12.05.2004
RAPPORTO DELLA
COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (ICRC) SUL TRATTAMENTO DA PARTE
DELLE FORZE DELLA COALIZIONE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA E DI ALTRE PERSONE
PROTETTE DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA IN IRAQ DURANTE L’ARRESTO, LA DETENZIONE
E GLI INTERROGATORI
FEBBRAIO 2004
INTRODUZIONE
1. La Commissione Internazionale della Croce Rossa (ICRC) e’ stata incaricata
dalle Parti Contraenti delle Convenzioni di Ginevra di controllare la piena
applicazione e il rispetto della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra
avente per oggetto il trattamento delle persone private della liberta’. Le
informazioni contenute nel presente apporto si basano sulle accuse raccolte
dalla ICRC nel corso di colloqui privati con persone private della liberta’
durante visite effettuate nei luoghi di internamento delle Forze della
Coalizione tra il mese di marzo e il mese di novembre 2003. Il rapporto si basa
anche su dichiarazioni di familiari delle persone private della liberta’.
2. Scopo del rapporto e’ di rendere note le informazioni raccolte dalla ICRC
riguardo al trattamento dei prigionieri di guerra, dei detenuti civili e di
altre persone private della liberta’ durante l’arresto, il trasferimento,
l’internamento e gli interrogatori.
3. Nella maggior parte dei casi le accuse di maltrattamenti facevano
riferimento ad atti compiuti prima dell’internamento in regolari centri di
internamento mentre le persone private della liberta’ erano in custodia delle
autorita’ che le avevano arrestate o di agenti, militari o civili, dei servizi
segreti.
TRATTAMENTO DURANTE L’ARRESTO
6. Gli arresti, cosi’ come descritti dalle accuse, tendevano a seguire una
determinata modalita’ di azione. Le autorita’ facevano irruzione nelle case
generalmente dopo il tramonto, abbattendo la porta, svegliando i residenti in
maniera brusca, urlando ordini, costringendo i familiari a riunirsi in una
stanza mentre il resto della casa veniva perquisita rompendo porte, armadi e
altra mobilia. I sospetti venivano arrestati legando loro le mani dietro la
schiena e incappucciandoli. Talvolta venivano arrestati tutti gli uomini
adulti, anziani compresi. Spesso il trattamento consisteva nell’insultare, nel
puntare i fucili, nel colpire e spingere con i fucili. Gli arrestati venivano
condotti via con quanto indossavano al momento dell’arresto – talvolta in
pigiama o in mutande – e non veniva loro permesso di prendere alcune cose
essenziali: vestiario, medicinali, occhiali. Spesso durante l’arresto venivano
confiscati gli oggetti personali senza il rilascio di una ricevuta.
7. Alcuni ufficiali dei servizi segreti della Forze della Coalizione hanno
detto alla ICRC che, secondo le loro stime, tra il 70 e il 90% delle persone
private della liberta’ in Iraq erano state arrestate per errore.
NOTIFICA ALLE FAMIGLIE E INFORMAZIONI PER GLI ARRESTATI
9. In quasi tutte le circostanze documentate dalla ICRC le autorita’ che hanno
effettuato l’arresto non hanno fornito informazioni sulla loro identita’ ne’
hanno spiegato le cause dell’arresto. Analogamente, hanno raramente informato
gli arrestati o le loro famiglie sul luogo in cui venivano condotti e per
quanto tempo il che ha portato de facto ad una “scomparsa” degli arrestati per
settimane o persino mesi.
11. A nove mesi dall’inizio dell’attuale conflitto non esiste ancora un
soddisfacente e funzionante sistema di notifica alle famiglie delle persone
arrestate o catturate sebbene ogni settimana gli arresti si contino a
centinaia.
L’attuale sistema dei Centri di Informazione Generale istituiti sotto la
responsabilita’ dei Centri di Coordinamento dell’Assistenza Umanitaria pur se
rappresentano un progresso, rimangono inadeguati in quanto le famiglie che non
vivono nelle citta’ non vi hanno accesso, gli elenchi messi a disposizione non
sono completi e non riportano i frequenti trasferimenti da un luogo di
internamento ad un altro.
La ICRC ha sollevato la questione ripetutamente dal marzo 2003 anche al massimo
livello delle Forze di Coalizione nell’agosto 2003. Malgrado qualche
miglioramento centinaia di famiglie hanno dovuto attendere settimane se non
mesi prima di sapere dove si trovavano i loro familiari.
