raccolto numerose accuse di sequestro e confisca di beni privati (denaro, automobili e altri oggetti di valore) da parte delle Forze della Coalizione nel corso degli arresti. Solo in pochi casi sono state rilasciate ricevute agli arrestati o alle loro famiglie. Questo comportamento era considerato dalle persone private della liberta’ alla stregua di un furto o di un saccheggio.
51. A Camp Cropper, Camp Bucca e Abu Ghraib e’ stato gradualmente messo a punto un sistema mediante il quale gli oggetti personali in possesso delle persone private della liberta’ al momento dell’arrivo in queste strutture che non potevano tenere con loro (denaro, altri oggetti preziosi, vestiario, documenti di identita’) venivano registrati e conservati fino al rilascio. In questi casi veniva generalmente rilasciata una ricevuta. Tuttavia questo sistema non teneva conto degli oggetti confiscati durante l’arresto.
52. A seguito dei danni alle proprieta’ causati durante le irruzioni nelle abitazioni da parte delle Forze della Coalizione e delle lagnanze in merito alla pensione o agli stipendi, le Forze della Coalizione hanno istituito un sistema di risarcimento aperto a tutti, compresi gli internati e i normali cittadini. Le domande vanno indirizzate ai Centri Generali di Informazione istituiti sotto la responsabilita’ dei Centri di Coordinamento dell’Assistenza Umanitaria.
53. In conformita’ con le disposizioni giuridiche internazionali la ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che il saccheggio e’ proibito dal diritto umanitario internazionale (Art. 33 della Quarta Convenzione di Ginevra), che le proprieta’ private non possono essere confiscate (art. 46.2, Convenzione dell’Aja del 1907, nr. IV) e che un esercito di occupazione puo’ impadronirsi solamente del denaro, dei fondi e dei titoli negoziabili di proprieta’ dello Stato (art. 53, Convenzione dell’Aja del 1907, nr. IV).


ESPOSIZIONE DEGLI INTERNATI/DETENUTI A COMPITI PERICOLOSI


54. Il 3 settembre 2003 a Camp Bucca tre persone private della liberta’ personale sono state gravemente ferite dall’esplosione di una bomba a grappolo. Facevano parte di un gruppo di dieci persone coinvolte volontariamente nel lavoro di bonifica del terreno vicino al filo spinato del campo. Le ferite hanno comportato amputazioni degli arti.
55. Il 23 ottobre 2003 la ICRC ha scritto all’ufficiale comandante della 800esima Brigata di Polizia Militare per chiedere una indagine sull’incidente. La ICRC ha chiesto alle Forze della Coalizione di non impiegare persone private della liberta’ personale in mansioni pericolose.
56. La ICRC raccomanda alle autorita’ delle Forze della Coalizione di risarcire adeguatamente le tre vittime come previsto dalla Terza e dalla Quarta Convenzione di Ginevra (art. 68 della Terza Convenzione di Ginevra e art. 95 della Quarta Convenzione di Ginevra).


PROTEZIONE DAI BOMBARDAMENTI DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’


57. Sin dalla riapertura ad opera delle Forze della Coalizione la prigione di Abu Ghraib e’ stata frequentemente oggetto di bombardamenti notturni con mortai e altri armi che in diverse occasioni hanno portato alla morte o al ferimento di persone private della liberta’. Durante il mese di luglio il Comandante della struttura ha registrato almeno 25 attacchi. Il 16 agosto un proiettile di mortaio ha colpito la prigione uccidendo almeno cinque prigionieri e ferendone 67. Una delegazione della ICRC ha visitato Abu Ghraib il 17 agosto e ha notato la mancanza di misure protettive: mentre il personale delle Forze della Coalizione viveva in edifici di cemento, tutte le persone private della liberta’ erano alloggiate sotto tende prive di qualunque protezione.
Dopo questi attacchi le misure di sicurezza intorno alla prigione sono state rafforzate. Tuttavia le iniziative prese per garantire la protezione delle persone private della liberta’ sono rimaste insufficienti.
58. In conformita’ con le disposizioni del diritto umanitario internazionale, la ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che non debbono collocare centri di internamento in aree particolarmente esposte ai pericoli della guerra (art. 23.1 della Terza Convenzione di Ginevra e art. 83 della Quarta Convenzione di Ginevra. In tutti i luoghi di internamento esposti a incursioni aeree o ad altri pericoli della guerra debbono essere presenti rifugi tali a garantire, per numero e struttura, la necessaria protezione. In caso di allarme gli internati debbono essere liberi di entrare nei rifugi il piu’ rapidamente possibile (art. 23.2 della Terza Convenzione di Ginevra e art. 88 della Quarta Convenzione di Ginevra). Quando un luogo di internamento e’ ritenuto non sicuro, i prigionieri vanno trasferiti in altri luoghi di internamento che offrano adeguate condizioni di sicurezza ai sensi della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra.


