Prot. 786 |
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Roma 20
dicembre 2005 |
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Ai |
Direttori scolastici regionali |
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LORO
SEDI |
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E p.c. |
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Al |
Capo
Dipartimento per l’istruzione |
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Al |
Gabinetto |
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SEDE |
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Oggetto:
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Federazione
GILDA-UNAMS. Partecipazione alla contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica. |
In data 7 dicembre 2005 è avvenuta la sottoscrizione definitiva del
CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale appartenente al
comparto scuola.
Fra i
firmatari del suddetto contratto vi è pure, com’è noto, anche la federazione
GILDA-UNAMS che, in precedenza, nonostante la sua partecipazione alla
trattativa, non aveva sottoscritto il CCNL 24 luglio 2003, valido per il quadriennio giuridico
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003,
perdendo la legittimazione a rivestire il ruolo di parte sindacale nelle
trattative riguardanti le materie oggetto di contrattazione integrativa.
Per effetto della ricordata sottoscrizione, l’organizzazione
sindacale di cui trattasi riacquista tale legittimazione. Si pone, dunque, il
problema di definire i limiti entro cui la medesima può essere esercitata.
A tal proposito, considerato che per le vie brevi sono stati
manifestati a questa Direzione generale numerosi dubbi interpretativi sul
punto, è utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla nota n. 4260 del 27 maggio 2004, pubblicata nel sito www.aranagenzia.it, in cui l’ARAN
affronta, fra l’altro, anche la questione prospettata.
In essa si precisa, anzitutto, che le
organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano i propri
esponenti nella delegazione trattante
sono soltanto quelle firmatarie del CCNL che si sta applicando.
Successivamente, l’Agenzia, individuate le
quattro tipologie di contratti integrativi, chiarisce quanto segue:
a)
il primo contratto
integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte
normativa è valida per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in una
sessione unica. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;
b)
il secondo contratto
integrativo è solamente di parte economica e viene
stipulato per l'allocazione delle risorse derivanti dal contratto nazionale
relativo al medesimo biennio economico. Le Organizzazioni sindacali che hanno
titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL;
c) La delegazione del contratto integrativo di cui al punto a) continua
ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del
secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al
presente punto dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione
della contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto
dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto
2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002);
d)
la parte normativa del contratto integrativo può essere completata con altro
contratto, in relazione a quelle materie per le quali
il contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi dell'evento
(accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione,
etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati
a cavallo dei bienni, le Organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie
del CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere
quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del
secondo biennio economico – cfr. punti
a e b);
e)
il contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto
integrativo. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle originariamente firmatarie del
contratto integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce.
Alla luce dei
chiarimenti espressi dall’ARAN nella nota sopra richiamata, si deve concludere che, dopo la
sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al secondo biennio economico
2004-2005, la delegazione di parte sindacale ammessa alle trattative nella
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, è integrata dai
rappresentanti a tal fine indicati dalla GILDA-UNAMS.
Si prega,
pertanto, di favorire la piena diffusione della presente nota fra tutti i
dirigenti scolastici, sottolineando la necessità che le relazioni sindacali a livello di
istituzione scolastica siano avviate nel rispetto dei criteri interpretativi
indicati dall’ARAN nella nota sopra richiamata, ciò soprattutto al fine di
prevenire un eventuale contenzioso che, in ragione della delicatezza della
materia in esame, potrebbe avere problematiche ripercussioni anche in sede nazionale.
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Firmato |
IL DIRETTORE GENERALE |
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Giuseppe COSENTINO |