12. Analogamente i trasferimenti, i casi di malattia al momento dell’arresto, i
decessi, le fughe o i rimpatri continuano ad essere notificati in maniera
insufficiente dalle Forze della Coalizione alle famiglie malgrado le
disposizioni della legge umanitaria internazionale.
13. In conformita’ con le disposizioni della Terza Convenzione di Ginevra
(artt. 70, 122, 123) e della Quarta Convenzione di Ginevra (artt. 106, 136,
137, 138, 140) la ICRC ricorda alle Forze della Coalizione dell’obbligo
derivante dal Trattato di informare prontamente le famiglie di tuti i
prigionieri di guerra o di altre persone protette catturate o arrestate. Entro
una settimana i prigionieri di guerra e i civili internati debbono riempire
schede di cattura o internamento indicando come minimo la cattura/arresto,
l’indirizzo (luogo di detenzione/internamento) e lo stato di salute. Queste
schede debbono essere inoltrate il piu’ rapidamente possibile.
14. Il medesimo obbligo di notifica alle famiglie si applica per i
trasferimenti, i casi di malattia, i decessi, le fughe e i rimpatri. Tutti
questi avvenimenti vanno notificati alla ICRC ai sensi della Quarta Convenzione
di Ginevra.
TRATTAMENTO DURANTE IL TRASFERIMENTO E L’INIZIALE CUSTODIA
15. La ICRC ha raccolto diverse accuse di maltrattamenti dopo l’arresto, talvolta
durante il trasferimento dal luogo dell’arresto alla prima struttura di
internamento. Questi maltrattamenti normalmente cessavano una volta che le
persone raggiungevano una struttura di internamento regolare quali Camp
Cropper, Camp Bucca o Abu Ghraib. La ICRC ha raccoltom anche accuse di morte a
causa delle dure condizioni di internamento e dei maltrattamenti durante
l’iniziale custodia.
16. Una accusa raccolta dalla ICRC riguardava l’arresto di nove uomini da parte
delle Forze della Coalizione in un albergo di Bassora il 13 settembre 2003.
Dopo l’arresto gli uomini sono stati fatti inginocchiare, faccia e mani a terra
nella posizione della preghiera. I soldati hanno confiscato il loro denaro
senza rilasciare una ricevuta. I sospetti sono stati portati ad Al-Hakimiya e
poi picchiati selvaggiamente dal personale delle Forze della Coalizione. Uno
degli arrestati e’ morto a seguito dei maltrattamenti. Il “certificato
internazionale di morte” parlava di “arresto cardiocircolatorio e asfissia” .
Quanto alle cause erano indicate come “ignote”.
17. Durante una visita della ICRC a Camp Bucca il 22 settembre 2003, una
persona di 61 anni privata della liberta’ dichiarava di essere stata legata,
incappucciata e costretta e sedere su una superficie molto calda, presumibilmente
il motore di un veicolo. La vittima aveva perso coscienza.
18. Nell’ottobre 2003 la ICRC ha esaminato un’altra persona privata della
liberta’ nella sezione “detenuti di massima sicurezza” che era stata sottoposta
al medesimo trattamento. Le bruciature riportate avevano reso necessari tre
mesi di ricovero in ospedale. All’epoca del colloquio era stato da poco dimesso
dall’ospedale. Aveva subito diversi trapianti di pelle, gli era stato amputato
l’indice della mano destra e non era in grado di usare il mignolo della mano
sinistra a causa delel bruciature.
19. Durante il trasporto successivo all’arresto le persone venivano quasi
sempre incappucciate e legate. Occasionalmente presentavano ematomi o lesioni
compatibili con ripetute frustate o percosse.
La ICRC ha anche raccolto accuse di decessi a seguito delle dure condizioni di
internamento, dei maltrattamenti, della mancanza di assistenza medica, in
particolare nella prigione di Tikrit gia’ nota con il nome di Scuola Islamica
Saddam Hussein.
22. Alcuni ufficiali dei servizi segreti militari delle Forze della Coalizione
hanno detto alla ICRC che i diffusi maltrattamenti durante l’arresto,
l’internamento iniziale e l’”interrogatorio tattico” erano dovuti all’assenza
di agenti della polizia militare con il compito di controllare il comportamento
e le attivita’ delle unita’ combattenti e alla mancanza di esperienza degli
ufficiali dei servizi segreti incaricati dell’”interrogatorio tattico”.