CONCLUSIONI


59. Il rapporto della ICRC documenta gravi violazioni del diritto umanitario internazionale in relazione alle condizioni di trattamento delle persone private della liberta’ sotto la custodia delle Forze della Coalizione in Iraq. In particolare stabilisce che le persone private della liberta’ corrono il rischio di essere sottoposte ad un processo di coercizione fisica e psicologica che in alcuni casi sostanzia la vera e propria tortura nelle prime fasi del processo di internamento.
60. Una volta terminati gli interrogatori, le condizioni di trattamento delle persone private della liberta’ generalmente migliorano, eccezion fatta per la sezione “detenuti di massima sicurezza” presso l’Aeroporto Internazionale di Baghdad dove le persone private della liberta’ sono state tenute per quasi 23 ore al giorno in isolamento in piccole celle di cemento prive di luce, un regime di internamento contrario alle disposizioni della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra.
61. Durante l’internamento le persone private della liberta’ rischiano anche di essere oggetto di un uso sproporzionato ed eccessivo della forza da parte delle autorita’ carcerarie nel tentativo di ristabilire l’ordine in caso di sommosse o di impedire le fughe.
62. Un’altra grave violazione del diritto umanitario internazionale descritta dal rapporto e’ l’incapacita’ o la mancanza di volonta’ delle Forze della Coalizione di istituire un sistema di notifiche degli arresti a beneficio delle famiglie delle persone private della liberta’ in Iraq. Questa violazione del diritto umanitario internazionale e’ causa di gravi sofferenze per le persone private della liberta’ e per i loro familiari che temono che i loro congiunti siano morti. Il comportamento incurante delle Forze della Coalizione e la loro incapacita’ di fornire rapidamente informazioni precise sulle persone private della liberta’ alle famiglie interessate, influisce seriamente sull’immagine delle Potenze Occupanti tra la popolazione irachena.
63. Oltre alle raccomandazioni contenute nel rapporto e relative alle condizioni di internamento, alle informazioni che debbono essere date alle persone private della liberta’ all’atto dell’arresto e alla necessita’ di indagare sulle eventuali violazioni del diritto umanitario internazionale e di perseguire gli eventuali responsabili, la ICRC desidera ricordare in modo particolare alle Forze della Coalizione il loro dovere:
- di rispettare in ogni momento la dignita’ umana, l’integrita’ fisica e la sensibilita’ culturale delle persone private della liberta;
- di istituire un sistema di notifiche degli arresti per garantire che le famiglie delle persone private della liberta’ vengano prontamente informate;
- di impedire tutte le forme di maltrattamento e di coercizione morale o fisica delle persone private della liberta’ durante gli interrogatori;
- di informare le autorita’ responsabili degli arresti o della detenzione che causare gravi lesioni o gravi danni alla salute delle persone protette e’ vietato dalla Terza e dalla Quarta Convenzione di Ginevra;
- di organizzare un regime di internamento tale da garantire il rispetto dell’integrita’ psicologica e della dignita’ umana delle persone private della liberta’;
- di garantire che le autorita’ combattenti che eseguono gli arresti e il personale incaricato di gestire le strutture di internamento ricevano un adeguato addestramento che consenta loro di operare in maniera idonea e di eseguire le proprie mansioni senza ricorso a maltrattamenti o ad uso eccessivo della forza.
Le pratiche descritte nel presente rapporto sono vietate dal diritto umanitario internazionale. Le Forze della Coalizione debbono valutare il rapporto con la massima attenzione. In particolare le Forze della Coalizione dovrebbero rivedere le loro politiche e pratiche, adottare misure correttive e migliorare il trattamento dei prigionieri di guerra e di altre persone protette che si trovano sotto la loro autorita’. Questo rapporto fa’ parte di un dialogo bilaterale e confidenziale intrapreso dalla ICRC con le Forze della Coalizione. In futuro la ICRC continuera’ il suo dialogo bilaterale e confidenziale con le Forze della Coalizione in conformita’ con le disposizioni del diritto umanitario internazionale sulle base della verifica delle condizioni di arresto, interrogatorio e internamento delle persone private della liberta’ e sotto la custodia delle Forze della Coalizione.


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Traduzione di Carlo Antonio Biscotto