7. Una proposta, per cominciare a discutere in positivo 

La vicenda della modificazione di libri di testo della scuola primaria, con i suoi risvolti amministrativi, giuridici, culturali e politici, indica la necessità di un ripensamento generale della questione. Tutti i soggetti del sistema d’istruzione dovrebbero essere coinvolti e chiedersi se ha davvero ancora senso stabilire centralmente i singoli volumi delle diverse classi di tale ordine di scuola.

Ferma restando la gratuità dei libri, conseguente tra l’altro il dettato costituzionale relativo alla scuola dell’obbligo, parrebbe più opportuno lasciare ampia libertà di scelta alle scuole autonome definendo a livello centrale solo il budget finanziario complessivo della dotazione libraria e trasferendo la relativa somma agli stessi istituti affinché decidano liberamente se e quali e quanti libri, pur sempre nei limiti economici del budget assegnato, intendono adottare.

Una soluzione del genere permetterebbe sicuramente una maggiore attenzione nella scelta dei libri (accadrebbe ben più difficilmente che si acquistino libri che poi non si usano) e probabilmente offrirebbe un maggior spazio alle sperimentazioni di abolizione del libro di testo individuale. Tale possibilità, oggi prevista per la scuola primaria dal vigente art. 156, comma 2, del Testo unico (la cui valenza è estesa anche alla secondaria di primo grado proprio dall’art. 27, comma 4, della L. 448/98, di cui si è trattato in apertura del presente scritto), risulta essere una scelta molto impegnativa per i docenti. La norma, infatti, prevede un’alternativa secca: o tutti libri individuali o tutta sperimentazione con strumenti alternativi (nel qual caso i comuni erogano alla scuola la somma corrispondente dei libri).

Il trasferimento del budget finanziario all’istituto e il riconoscimento della piena autonomia dello stesso, permetterebbe più agevolmente la sperimentazione di scelte intermedie (per esempio: un piccolo libro individuale e, insieme, un arricchimento della biblioteca e mediateca di classe).

Non sono pochi i commentatori che, nel vedere l’allegato al decreto 12 maggio 2004 sulle “norme tecniche per la realizzazione dei libri”, hanno ironizzato sull’evidente anacronistica arretratezza delle disposizioni e delle specifiche in esso contenute. Tali disposizioni però altro non sono che derivazioni di una normativa vigente che ancora deve fare i conti con il decentramento amministrativo (L. 59/97), con l’autonomia scolastica (DPR 275/99) e con il rinnovato titolo V della Costituzione (L.3/2001). È forse ora di metterci mano…