In conformita’ con le disposizioni del diritto internazionale umanitario che
obbliga le Forze della Coalizione a trattare i prigionieri di guerra e le altre
persone protette in maniera umana e a proteggerli da atti di violenza,
intimidazione e insulti (Artt. 13, 14, 17, 87, Terza Convenzione di Ginevra,
articoli 5, 27, 31, 32, 33 Quarta Convenzione di Ginevra), la ICRC chiede alle
autorita’ delle Forze della Coalizione di rispettare in ogni momento la
dignita’ umana, l’integrita’ fisica e la sensibilita’ culturale di tutte le
persone private della liberta’.
TRATTAMENTO DURANTE GLI INTERROGATORI
24. I maltrattamenti del personale delle Forze della Coalizione durante gli
interrogatori non erano sistematici eccezion fatta per le persone sospettate di
reatri contro la sicurezza o ritenute preziose a livello di “intelligence”. In
questi casi le persone venivano sottoposte a tuta una serie di maltrattamenti
che andavano dagli insulti e dalle umiliazioni alla coercizione sia fisica che
psicologica che talvolta arrivava alla tortura allo scopo di costringerli a
collaborare. In alcuni casi, come nella sezione dei servizi segreti militari di
Abu Ghraib, i metodi di coercizione fisica e psicologica sembravano parte delle
normali procedure operative impiegate dal persone dei servizi segreti militari
per ottenere confessioni o informazioni.
METODI DI MALTRATTAMENTO
25. I metodi di maltrattamento piu’ frequentemente impiegati includevano:
- l’incappucciamento allo scopo di disorientare i prigionieri e di non farli
respirare liberamente; inoltre l’incappucciamento consentiva al personale di
rimanere anonimo e quindi di agire impunemente. L’incappucciamento durava da
poche ore fino a 2-4 giorni consecutivi;
- percosse con oggetti duri (compresi pistole e fucili), schiaffi, pugni, calci
in varie parti del corpo;
- schiacciare la faccia a terra con gli stivali;
- minacce (di maltrattamenti, di rappresaglie contro le famiglie, di imminente
esecuzione o di trasferimento a Guantanamo);
- permanenza completamente nudi in una cella di isolamento buia che talvolta
era una latrina;
- permanenza in cella di isolamento unitamente a minacce, privazione del sonno,
del cibo e dell’acqua, accesso minimo alle docce, mancato accesso all’aria
aperta e divieto di contatti con altri prigionieri;
- esibizione dei prigionieri nudi fuori delle celle davanti ad altre persone
private della liberta’ e alle guardie, talvolta incappucciati con biancheria
intima femminile;
- atti di umiliazione come essere obbligati a stare in piedi nudi contro la
parete della cella o con biancheria intima femminile sulla testa per periodi di
tempo prolungati anche alla presenza di guardie di sesso femminile e talvolta
fotografati in queste posizioni;
- essere legati per diverse ore al giorno e per diversi giorni con la manette
alle sbarre della cella in condizioni umilianti (nudi o in mutande);
- essere esposti incappucciati a musica ad alto volume, essere esposti per
diverse ore al sole anche nel momento piu’ caldo della giornata con temperature
che raggiungo i 50° centigradi;
- essere costretti a rimanere per periodi prolungati in posizioni sfibranti.
SEZIONE SERVIZI SEGRETI MILITARI, “CENTRO CORREZIONALE DI ABU GHRAIB”
27. Verso la meta’ di ottobre 2003 la ICRC ha visitato le persone private della
liberta’ sottoposte a interrogatori da personale dei servizi segreti militari
nella Unita 1A, “sezione isolamento” del Centro Correzionale di Abu Ghraib.
Durante la visita i delegati hanno potuto documentare direttamente una serie di
metodi usati per garantire la collaborazione delle persone private della
liberta’. In particolare hanno assistito alla pratica di tenere le persone
private della liberta’ completamente nude in celle di cemento vuote e nel buio
piu’ assoluto per diversi giorni consecutivi. Dopo aver assistito a questi casi
la ICRC ha interrotto le visite e chiesto una spiegazione alle autorita’.
L’ufficiale dei servizi segreti militari incaricato dell’interrogatorio ha
spiegato che questa pratica era “parte del processo”. Il processo consisteva
nel premiare i soggetti con capi di vestiario, articoli igienici, luce nelle
celle in cambio della “collaborazione”.
La ICRC ha documentato altre forme di maltrattamento tra cui minacce, insulti,
violenza verbale, privazione del sonno a causa della musica ad alto volume e
delle celle continuamente illuminate e prive di finestre. Alcune persone
private della liberta’ presentavano sintomi psicologici compatibili con tali
accuse. Il delegato medico della ICRC ha esaminato persone internate che
presentavano segni di difficolta’ di concentrazione, problemi di memoria,
difficolta’ ad esprimersi, discorsi incoerenti, reazioni ansiose, comportamento
anormale e tendenze suicide. Una persona tenuta in isolamento esaminata dalla
ICRC non rispondeva agli stimoli verbali e dolorosi. Il ritmo cardiaco era di
120 battiti al minuto e quello respiratorio di 18 atti respiratori al minuto.
