7.
Una proposta, per cominciare a discutere in positivo
La
vicenda della modificazione di libri di testo della scuola primaria, con i suoi
risvolti amministrativi, giuridici, culturali e politici, indica la necessità
di un ripensamento generale della questione. Tutti i soggetti del sistema
d’istruzione dovrebbero essere coinvolti e chiedersi se ha davvero ancora senso
stabilire centralmente i singoli volumi delle diverse classi di tale ordine di
scuola.
Ferma
restando la gratuità dei libri, conseguente tra l’altro il dettato
costituzionale relativo alla scuola dell’obbligo, parrebbe più opportuno
lasciare ampia libertà di scelta alle scuole autonome definendo a livello
centrale solo il budget finanziario complessivo della dotazione libraria e
trasferendo la relativa somma agli stessi istituti affinché decidano
liberamente se e quali e quanti libri, pur sempre nei limiti economici del
budget assegnato, intendono adottare.
Una
soluzione del genere permetterebbe sicuramente una maggiore attenzione nella
scelta dei libri (accadrebbe ben più difficilmente che si acquistino libri che
poi non si usano) e probabilmente offrirebbe un maggior spazio alle
sperimentazioni di abolizione del libro di testo individuale. Tale possibilità,
oggi prevista per la scuola primaria dal vigente art. 156, comma 2, del Testo
unico (la cui valenza è estesa anche alla secondaria di primo grado proprio
dall’art. 27, comma 4, della L. 448/98, di cui si è trattato in apertura del
presente scritto), risulta essere una scelta molto impegnativa per i docenti.
La norma, infatti, prevede un’alternativa secca: o tutti libri individuali o
tutta sperimentazione con strumenti alternativi (nel qual caso i comuni erogano
alla scuola la somma corrispondente dei libri).
Il
trasferimento del budget finanziario all’istituto e il riconoscimento della
piena autonomia dello stesso, permetterebbe più agevolmente la sperimentazione
di scelte intermedie (per esempio: un piccolo libro individuale e, insieme, un
arricchimento della biblioteca e mediateca di classe).
Non
sono pochi i commentatori che, nel vedere l’allegato al decreto 12 maggio 2004
sulle “norme tecniche per la realizzazione dei libri”, hanno ironizzato
sull’evidente anacronistica arretratezza delle disposizioni e delle specifiche
in esso contenute. Tali disposizioni però altro non sono che derivazioni di una
normativa vigente che ancora deve fare i conti con il decentramento
amministrativo (L. 59/97), con l’autonomia scolastica (DPR 275/99) e con il
rinnovato titolo V della Costituzione (L.3/2001). È forse ora di metterci mano…