Prot. 786

 

 

Roma 20 dicembre 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai

Direttori scolastici regionali

 

 

 

 

LORO SEDI

 

 

E p.c.

 

 

 

Al

Capo Dipartimento per l’istruzione

 

 

Al

Gabinetto

 

 

 

SEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:

 

Federazione GILDA-UNAMS. Partecipazione alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

 

 

In data 7 dicembre 2005 è avvenuta la sottoscrizione definitiva del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale appartenente al comparto scuola.

Fra i firmatari del suddetto contratto vi è pure, com’è noto, anche la federazione GILDA-UNAMS che, in precedenza, nonostante la sua partecipazione alla trattativa, non aveva sottoscritto il CCNL 24 luglio 2003, valido per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, perdendo la legittimazione a rivestire il ruolo di parte sindacale nelle trattative riguardanti le materie oggetto di contrattazione integrativa.

Per effetto della ricordata sottoscrizione, l’organizzazione sindacale di cui trattasi riacquista tale legittimazione. Si pone, dunque, il problema di definire i limiti entro cui la medesima può essere esercitata.

A tal proposito, considerato che per le vie brevi sono stati manifestati a questa Direzione generale numerosi dubbi interpretativi sul punto, è utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla nota n. 4260 del 27 maggio 2004, pubblicata nel sito www.aranagenzia.it, in cui l’ARAN affronta, fra l’altro, anche la questione prospettata.

In essa si precisa, anzitutto, che le organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano i propri esponenti  nella delegazione trattante sono soltanto quelle firmatarie del CCNL che si sta applicando.

Successivamente, l’Agenzia, individuate le quattro tipologie di contratti integrativi, chiarisce quanto segue:

 

a)                            il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte normativa è valida per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;

b)                           il secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato per l'allocazione delle risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;

c)                             La delegazione del contratto integrativo di cui al punto a) continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al presente punto dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002);

d)                           la parte normativa del contratto integrativo può essere completata con altro contratto, in relazione a quelle materie per le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi dell'evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo biennio economico – cfr. punti a e b);

e)                            il contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto integrativo. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce.

 

Alla luce dei chiarimenti espressi dall’ARAN nella nota sopra richiamata, si deve concludere che, dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005, la delegazione di parte sindacale ammessa alle trattative nella contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, è integrata dai rappresentanti a tal fine indicati dalla GILDA-UNAMS.

Si prega, pertanto, di favorire la piena diffusione della presente nota fra tutti i dirigenti scolastici, sottolineando la necessità che le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica siano avviate nel rispetto dei criteri interpretativi indicati dall’ARAN nella nota sopra richiamata, ciò soprattutto al fine di prevenire un eventuale contenzioso che, in ragione della delicatezza della materia in esame, potrebbe avere problematiche ripercussioni anche in sede nazionale.

 

 

 

Firmato

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

 

Giuseppe COSENTINO