Secondo le accuse durante gli interrogatori le persone private della liberta’
non venivano messe al corrente in ordine al motivo del loro arresto. Erano
spesso interrogati senza sapere di cosa erano accusati. Il trattamento tendeva
a variare a seconda del grado di collaborazione.
UMM QASR (JFIT) E CAMP BUCCA (JIF/ICE)
28. Sin dalla creazione del campo di Umm Qasr e del successivo Camp Bucca, le
persone private della liberta’ e sottoposte a interrogatorio arrestate dalle
forze armate britanniche, danesi, olandesi o italiane, venivano segregate dagli
altri internati in una sezione separata del campo. La sezione chiamata Joint
Field Intelligence Team (JFIT) era inizialmente gestita dalle forze armate
britanniche. Il 7 aprile la sua amministrazione e’ stata ceduta alle forze
armate americane che l’hanno ribattezzata Joint Interrogation
Facility/Interrogation Control Element (JIF/ICE). Il 25 settembre 2003
l’amministrazione e’ stata riconsegnata alle forze armate britanniche.
29. Le persone interrogate in questa sezione erano accusate di attacchi contro
le forze della Coalizione o di essere utili per ragioni di “intelligence”.
30. Inizialmente i detenuti venivano trattati dalle guardie con generale
disprezzo e con manifestazioni di violenza: ordini urlati, insulti, calci,
colpi con il calcio del fucile, spintonamenti. Per tutta la durata
dell’interrogatorio erano ammanettati e incappucciati. L’incappucciamento
sembrava giustificato a ragioni di sicurezza ma faceva anche parte delle normali
tecniche di intimidazione usate dal personale dei servizi segreti militari per
spaventare i prigionieri e indurli a collaborare. Le condizioni
dell’internamento miglioravano a seconda del grado di collaborazione.
31. Le persone private della liberta’ interrogate dal personale delle Forze
della Coalizione erano soggette a frequenti insulti e minacce, sia fisiche che
verbali. Le guardie puntavano il fucile contro la tempia o la testa o lo
stomaco e minacciavano i prigionieri di trasferirli a Guantanamo, di ucciderli
o di tenerli in stato di internamento a tempo indeterminato.
PRECEDENTI INIZIATIVE DELLA ICRC NEL 2003 SULLA QUESTIONE DEL TRATTAMENTO
DEI PRIGIONIERI
32. Il 1° aprile la ICRC ha informato verbalmente il consigliere politico del
Comandante delle forze armate britanniche presso il Comando centrale delle
Forze della Coalizione a Doha sui metodi di maltrattamento impiegati dal
personale dei servizi segreti militari nel coso degli interrogatori presso il
campo di internamento di Umm Qasr. A seguito di questo intervento non si e’
piu0’ fatto ricorso all’incappucciamento e all’uso di manette.
33. Nel maggio 2003 la ICRC ha inviato alle Forze della Coalizione un
memorandum basato su oltre 200 accuse di maltrattamento di prigionieri di
guerra durante la cattura e gli interrogatori. Le accuse erano suffragate da
lesioni sul corpo osservate dal delegato medico.
34. All’inizio di luglio la ICRC ha inviato alle Forze della Coalizione un
documento di lavoro che esponeva in dettaglio circa 50 accuse di maltrattamento
nella sezione dei servizi segreti militari di Camp Cropper presso l’Aeroporto
Internazionale di Baghdad. I maltrattamenti includevano minacce contro i
prigionieri e le loro famiglie, ricorso a posizioni sfibranti, uso di manette,
puntare il fucile contro i prigionieri, colpirli col calcio del fucile,
schiaffi, pugni, prolungata esposizione al sole, e isolamento in celle buie. In
un caso una persona arrestata a casa perche’ sospettata di aver preso parte ad
un attacco contro le Forze della Coalizione durante l’interrogatorio in una
localita’ vicino a Camp Cropper sostiene di essere stata percossa,
incappucciata, minacciata di essere torturata e uccisa. Le guardie gli hanno
urinato addosso, l’hanno presa a calci in testa e sulla schiena, le hanno legato
con un fazzoletto una palla da baseball in bocca e l’hanno privata del sonno
per quattro giorni consecutivi. Quando il prigioniero ha minacciato di fare
rapporto alla Croce Rossa e’ stato picchiato ancora di piu’.
