PROGETTO DI LEGGE - N. 4091

Statuto dei diritti degli insegnanti
Santulli, Aracu, Bianchi Clerici, Carlucci, Galvagno, Garagnani, Licastro Scardino, Orsini, Pacini, Calmieri, Ranieli

PROGETTO DI LEGGE - N. 4095
Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale delle istituzioni scol
astiche

Angela Napoli

Art. 1.


(Funzione docente).

1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito,
anche con riferimento all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.



Art. 1.


(Funzione docente).

1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne promuove l'immagine e il prestigio e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, la carriera e la retribuzione per merito.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, nonché
secondo i principi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della presente legge, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.



Art. 2.


(Princìpi e criteri dello statuto
degli insegnanti).

1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione
e di formazione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del
sistema nazionale di istruzione e di formazione;

b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;

c) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della qualità e dell'efficacia della prestazione professionale e
del servizio di istruzione e di formazione;

d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione
di cui alla lettera e);

e) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, docente ordinano e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico
. Alla funzione di esperto si accede mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di carattere accademico, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

f) definizione delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;

g) determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;

h) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;

i) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;

l) determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;

m)
regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.




Art. 2.


(Princìpi e criteri
dello statuto degli insegnanti).

1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione è definito secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti a tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione;

b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente ad educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;

c) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo e della qualità ed efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione;


d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione;

e) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico.
Alla funzione di esperto si accede mediante concorso volto a verificare il possesso dei requisiti professionali individuati sulla base di precisi standard;

 

 

 

 


f) modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;

g) modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;


h) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;

i) istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione, suddiviso in sezioni regionali;

l) modalità e strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;

 


m) incompatibilità con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.


Art. 3.


(Funzioni di dirigenza e di consulenza).

1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti esperti.



Art. 3.


(Funzioni di dirigenza e di consulenza).

1. E' ridefinita la funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. E' definita la funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3.
Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti esperti.


Art. 4.


(Organismi tecnici rappresentativi).

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali.
2. I membri degli organismi di cui al comma 1 sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza
è designata da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), per gli organismi regionali, dagli iscritti all'albo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale, dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.
3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.



Art. 4.


(Organismi tecnici rappresentativi).

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti appositi organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, uno nazionale ed uno per ciascuna regione.
2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza
è eletta da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale della funzione docente o dagli iscritti alla rispettiva regione e durano in carica tre anni. Una parte è designata dalle università o dalle università aventi sede nella regione.
3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi tecnici hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.




Art. 5.


(Associazionismo professionale).

1. I docenti possono liberamente esprimere all'interno delle istituzioni scolastiche l'attività associativa.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.


Art. 5.


(Funzioni degli
organismi tecnici rappresentativi).

1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono a tenere l'albo nazionale dei docenti, a stabilire gli standard per la formazione iniziale, l'abilitazione e il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono inoltre a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi di cui al comma 1 formulano proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, agli standard di valutazione e ai mezzi per il conseguimento degli obiettivi generati del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento e alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda la dimensione regionale.




Art. 6.


(Funzioni degli organismi tecnici
rappresentativi).

1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i); a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono, altresì, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi tecnici rappresentativi formulano proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono, altresì, alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.



Art. 6.


(Contrattazione e area autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui alla presente legge è disciplinato con una area autonoma di contrattazione.


Art. 7.


(Contrattazione e area autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è disciplinato con autonoma area di contrattazione.


Art. 7.


(Soppressione delle rappresentanze
sindacali unitarie scolastiche
).

1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al capo II del titolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, del personale del comparto scuola, di cui all'accordo 26 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, concernenti la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 1999, n. 69, è abrogato.


Art. 8.


(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei princìpi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge.


Art. 8.


(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entra in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica, si provvede a dare attuazione ai principi e ai criteri dello statuto degli insegnanti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.