PROGETTO DI LEGGE - N. 4091
Statuto dei diritti degli
insegnanti
Santulli, Aracu, Bianchi Clerici, Carlucci, Galvagno, Garagnani, Licastro Scardino, Orsini, Pacini, Calmieri, Ranieli
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PROGETTO DI LEGGE - N. 4095
Disposizioni
in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale
delle istituzioni scolastiche
Angela Napoli
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Art. 1.
(Funzione docente).
1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo
personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa
professionale della nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne
promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace
sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di
carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.
53.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo
statuto degli insegnanti, secondo i princìpi
sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell'autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei
livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Art. 1.
(Funzione docente).
1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo
personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa
professionale della Nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne
promuove l'immagine e il prestigio e ne garantisce la qualità, attraverso un
efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, la
carriera e la retribuzione per merito.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo
statuto degli insegnanti, secondo i princìpi
sanciti dalla Costituzione, nonché secondo
i principi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della presente legge, nel contesto
dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché delle norme generali e dei livelli
essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Art. 2.
(Princìpi e criteri dello statuto
degli insegnanti).
1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione
e di formazione è definito
secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di
tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema
nazionale di istruzione e di formazione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione
rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla
responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento
tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle
differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di
insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della
qualità e dell'efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la
funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione di cui alla lettera e);
e) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente
tirocinante, docente ordinano e docente esperto. In particolare, il docente
esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione
iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti,
di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione
interna ed esterna e di collaborazione e di temporanea sostituzione del
dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede
mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti
culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di
carattere accademico, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
f) definizione delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai
docenti;
g) determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà
di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra
funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza
scolastica;
h) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione
docente ai fini della progressione economica e di carriera;
i) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di
istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
l)
determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali
per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione
docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;
m) regolamentazione delle
incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre
specifiche funzioni, attività e professioni.
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Art. 2.
(Princìpi e criteri
dello statuto degli insegnanti).
1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione
è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti a tutte le
istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione;
b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione
rivolta prioritariamente ad educare i giovani all'autonomia e alla
responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento
tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle
differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di
insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo e della qualità ed
efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione;
d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la
funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione;
e) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente
tirocinante, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente
esperto ha responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento
di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea
sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante concorso volto a verificare
il possesso dei requisiti professionali individuati sulla base di precisi
standard;
f) modalità di assegnazione delle singole funzioni ai
docenti;
g) modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in
particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente,
compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
h) valutazione e verifica delle prestazioni di
ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione
economica e di carriera;
i) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di
istruzione, suddiviso in sezioni regionali;
l)
modalità e strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la
trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai
cittadini, ai genitori e agli studenti;
m) incompatibilità con lo svolgimento di altre
specifiche funzioni, attività e professioni.
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Art. 3.
(Funzioni di dirigenza e di consulenza).
1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata dalla specificità
del servizio di istruzione cui il dirigente è
preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata per
l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito
dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3.
Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i
docenti esperti.
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Art. 3.
(Funzioni di dirigenza e di consulenza).
1. E' ridefinita la funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25
e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzata dalla
specificità del servizio di istruzione cui il
dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. E' definita la funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica,
caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate
nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di
ricerca.
3. Alle
funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante concorso a cui possono
partecipare esclusivamente i docenti esperti.
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Art. 4.
(Organismi tecnici rappresentativi).
1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la
partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti organismi tecnici
rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico
nazionale e in organismi regionali.
2. I membri degli organismi di cui al comma 1 sono determinati in numero non
superiore a trenta, la cui maggioranza è
designata da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti
istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), per gli organismi
regionali, dagli iscritti all'albo della rispettiva regione; i restanti
membri sono designati dalle associazioni professionali dei docenti iscritti
al citato albo nazionale, dalle università e, per gli organismi regionali,
dalle università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in carica
tre anni.
3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri
idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e
culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia organizzativa e sono
dotati di propri mezzi.
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Art. 4.
(Organismi tecnici rappresentativi).
1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale
di istruzione sono istituiti appositi organismi tecnici
rappresentativi della funzione docente, uno nazionale ed uno per ciascuna
regione.
2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in numero non
superiore a trenta, la cui maggioranza è eletta da tutti i
docenti iscritti all'albo nazionale della funzione docente o dagli iscritti
alla rispettiva regione e durano in carica tre anni. Una parte è designata
dalle università o dalle università aventi sede nella regione.
3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinate secondo
criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e
culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi tecnici hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di
propri mezzi.
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Art. 5.
(Associazionismo professionale).
1. I docenti possono liberamente esprimere all'interno delle istituzioni
scolastiche l'attività associativa.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le
associazioni professionali sono consultate e valorizzate nel merito della
didattica, della formazione iniziale e permanente.
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Art. 5.
(Funzioni degli
organismi tecnici rappresentativi).
1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono a tenere l'albo nazionale dei docenti, a
stabilire gli standard per la formazione iniziale, l'abilitazione e il
tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono inoltre a
redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi
di mancato rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi di cui al comma 1 formulano proposte e pareri obbligatori in
merito alla determinazione degli obiettivi, agli standard di valutazione e ai
mezzi per il conseguimento degli obiettivi generati del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di
reclutamento e alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici regionali provvedono alla tenuta delle sezioni
regionali dell'albo di cui al comma 1 e alla formulazione di pareri e di
proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto
riguarda la dimensione regionale.
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Art. 6.
(Funzioni degli organismi tecnici
rappresentativi).
1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono
alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera i); a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per
l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli
standard professionali dei docenti. Provvedono, altresì, a redigere e a
tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato
rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi tecnici rappresentativi formulano proposte e pareri
obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di
valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e
alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato
della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono, altresì, alla
tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di
pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale
per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
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Art. 6.
(Contrattazione e area autonoma).
1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate
alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di
essenzialità e di compatibilità con i princìpi
fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui alla presente
legge è disciplinato con una area
autonoma di contrattazione.
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Art. 7.
(Contrattazione e area autonoma).
1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate
alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di
essenzialità e di compatibilità con i princìpi
fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), è disciplinato con autonoma area di
contrattazione.
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Art. 7.
(Soppressione delle rappresentanze
sindacali unitarie scolastiche).
1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al capo II del titolo
I del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio 1998-2001, del personale del comparto scuola, di cui all'accordo
26 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 9 giugno 1999, concernenti la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie.
2. Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo
1999, n. 69, è abrogato.
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Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione
della presente legge e, in particolare, dei princìpi
e criteri stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge.
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Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entra in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la
funzione pubblica, si provvede a dare attuazione ai principi e ai criteri
dello statuto degli insegnanti stabiliti dall'articolo 2 della presente
legge.
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