ACCUSE DI MALTRATTAMENTI DA PARTE DELLA POLIZIA IRACHENA
35. La ICRC ha anche raccolto una copiosa serie di accuse relative ad abuso di
potere e maltrattamenti di persone private della liberta’ in custodia della
polizia irachena. Diverse persone private della liberta’ hanno dichiarato di essere
state costrette a firmare una dichiarazione che non avevano nemmeno letto.
Spesso la polizia irachena consegnava gli arrestati alle Forze della Coalizione
sulla base di accuse infondate.
36. All’inizio di giugno 2003, ad esempio, un gruppo di persone e’ stato
condotto dopo l’arresto nella ex accademia di polizia. Qui sarebbero stati
incappucciati, ammanettati e costretti a stare in piedi contro la parete mentre
un poliziotto gli puntava la pistola alla testa e fingeva di sparare. Inoltre
sono stati sottoposti a scosse elettriche. I poliziotti hanno minacciato di
violentare la moglie di un prigioniero. I prigionieri sono stati costretti a
lasciare l’impronta digitale sulle presunte confessioni e poi trasferiti alle
Forze della Coalizione in attesa del processo.
37. La ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che i
prigionieri di guerra e altre persone protette in custodia delle forze di
occupazione debbono essere trattati umanamente; non debbono essere sottoposti a
trattamento crudele o degradante e debbono essere protetti dagli atti di
violenza (Artt. 13, 14 della Terza Convenzione di Ginevra; art. 27 della Quarta
Convenzione di Ginevra). Le confessioni estorte con la coercizione o la tortura
non possono essere usate come prova di colpevolezza (Art. 99 della Terza
Convenzione di Ginevra; art. 31 della Quarta Convenzione di Ginevra). Queste
violazioni del diritto umanitario internazionale andrebbero indagate
accuratamente per accertare le responsabilita’ e perseguire i colpevoli (art. 129
della Terza Convenzione di Ginevra e art. 146 della Quarta Convenzione di
Ginevra).
TRATTAMENTO NEI CENTRI DI INTERNAMENTO REGOLARI
Condizioni generali di trattamento
38. La ICRRC ha ritenuto il trattamento delle persone private della liberta’
presso i centri di internamento regolari da parte del personale delle Forze
della Coalizione corretto con poche eccezioni occasionali.
39. ……
40. La ICRC ha occasionalmente rilevato che persone private della liberta’
venivano schiaffeggiate, strattonate o spinte a terra a causa della difficolta’
di comunicazione, di mancanza di rispetto da parte delle guardie e dalla
riluttanza dei prigionieri ad eseguire gli ordini.
41. Le misure disciplinari includevano l’ammanettamento, lo stare seduti o in
piedi o accovacciati sulla sabbia sotto il sole fino a 3-4 ore a seconda della
gravita’ dell’atto di indisciplina; la temporanea sospensione della
distribuzione di sigarette e la temporanea segregazione in apposite sezioni di
isolamento.
42. ……
Sezione “detenuti di massima sicurezza”, Aeroporto Internazionale di Baghdad
43. Dal giugno 2003 oltre cento “detenuti di massima sicurezza” sono stati
tenuti per quasi 23 ore al giorno in assoluto isolamento in piccole celle di
cemento prive di luce. Questo regime di isolamentio impediva il contato con
altri prigionieri, guardie e familiari. Le persone ancora soggette ad
interrogatorio continuavano ad essere internate in regime di assoluta
“segregazione” (potevano fare esercizi fuori della cella per venti minuti al
giorno e andare al bagno da soli).
Il 30 ottobre 2003 la ICRC ha scritto alle autorita’ responsabili del Centro di
Detenzione raccomandando che il regime di internamento fosse in linea con
quanto disposto dalle Convenzioni di Ginevra.
44. L’isolamento per mesi in celle prive di luce per quasi 23 ore al giorno e’
piu’ severo delle forme di internamento previste dalla Terza e dalla Quarta
Convenzione di Ginevra. La ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della
Coalizione in Iraq che l’internamento di questo tipo e’ contrario agli artt.
21, 25, 89, 90, 95 e 103 della Terza Convenzione di Ginevra e agli artt. 27,
41, 42, 78, 82, 118, 125 della Quarta Convenzione di Ginevra. La ICRC
raccomanda alle autorita’ delle Forze della Coalizione di istituire un regime
di internamento che garantisca il rispetto dell’integrita’ psicologica e della
dignita’ umana delle persone private della liberta’.
