|
Art. 1 1.
La realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni, di cui all'art. 11 della
Costituzione, non può essere perseguita facendo ricorso allo
strumento della guerra. 2.
Per "guerra" si intende qualunque intervento armato di
uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla violenza, sia idoneo
a provocare la morte, la mutilazione o il ferimento di persone innocenti o a
produrre distruzioni indiscriminate o a causare gravi alterazioni
dell'ambiente naturale. 3.
La difesa della patria, di cui all'art. 52 della
Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni dell'art. 51 della
Carta delle Nazioni Unite. Art. 2 1.
L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle controversie
internazionali, a norma del Capo VI della
Carta delle Nazioni Unite. 2.
Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43, 45 e 47
della Carta delle Nazioni Unite, l'Italia potrà fornire soltanto formazioni
non armate, nonché contingenti militari per il mantenimento della pace
("caschi blu") con il consenso delle parti interessate. I relativi
accordi dovranno essere autorizzati dalle Camere in conformità all'art. 80
della Costituzione. Art. 3 1.
Le forze armate italiane non possono compiere interventi militari
all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti. 2.
I fatti commessi nel corso di operazioni militari all'estero,
eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra, sono regolati dal
diritto penale comune. 3.
I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni
militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.
1.
In attuazione del Trattato di non proliferazione delle armi
nucleari, ratificato con Legge del 24 aprile 1975, n. 131, della Convenzione
che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e
tossiche, ratificata con Legge dell'8 ottobre 1974, n. 618, della Convenzione
che mette al bando la produzione, lo sviluppo e l'immagazzinamento delle armi
chimiche, ratificata con Legge del 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la
produzione, l'introduzione e il transito nel territorio nazionale delle armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri. 2.
Tale divieto si estende alle mine anti-uomo, alle bombe a grappolo
(cluster bombs), ai proiettili e alle munizioni all'uranio impoverito
("DU") e a ogni altro sistema d'arma il cui uso sia vietato dalle
Convenzioni internazionali. 3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni del
presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 435 del Codice penale. Art. 5 1.
L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività della Corte
Penale Internazionale, istituita con il Trattato di Roma del luglio 1998,
ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232, ai sensi degli articoli 88 e
seguenti dello Statuto istitutivo della medesima Corte. 2.
È fatto divieto di stipulare accordi internazionali volti a sottrarre
i cittadini di paesi terzi alla giurisdizione della Corte Penale
Internazionale. |