DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, ASCIUTTI ed altri ….

Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

 

Art. 1.

(Istituzione)

    1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI).

Art. 2.

(Obiettivi)

    1. Il CSLI ha il compito di sovrintendere, nell’ambito degli orientamenti generali definiti dalla Presidenza della Repubblica e dal Governo, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dell’Italia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere.

    2. Il CSLI formula le sue proposte al Governo, indica le modalità d’intervento e dà il proprio parere sulle questioni inerenti all’italofonia, redigendo un rapporto annuale sullo stato della nostra lingua.
    3. Il CSLI si avvale, per lo svolgimento della sua opera, di comitati scientifici permanenti o scelti per i singoli progetti.

Art. 3.

(Composizione dell’organo)

    1. Il CSLI è composto da:

        a) il Presidente del Consiglio dei ministri, che ne è il Presidente;

        b) il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
        c) il Ministro per i beni e le attività culturali;
        d) un Segretario con compiti di indirizzo, designato dal Presidente;
        e) due membri designati in rappresentanza dell’Accademia della Crusca e della Società Dante Alighieri.

    2. Ai componenti di cui al comma 1 possono aggiungersi non più di due membri designati in rappresentanza dei comitati scientifici costituiti nell’ambito dello stesso CSLI.

Art. 4.

(Finalità)

    1. Al CSLI sono demandati i seguenti compiti:

        a) rispondere all’esigenza di un modello di lingua in cui tutti possano riconoscersi, prestando particolare attenzione alle varianti regionali dell’italiano parlato;

        b) indicare, ed eventualmente coniare, espressioni linguistiche semplici, efficaci ed immediatamente comprensibili, da usare nelle amministrazioni pubbliche e private, formulando proposte operative per rendere sempre più agevole e rapida la comunicazione con i cittadini anche attraverso i nuovi strumenti informatici;
        c) favorire l’uso della «buona lingua» e l’italofonia nelle scuole, nei media, nel commercio e nella pubblicità con iniziative ed incentivi le cui modalità saranno fissate di concerto con i Ministri competenti;
        d) promuovere l’arricchimento della lingua con lo scopo primario di mettere a disposizione termini idonei ad esprimere tutte le nozioni del mondo attuale, assicurando la presenza dell’italiano nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
        e) valorizzare l’italiano nel mondo, promuoverne e svilupparne l’insegnamento anche in considerazione dell’importanza che la nostra lingua riveste in non pochi Paesi mediterranei;
        f) valorizzare i dialetti, che costituiscono un patrimonio storico del nostro paese, e delle zone che essi rappresentano nell’ambito di tradizioni regionali genuinamente italiane;
        g) promuovere l’insegnamento delle lingue straniere in chiave di diversità culturale, e non di ibridazione, allo scopo di acquisire le conoscenze interlinguistiche necessarie per la costruzione dell’Unione europa.

Art. 5.

(Attività)

    1. Nell’ambito del CSLI operano appositi comitati scientifici, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con i seguenti compiti fondamentali:

        a) studio scientifico di tutte le questioni inerenti all’uso corretto dell’italiano;

        b) elaborazione di una grammatica «ufficiale» della lingua italiana e compilazione di un dizionario dell’«uso», da mantenere in costante aggiornamento.