USO ECCESSIVO E SPROPORZIONATO DELLA FORZA CONTRO PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTA’
45. Dal marzo 2003 la ICRC ha registrato un certo numero di incidenti in cui le
guardie hanno sparato a persone private della liberta’:
Camp Cropper, 24 maggio 2003: nel corso di uno sciopero della fame una persona
privata della liberta’ e’ stata ferita con un colpo di arma da fuoco.
Camp Croppe, 9 giugno 2003: sei persone private della liberta’ sono state
ferite da colpi d’arma da fuoco mentre tentavano di organizzare una
dimostrazione.
Camp Cropper, 12 giugno 2003: Due o forse tre persone private della liberta’
sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco mentre tentavano la fuga. Una di
loro, Akheel Abd Al-Hussein di Baghdad, e’ stato ferito e successivamente e’
morto in ospedale.
Abu Ghraib, 13 giugno 2003: In occasione di una sommossa le guardie di tre
torrette di controllo hanno aperto il fuoco contro i dimostranti ferendo sette
persone e uccidendo Alaa Jasim Hassan. L’indagine condotta dalle autorita’ e’
giunta alla conclusione che “la decisione di aprire il fucoo era giustificata
in quanto le guardie delle torrette di controllo avevano temuto per la vita
delle guardie che si trovavano nel cortile”.
Abu Ghraib, fine giugno 2003: Durante una manifestazione di protesta un
prigioniero e’ stato ferito da colpi d0’arma da fuoco.
Abu Ghraib, 24 novembre 2003: Durante una sommossa quattro detenuti sono stati
uccisi dalle guardie della polizia militare americana.
Camp Bucca, 16-22 aprile 2003: i delegati della ICRC hanno assistito ad una
sparatoria che ha causato la morte di una persona privata della liberta’ e
ferite ad un’altra.
Camp Bucca, 22 settembre 2003: a seguito di una manifestazione di protesta in
una sezione del campo, una guardia della torretta di controllo ha aperto il
fuoco contro una persona che sembra stesse scagliando delle pietre. La persona
e’ stata ferita al petto. Un delegato della Croce Rossa e un interprete hanno
assistito a gran parte dell’accaduto. In nessn momento i prigionieri e la
persona colpita dal proiettile hanno rappresentato una grave minaccia per la
vita o la sicurezza delle guardie che avrebbero potuto reagire con misure meno
brutali.
46. Questi incidenti sono stati oggetto di indagini sommarie da parte delle
Forze della Coalizione. Tutte le indagini sono giunte alla conclusione che il
ricorso alle armi era stato legittimo. In tutti i casi avrebbero potuto essere
utilizzate misure meno estreme per reprimere i disordini e impedire la fuga.
47. In relazione all’incidente del 22 settembre 2003, la ICRC ha scritto il 23
ottobre al Comandante della 800esima Brigata di Polizia Militare e ha
raccomandato l’adozione di misure di controllo conformi alle regole e ai
principi della Terza e della Quarta Convenzione di Ginevra.
48. Sin dal maggio 2003 la ICRC ha ripetutamente raccomandato alle Forze della
Coalizione di impiegare metodi non letali per far fronte alle dimostrazioni,
alle sommosse o ai tentativi di fuga.
49. La ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che l’impiego
di armi da fuoco contro persone private della liberta’, specialmente contro chi
tenta la fuga, e’ una misura estrema che non deve essere sproporzionata
rispetto al legittimo obiettovo che si intende raggiungere e deve essere sempre
preceduta da un avvertimento adeguato alle circostanze (Art. 42 della Terza
Convenzione di Ginevra). In ogni circostanza in cui si fa’ ricorso alle armi da
fuoco, deve essere immediatamente presentato un rapporto alle autorita’
competenti. In caso di morti o feriti di prigionieri per mano di sentinelle o
che si ritiene siano avvenuti per mano di sentinelle debbono essere avviate
adeguate indagini che debbono garantire il perseguimento di tutti i
responsabili (art. 121 della Terza Convenzione di Ginevra; art. 131 della
Quarta Convenzione di Ginevra).
(Segue rapporto della Croce Rossa)
SEQUESTRO E CONFISCA DI BENI PRIVATI APPARTENENTI A PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTA’
50. La ICRC ha raccolto numerose accuse di sequestro e confisca di beni privati
(denaro, automobili e altri oggetti di valore) da parte delle Forze della
Coalizione nel corso degli arresti. Solo in pochi casi sono state rilasciate
ricevute agli arrestati o alle loro famiglie. Questo comportamento era
considerato dalle persone private della liberta’ alla stregua di un furto o di
un saccheggio.
51. A Camp Cropper, Camp Bucca e Abu Ghraib e’ stato gradualmente messo a punto
un sistema mediante il quale gli oggetti personali in possesso delle persone
private della liberta’ al momento dell’arrivo in queste strutture che non
potevano tenere con loro (denaro, altri oggetti preziosi, vestiario, documenti
di identita’) venivano registrati e conservati fino al rilascio. In questi casi
veniva generalmente rilasciata una ricevuta. Tuttavia questo sistema non teneva
conto degli oggetti confiscati durante l’arresto.
52. A seguito dei danni alle proprieta’ causati durante le irruzioni nelle
abitazioni da parte delle Forze della Coalizione e delle lagnanze in merito
alla pensione o agli stipendi, le Forze della Coalizione hanno istituito un
sistema di risarcimento aperto a tutti, compresi gli internati e i normali
cittadini. Le domande vanno indirizzate ai Centri Generali di Informazione
istituiti sotto la responsabilita’ dei Centri di Coordinamento dell’Assistenza
Umanitaria.
53. In conformita’ con le disposizioni giuridiche internazionali la ICRC
ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che il saccheggio e’
proibito dal diritto umanitario internazionale (Art. 33 della Quarta
Convenzione di Ginevra), che le proprieta’ private non possono essere
confiscate (art. 46.2, Convenzione dell’Aja del 1907, nr. IV) e che un esercito
di occupazione puo’ impadronirsi solamente del denaro, dei fondi e dei titoli
negoziabili di proprieta’ dello Stato (art. 53, Convenzione dell’Aja del 1907,
nr. IV).
ESPOSIZIONE DEGLI INTERNATI/DETENUTI A COMPITI PERICOLOSI
54. Il 3 settembre 2003 a Camp Bucca tre persone private della liberta’
personale sono state gravemente ferite dall’esplosione di una bomba a grappolo.
Facevano parte di un gruppo di dieci persone coinvolte volontariamente nel
lavoro di bonifica del terreno vicino al filo spinato del campo. Le ferite
hanno comportato amputazioni degli arti.
55. Il 23 ottobre 2003 la ICRC ha scritto all’ufficiale comandante della
800esima Brigata di Polizia Militare per chiedere una indagine sull’incidente.
La ICRC ha chiesto alle Forze della Coalizione di non impiegare persone private
della liberta’ personale in mansioni pericolose.
56. La ICRC raccomanda alle autorita’ delle Forze della Coalizione di risarcire
adeguatamente le tre vittime come previsto dalla Terza e dalla Quarta
Convenzione di Ginevra (art. 68 della Terza Convenzione di Ginevra e art. 95
della Quarta Convenzione di Ginevra).
PROTEZIONE DAI BOMBARDAMENTI DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’
57. Sin dalla riapertura ad opera delle Forze della Coalizione la prigione di
Abu Ghraib e’ stata frequentemente oggetto di bombardamenti notturni con mortai
e altri armi che in diverse occasioni hanno portato alla morte o al ferimento
di persone private della liberta’. Durante il mese di luglio il Comandante
della struttura ha registrato almeno 25 attacchi. Il 16 agosto un proiettile di
mortaio ha colpito la prigione uccidendo almeno cinque prigionieri e ferendone
67. Una delegazione della ICRC ha visitato Abu Ghraib il 17 agosto e ha notato
la mancanza di misure protettive: mentre il personale delle Forze della
Coalizione viveva in edifici di cemento, tutte le persone private della
liberta’ erano alloggiate sotto tende prive di qualunque protezione.
Dopo questi attacchi le misure di sicurezza intorno alla prigione sono state
rafforzate. Tuttavia le iniziative prese per garantire la protezione delle
persone private della liberta’ sono rimaste insufficienti.
58. In conformita’ con le disposizioni del diritto umanitario internazionale,
la ICRC ricorda alle autorita’ delle Forze della Coalizione che non debbono
collocare centri di internamento in aree particolarmente esposte ai pericoli
della guerra (art. 23.1 della Terza Convenzione di Ginevra e art. 83 della
Quarta Convenzione di Ginevra. In tutti i luoghi di internamento esposti a
incursioni aeree o ad altri pericoli della guerra debbono essere presenti
rifugi tali a garantire, per numero e struttura, la necessaria protezione. In
caso di allarme gli internati debbono essere liberi di entrare nei rifugi il
piu’ rapidamente possibile (art. 23.2 della Terza Convenzione di Ginevra e art.
88 della Quarta Convenzione di Ginevra). Quando un luogo di internamento e’
ritenuto non sicuro, i prigionieri vanno trasferiti in altri luoghi di
internamento che offrano adeguate condizioni di sicurezza ai sensi della Terza
e della Quarta Convenzione di Ginevra.
CONCLUSIONI
59. Il rapporto della ICRC documenta gravi violazioni del diritto umanitario
internazionale in relazione alle condizioni di trattamento delle persone
private della liberta’ sotto la custodia delle Forze della Coalizione in Iraq.
In particolare stabilisce che le persone private della liberta’ corrono il
rischio di essere sottoposte ad un processo di coercizione fisica e psicologica
che in alcuni casi sostanzia la vera e propria tortura nelle prime fasi del
processo di internamento.
60. Una volta terminati gli interrogatori, le condizioni di trattamento delle
persone private della liberta’ generalmente migliorano, eccezion fatta per la
sezione “detenuti di massima sicurezza” presso l’Aeroporto Internazionale di
Baghdad dove le persone private della liberta’ sono state tenute per quasi 23
ore al giorno in isolamento in piccole celle di cemento prive di luce, un
regime di internamento contrario alle disposizioni della Terza e della Quarta
Convenzione di Ginevra.
61. Durante l’internamento le persone private della liberta’ rischiano anche di
essere oggetto di un uso sproporzionato ed eccessivo della forza da parte delle
autorita’ carcerarie nel tentativo di ristabilire l’ordine in caso di sommosse
o di impedire le fughe.
62. Un’altra grave violazione del diritto umanitario internazionale descritta
dal rapporto e’ l’incapacita’ o la mancanza di volonta’ delle Forze della
Coalizione di istituire un sistema di notifiche degli arresti a beneficio delle
famiglie delle persone private della liberta’ in Iraq. Questa violazione del diritto
umanitario internazionale e’ causa di gravi sofferenze per le persone private
della liberta’ e per i loro familiari che temono che i loro congiunti siano
morti. Il comportamento incurante delle Forze della Coalizione e la loro
incapacita’ di fornire rapidamente informazioni precise sulle persone private
della liberta’ alle famiglie interessate, influisce seriamente sull’immagine
delle Potenze Occupanti tra la popolazione irachena.
63. Oltre alle raccomandazioni contenute nel rapporto e relative alle condizioni
di internamento, alle informazioni che debbono essere date alle persone private
della liberta’ all’atto dell’arresto e alla necessita’ di indagare sulle
eventuali violazioni del diritto umanitario internazionale e di perseguire gli
eventuali responsabili, la ICRC desidera ricordare in modo particolare alle
Forze della Coalizione il loro dovere:
- di rispettare in ogni momento la dignita’ umana, l’integrita’ fisica e la
sensibilita’ culturale delle persone private della liberta;
- di istituire un sistema di notifiche degli arresti per garantire che le
famiglie delle persone private della liberta’ vengano prontamente informate;
- di impedire tutte le forme di maltrattamento e di coercizione morale o fisica
delle persone private della liberta’ durante gli interrogatori;
- di informare le autorita’ responsabili degli arresti o della detenzione che
causare gravi lesioni o gravi danni alla salute delle persone protette e’
vietato dalla Terza e dalla Quarta Convenzione di Ginevra;
- di organizzare un regime di internamento tale da garantire il rispetto
dell’integrita’ psicologica e della dignita’ umana delle persone private della
liberta’;
- di garantire che le autorita’ combattenti che eseguono gli arresti e il
personale incaricato di gestire le strutture di internamento ricevano un
adeguato addestramento che consenta loro di operare in maniera idonea e di
eseguire le proprie mansioni senza ricorso a maltrattamenti o ad uso eccessivo
della forza.
Le pratiche descritte nel presente rapporto sono vietate dal diritto umanitario
internazionale. Le Forze della Coalizione debbono valutare il rapporto con la
massima attenzione. In particolare le Forze della Coalizione dovrebbero
rivedere le loro politiche e pratiche, adottare misure correttive e migliorare
il trattamento dei prigionieri di guerra e di altre persone protette che si
trovano sotto la loro autorita’. Questo rapporto fa’ parte di un dialogo
bilaterale e confidenziale intrapreso dalla ICRC con le Forze della Coalizione.
In futuro la ICRC continuera’ il suo dialogo bilaterale e confidenziale con le
Forze della Coalizione in conformita’ con le disposizioni del diritto
umanitario internazionale sulle base della verifica delle condizioni di
arresto, interrogatorio e internamento delle persone private della liberta’ e
sotto la custodia delle Forze della Coalizione.
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Traduzione di Carlo Antonio Biscotto